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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 02582/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24598/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio degli avvocatiPAOLO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono unitame nte agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIO ZAMBRANOe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 82/2017depositata i l 18/04/2017 , R.G. n. 181/2010 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 82 del 18 aprile 2017, la Corte d’appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione della società, avverso l’ordinanza n. 06/0093 emessa il giorno 1 giugno 2006 dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Caltanissetta, confermando il relativo provvedimento.

In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Ispettorato nella parte in cui aveva sostenuto l’erroneità della decisione del primo giudice che aveva escluso le eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso, pur tempestivamente sollevate.

Avverso tale pronunzia propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a tre motivi.

Resiste, con controricorso, l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 14 e 22 della L. n. 689/81 per aver la Corte ritenuto valida anche per la società, obbligata solidale, la notificazione effettuata al “trasgressore” nell’ipotesi in cui quest’ultimo ed il legale rappresentante della prima confluiscano nella medesima persona fisica.

1.1. Con il secondo motivo si deduce ancora l’erroneità della sentenza per violazione degli artt. 18, 14 e 22 della L. n. 689/81 in relazione all’art.137 cod. proc. civ., relativamente alla fattispecie nella quale nella stessa persona fisica coincidano la posizione di “trasgressore” e quella di legale rappresentante della persona giuridica nella posizione di “obbligato solidale”.

1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 22, 18 e 14 L. n. 689/81.

2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico- sistematiche, sono infondati.

2.1. Giova premettere che, come rilevato dalla Corte territoriale, il ricorso introduttivo, formulato nelle forme dell’atto di citazione, benché notificato in data 11 luglio 2006, è stato pacificamente depositato in cancelleria in data 18 luglio 2006 e, cioè, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, consegnata in data 16 giugno 2006 a [OSCURATO:PERSONA], trasgressore e legale rappresentante della società obbligata solidale.

Come noto, l’opposizione ad ordinanza - ingiunzione va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni, talchè ove l’impugnativa sia erroneamente introdotta con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine (Cfr., sul punto, Cass. n. 12020 del 2017).

D’altro canto, il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione, ha carattere perentorio, ed il suo inutile decorso determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, da dichiarare ai sensi dell'art. 23 della stessa legge n. 689 del 1981 (V.

Cass. n. 1086 del 2005).

2.2. Orbene, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che se la legge n. 689 del 1981 prevede distinte notificazioni dell’ordinanza - ingiunzione per il trasgressore ed il soggetto obbligato in solido, nondimeno, quando il provvedimento abbia quale destinataria la medesima persona fisica, la quale rivesta la duplice veste di trasgressore e di legale rappresentante della società coobbligata solidale, non occorre la consegna di una duplice copia del medesimo provvedimento essendone sufficiente soltanto una.

Ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, SU n. 22082 del 2017) che in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non silimita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.

In particolare, questa Corte (Cass. n. 1504 del 2010) ha poi affermato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo ove non si riscontri la coincidenza della sua persona fisica con quella del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente la notifica della contestazione al trasgressore, (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge n. 689), non equivale alla notificazione a quest'ultimo e ben diverso soggetto giuridico, ancorché esso abbia incaricato il primo dell'attività oggetto della violazione (V. anche Cass. n. 5085 del 2000).

Ed invero, già da epoca risalente (Cfr., in questi termini, Cass. n. 3973 del 1989) questa Corte ha affermato che in tema di infrazioni amministrative, e per il caso di provvedimento reso a carico del genitore del minore in proprio ed in rappresentanza del figlio, la notifica del provvedimento stesso, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 al fine del decorso del termine di trenta giorni per l'opposizione, non richiede la consegna dell'atto in duplice copia, dovendosi ritenere sufficiente la consegna di una sola copia, alla stregua dell'unicità del destinatario, nonostante la sua doppia qualità.

3. Ha, quindi, la Corte correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesse avuto “piena conoscenza” dell’ordinanza -ingiunzione de quanel momento stesso in cui ne era stata data notizia a [OSCURATO:PERSONA], il quale, all’epoca, rivestiva il duplice ruolo di trasgressore e di legale appresentante della società e che, pertanto, il ricorso proposto fosse tardivo.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo cui vanno aggiunte lespese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24598/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio degli avvocatiPAOLO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono unitame nte agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIO ZAMBRANOe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 82/2017depositata i l 18/04/2017 , R.G. n. 181/2010 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 82 del 18 aprile 2017, la Corte d’appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione della società, avverso l’ordinanza n. 06/0093 emessa il giorno 1 giugno 2006 dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Caltanissetta, confermando il relativo provvedimento. In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Ispettorato nella parte in cui aveva sostenuto l’erroneità della decisione del primo giudice che aveva escluso le eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso, pur tempestivamente sollevate. Avverso tale pronunzia propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 14 e 22 della L. n. 689/81 per aver la Corte ritenuto valida anche per la società, obbligata solidale, la notificazione effettuata al “trasgressore” nell’ipotesi in cui quest’ultimo ed il legale rappresentante della prima confluiscano nella medesima persona fisica. 1.1. Con il secondo motivo si deduce ancora l’erroneità della sentenza per violazione degli artt. 18, 14 e 22 della L. n. 689/81 in relazione all’art.137 cod. proc. civ., relativamente alla fattispecie nella quale nella stessa persona fisica coincidano la posizione di “trasgressore” e quella di legale rappresentante della persona giuridica nella posizione di “obbligato solidale”. 1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 22, 18 e 14 L. n. 689/81. 2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico- sistematiche, sono infondati. 2.1. Giova premettere che, come rilevato dalla Corte territoriale, il ricorso introduttivo, formulato nelle forme dell’atto di citazione, benché notificato in data 11 luglio 2006, è stato pacificamente depositato in cancelleria in data 18 luglio 2006 e, cioè, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, consegnata in data 16 giugno 2006 a [OSCURATO:PERSONA], trasgressore e legale rappresentante della società obbligata solidale. Come noto, l’opposizione ad ordinanza - ingiunzione va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni, talchè ove l’impugnativa sia erroneamente introdotta con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine (Cfr., sul punto, Cass. n. 12020 del 2017). D’altro canto, il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione, ha carattere perentorio, ed il suo inutile decorso determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, da dichiarare ai sensi dell'art. 23 della stessa legge n. 689 del 1981 (V. Cass. n. 1086 del 2005). 2.2. Orbene, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che se la legge n. 689 del 1981 prevede distinte notificazioni dell’ordinanza - ingiunzione per il trasgressore ed il soggetto obbligato in solido, nondimeno, quando il provvedimento abbia quale destinataria la medesima persona fisica, la quale rivesta la duplice veste di trasgressore e di legale rappresentante della società coobbligata solidale, non occorre la consegna di una duplice copia del medesimo provvedimento essendone sufficiente soltanto una. Ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, SU n. 22082 del 2017) che in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non silimita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione. In particolare, questa Corte (Cass. n. 1504 del 2010) ha poi affermato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo ove non si riscontri la coincidenza della sua persona fisica con quella del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente la notifica della contestazione al trasgressore, (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge n. 689), non equivale alla notificazione a quest'ultimo e ben diverso soggetto giuridico, ancorché esso abbia incaricato il primo dell'attività oggetto della violazione (V. anche Cass. n. 5085 del 2000). Ed invero, già da epoca risalente (Cfr., in questi termini, Cass. n. 3973 del 1989) questa Corte ha affermato che in tema di infrazioni amministrative, e per il caso di provvedimento reso a carico del genitore del minore in proprio ed in rappresentanza del figlio, la notifica del provvedimento stesso, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 al fine del decorso del termine di trenta giorni per l'opposizione, non richiede la consegna dell'atto in duplice copia, dovendosi ritenere sufficiente la consegna di una sola copia, alla stregua dell'unicità del destinatario, nonostante la sua doppia qualità. 3. Ha, quindi, la Corte correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesse avuto “piena conoscenza” dell’ordinanza -ingiunzione de quanel momento stesso in cui ne era stata data notizia a [OSCURATO:PERSONA], il quale, all’epoca, rivestiva il duplice ruolo di trasgressore e di legale appresentante della società e che, pertanto, il ricorso proposto fosse tardivo. 4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo cui vanno aggiunte lespese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
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