CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 48960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 2 ottobre 2012; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia la mancata concessione delle attenuanti generiche sia il vizio motivazionale in punto di recidiva, è affetto da manifesta infondatezza in quanto: le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al ricorrente fin dal primo grado di giudizio; l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. non è stata né contestata né ritenuta a carico dell'imputato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 24 marzo 2021, è manifestamente infondato, in quanto la decorrenza del termine massimo di prescrizione va fissata al 2 aprile 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellé ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così