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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17133/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9448/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 238/2023, depositata il 02/02/2023 e notificata il 22/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 - bis cod.proc.civ., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a. (d’ora in poi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2015 S.r.l., esponendo di essere creditrici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano, in via principale, di dichiarare la simulazione assoluta (non avendo le parti inteso concludere alcun contratto) ovvero la simulazione relativa (dissimulante un negozio in frode alla legge) e, in via subordinata, di dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito in un fondo patrimoniale alcuni beni immobili di loro proprietà siti in Jesolo (VE) e Montebelluna (TV) e alcuni beni immobili di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], siti in Jesolo (VE) e Cortina d’Ampezzo (BL).

Con comparsa di intervento volontario ex art. 105, 1° comma, cod.proc.civ., si costituiva in giudizio la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), assumendosi succeduta, a titolo particolare, in taluni rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente [OSCURATO:PERSONA], tra cui alcuni di quelli per la cui cautela erano state proposte le domande di simulazione e di revoca, formulando conclusioni identiche a quelle già rassegnate da [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 359/2021, il Tribunale di Treviso, disposto il mutamento del rito, rigettava la domanda di accertamento della simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e dichiarava inefficace ex art. 2901 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e limitatamente al credito di euro 90.816,79 (quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 22916 al 31.12.2015, comprensivo di interessi al tasso contrattuale annuo del 4 %), l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e in parziale accoglimento della domanda di parte intervenuta, dichiarava inefficace, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e limitatamente al credito di euro 14.083,27 (quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 246702 al 31.12.2015, comprensivo di interessi al tasso contrattuale annuo al 4 %), l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, rigettava le ulteriori domande revocatorie formulate da parte attrice e intervenuta.

Con la sentenza n. 238/2023, depositata in data 2 febbraio 2023, notificata in data 22 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Venezia, all’esito del giudizio di appello promosso dai coniugi Boscaro - [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Segnatamente, per quanto ancora di interesse, in sentenza si legge che: a) l’interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (v.

Cass.09/07/2018, n. 18016); b) la cessionaria aveva prodotto in giudizio il contratto di cessione; c) la cedente aveva confermato di avere ceduto i crediti a tutela dei quali era stato attivato il rimedio revocatorio; d) la dichiarazione della banca cedente era di per sé idonea a dare la prova del negozio di cessione, in quanto permetteva al debitore ceduto di individuare con certezza il soggetto in favore del quale effettuare il pagamento liberatorio; e) per la sussistenza dell’eventus damni andava accertata l’esposizione debitoria all’epoca della costituzione del fondo patrimoniale; f)l’esposizione debitoria ammontava a circa euro 1.700.000,00, che ad essa doveva essere aggiunta la aspettativa di credito risarcitorio per mala gestio– non contestata dagli appellanti - che il patrimonio residuo del disponente era costituito dalla proprietà dell’immobile sito in Cortina d’Ampezzo, il cui valore era stato stimato dal C.T.U. in euro 1.200.000,00, da azioni per un controvalore complessivo pari ad euro 1.666.250,30, dai compensi in qualità di presidente del c.d.a. della banca e della sua controllata BIM e da euro 160.000,00 quale saldo attivo sul c/c n. 246702, che la capienza del patrimonio residuo non appariva tale da garantire il pieno soddisfacimento delle ragioni dei creditori, e ciò anche senza considerare che il valore delle azioni detenute dall’appellante si era radicalmente deprezzato negli anni successivi, trattandosi di vicenda intervenuta dopo il compimento dell’atto dispositivo.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, depositano memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione agli artt. 115 cod.proc.civ., 2730, 2731, 2733 cod.civ. e 58 t.u.b., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.

La tesi dei ricorrenti è che la parte che afferma di essere successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova esclusivamente documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, non bastando, come ha sostenuto invece la corte territoriale, la dichiarazione della banca cedente di avere trasferito il credito per cui è causa.

Sarebbe stata dunque integrata la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., là dove prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita , perché la mancata contestazione cui la corte territoriale ha fatto riferimento è quella della [OSCURATO:PERSONA] che nel giudizio riveste la medesima posizione processuale di quella che affermava il fatto, cioè [OSCURATO:PERSONA].

Né la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod.proc.civ., avesse sostenuto che «i crediti relativi ai contratti di conto corrente nn. 233956 e 46702 di proprietà del dott. [OSCURATO:PERSONA] sono stati ceduti a S.G.A. prima dell’instaurazione del presente giudizio», trattandosi di dichiarazione contenuta in un atto non sottoscritto dalla parte personalmente, ma soltanto dal procuratore, e non contenendo la dichiarazione della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (nel caso di specie: il debitore ceduto), non avrebbe potuto assumere l’efficacia probatoria della confessione, ai sensi degli artt. 2730, 2731 e 2733 cod.civ.

I ricorrenti si dolgono, in aggiunta, che la corte d’appello non abbia esaminato la censura relativa alla genericità delle previsioni contenute nel contratto di cessione.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, è necessario fare alcune precisazioni, distinguendo laprova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa del diritto di credito, laprova che detta cessione riguarda la posizione creditoria controversa, la efficacia dellacessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 cod.civ.

Questa Corte ha avuto occasione di precisare che: a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria laprova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod.civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una meradichiarazione della parte interessata (...) anche se lacessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione dicessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia dellacessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58 T.U.B.»; b) che «la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera, sì, la cessionaria dal notificare lacessione al titolare del debito ceduto ma nonprova l'esistenza di quest'ultima » (così espressamenteCass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass.n. 5997/2006secondo cui « la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo laprova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. n. 24798/2020,Cass. n. 4116/2016) » . e) «laprova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo diprova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità»; f) « va, comunque, sempre distinta la questione dellaprova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione dellaprova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione dicessione di crediti individuabili inblocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B . (...), si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso dicessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B ., quando non sia contestata l'esistenza del contratto dicessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche deicrediti ceduti, contenuta nell'avviso dellacessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguataprova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento inblocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto dicessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum ) il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto dellacessione» (Cass. 03/02/2025, n.2511).

Ora, nella specie, la corte d'appello ha ritenuto provata la cessione attraverso il contratto di cessione prodotto in giudizio.

Detta statuizione non è stata confutata dai ricorrenti, anzi è stata dagli stessi del tutto ignorata.

Perciò, la loro insistenza nel richiedere la prova documentale dell’avvenuta cessione è incomprensibile.

Ammesso che la loro intenzione sia quella di contestare la mancata prova della inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto del contratto di cessione, è evidente che non hanno fornito a questa Corte gli elementi per ritenere formulata tempestivamente e ritualmente detta contestazione.

Del resto, quando si dolgono che la corte d'appello abbia attribuito rilievo probatorio alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto il credito lo fanno formulando censure prive di rilievo, perché la corte d'appello non ha affatto applicato il principio di non contestazione e tantomeno ha attribuito rilievo confessorio alla suddetta dichiarazione.

La corte d'appello ha valorizzato detta dichiarazione quale elemento indiziario dell’avvenuta cessione del credito per cui è causa, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità per le ragioni già spiegate.

Nella medesima direzione va poi ancora considerato che la censura formulata con il motivo qui scrutinato non è suffragata da un idoneo interesse ad agire, giacché, fermo che a mente dell'art.111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare nel processo, questo prosegue tra le parti originarie se l'alienante con l'accordo di tutte le parti non ne sia estromesso, quand'anche fosse dichiarato, come si richiede, il difetto di legittimazione del cessionario intervenuto ciò non renderebbe comunque errata l'impugnata pronuncia atteso che, anche a seguito dell'intervento del successore a titolo particolare, la bancacedente non è stata estromessa dal giudizio e la sentenza è stata perciò pronunciata tra gli iniziali contradditori.

E, dunque, nessuna utilità concreta ritrarrebbero i ricorrenti da una pronuncia sul punto pur a loro favore (v., in tal senso, già Cass. 19/03/2025, n. 7388). 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e 111, 6° comma, Cost., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto sussistente l’elemento oggettivo dell’azione revocatoria, nonostante alla data di costituzione del fondo il conto corrente n. 22916 presentasse un saldo negativo di importo nettamente inferiore rispetto all’attualità (ovvero euro 54.595,77), ampiamente compensato dal saldo positivo del conto corrente n. 246702, ammontante alla data del 31 dicembre 2013 ad euro 167.830,29, e sebbene il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca fosse titolare di azioni per un controvalore complessivo pari ad euro 1.666.250,30 e potesse contare su entrate costanti quali i compensi percepiti in qualità di presidente del c.d.a. con una motivazione, l’«esistenza di un credito risarcitorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità per mala gestio» (cfr. sentenza impugnata, pag. 9), che, non avendo chiarito chi era titolare di quel credito né soprattutto qual era l’importo, è solo apparente, perché non rende percepibile quale sia il fondamento della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, imponendo all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.

Il motivo è infondato.

La ragione per cui la corte d'appello ha ritenuto dimostrato l’eventus damni è stata ampiamente illustrata e non presta il fianco a censure di sorta né sotto il profilo motivazionale né sotto il profilo giuridico.

Ribadito che anche il credito litigioso e quindi incerto nell’ane nel quantumpuò essere tutelato con l’azione revocatoria – il che priva di pregio la doglianza dei ricorrenti in ordine alla mancata quantificazione del credito risarcitorio – la corte d'appello ha chiarito che il requisito oggettivo dell’actio pauliana è da ritenere integrato quando vi è prova che il patrimonio del disponente per effetto dell’atto revocando abbia subito una modificazione quantitativa o qualitativa che rende potenzialmente più difficile la realizzazione delle ragioni creditorie e non vi sia prova che il patrimonio residuo sia idoneo a tal fine.

Con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, la corte d'appello ha ritenuto dimostrato che l’esposizione debitoria del disponente (comprensiva dei crediti liquidi ed esigibili e dei crediti litigiosi) era tanto ampia che il patrimonio residuo del disponente non era sufficiente a garantire i creditori, nient'affatto messo in discussione dalla tesi secondo cui solo con l'atto di cessione il creditore sia venuto a conoscenza della titolarità della partecipazione societaria da parte della debitrice.

L'eventus damni riguarda, infatti, l'atto di disposizione in quanto tale e solo con riferimento ad esso ed alle sue caratteristiche può accertarsi se esso metta a repentaglio dal punto di vista quantitativo e/qualitativo il soddisfacimento del credito.

Nessun rimprovero può essere mosso al giudice a quo che ha correttamente applicato un orientamento più che consolidato che trova supporto nella logica oltre che nel senso comune, in considerazione del fatto che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e di speditezza dell'azione esecutiva. 3) All’infondatezza consegue il rigetto del ricorso. 4) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella misura rispettivamente indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] c a S.p.A. in liquidazione ; in complessivi euro 2 .200,00, di cui euro 2 .000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9448/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 238/2023, depositata il 02/02/2023 e notificata il 22/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 - bis cod.proc.civ., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a. (d’ora in poi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2015 S.r.l., esponendo di essere creditrici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano, in via principale, di dichiarare la simulazione assoluta (non avendo le parti inteso concludere alcun contratto) ovvero la simulazione relativa (dissimulante un negozio in frode alla legge) e, in via subordinata, di dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito in un fondo patrimoniale alcuni beni immobili di loro proprietà siti in Jesolo (VE) e Montebelluna (TV) e alcuni beni immobili di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], siti in Jesolo (VE) e Cortina d’Ampezzo (BL). Con comparsa di intervento volontario ex art. 105, 1° comma, cod.proc.civ., si costituiva in giudizio la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), assumendosi succeduta, a titolo particolare, in taluni rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente [OSCURATO:PERSONA], tra cui alcuni di quelli per la cui cautela erano state proposte le domande di simulazione e di revoca, formulando conclusioni identiche a quelle già rassegnate da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 359/2021, il Tribunale di Treviso, disposto il mutamento del rito, rigettava la domanda di accertamento della simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e dichiarava inefficace ex art. 2901 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e limitatamente al credito di euro 90.816,79 (quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 22916 al 31.12.2015, comprensivo di interessi al tasso contrattuale annuo del 4 %), l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e in parziale accoglimento della domanda di parte intervenuta, dichiarava inefficace, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e limitatamente al credito di euro 14.083,27 (quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 246702 al 31.12.2015, comprensivo di interessi al tasso contrattuale annuo al 4 %), l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, rigettava le ulteriori domande revocatorie formulate da parte attrice e intervenuta. Con la sentenza n. 238/2023, depositata in data 2 febbraio 2023, notificata in data 22 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Venezia, all’esito del giudizio di appello promosso dai coniugi Boscaro - [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata. Segnatamente, per quanto ancora di interesse, in sentenza si legge che: a) l’interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (v. Cass.09/07/2018, n. 18016); b) la cessionaria aveva prodotto in giudizio il contratto di cessione; c) la cedente aveva confermato di avere ceduto i crediti a tutela dei quali era stato attivato il rimedio revocatorio; d) la dichiarazione della banca cedente era di per sé idonea a dare la prova del negozio di cessione, in quanto permetteva al debitore ceduto di individuare con certezza il soggetto in favore del quale effettuare il pagamento liberatorio; e) per la sussistenza dell’eventus damni andava accertata l’esposizione debitoria all’epoca della costituzione del fondo patrimoniale; f)l’esposizione debitoria ammontava a circa euro 1.700.000,00, che ad essa doveva essere aggiunta la aspettativa di credito risarcitorio per mala gestio– non contestata dagli appellanti - che il patrimonio residuo del disponente era costituito dalla proprietà dell’immobile sito in Cortina d’Ampezzo, il cui valore era stato stimato dal C.T.U. in euro 1.200.000,00, da azioni per un controvalore complessivo pari ad euro 1.666.250,30, dai compensi in qualità di presidente del c.d.a. della banca e della sua controllata BIM e da euro 160.000,00 quale saldo attivo sul c/c n. 246702, che la capienza del patrimonio residuo non appariva tale da garantire il pieno soddisfacimento delle ragioni dei creditori, e ciò anche senza considerare che il valore delle azioni detenute dall’appellante si era radicalmente deprezzato negli anni successivi, trattandosi di vicenda intervenuta dopo il compimento dell’atto dispositivo. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, depositano memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione agli artt. 115 cod.proc.civ., 2730, 2731, 2733 cod.civ. e 58 t.u.b., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. La tesi dei ricorrenti è che la parte che afferma di essere successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova esclusivamente documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, non bastando, come ha sostenuto invece la corte territoriale, la dichiarazione della banca cedente di avere trasferito il credito per cui è causa. Sarebbe stata dunque integrata la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., là dove prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita , perché la mancata contestazione cui la corte territoriale ha fatto riferimento è quella della [OSCURATO:PERSONA] che nel giudizio riveste la medesima posizione processuale di quella che affermava il fatto, cioè [OSCURATO:PERSONA]. Né la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod.proc.civ., avesse sostenuto che «i crediti relativi ai contratti di conto corrente nn. 233956 e 46702 di proprietà del dott. [OSCURATO:PERSONA] sono stati ceduti a S.G.A. prima dell’instaurazione del presente giudizio», trattandosi di dichiarazione contenuta in un atto non sottoscritto dalla parte personalmente, ma soltanto dal procuratore, e non contenendo la dichiarazione della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (nel caso di specie: il debitore ceduto), non avrebbe potuto assumere l’efficacia probatoria della confessione, ai sensi degli artt. 2730, 2731 e 2733 cod.civ. I ricorrenti si dolgono, in aggiunta, che la corte d’appello non abbia esaminato la censura relativa alla genericità delle previsioni contenute nel contratto di cessione. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, è necessario fare alcune precisazioni, distinguendo laprova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa del diritto di credito, laprova che detta cessione riguarda la posizione creditoria controversa, la efficacia dellacessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 cod.civ. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che: a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria laprova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod.civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una meradichiarazione della parte interessata (...) anche se lacessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione dicessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia dellacessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58 T.U.B.»; b) che «la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera, sì, la cessionaria dal notificare lacessione al titolare del debito ceduto ma nonprova l'esistenza di quest'ultima » (così espressamenteCass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass.n. 5997/2006secondo cui « la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo laprova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. n. 24798/2020,Cass. n. 4116/2016) » . e) «laprova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo diprova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità»; f) « va, comunque, sempre distinta la questione dellaprova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione dellaprova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione dicessione di crediti individuabili inblocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B . (...), si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso dicessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B ., quando non sia contestata l'esistenza del contratto dicessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche deicrediti ceduti, contenuta nell'avviso dellacessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguataprova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento inblocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto dicessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum ) il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto dellacessione» (Cass. 03/02/2025, n.2511). Ora, nella specie, la corte d'appello ha ritenuto provata la cessione attraverso il contratto di cessione prodotto in giudizio. Detta statuizione non è stata confutata dai ricorrenti, anzi è stata dagli stessi del tutto ignorata. Perciò, la loro insistenza nel richiedere la prova documentale dell’avvenuta cessione è incomprensibile. Ammesso che la loro intenzione sia quella di contestare la mancata prova della inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto del contratto di cessione, è evidente che non hanno fornito a questa Corte gli elementi per ritenere formulata tempestivamente e ritualmente detta contestazione. Del resto, quando si dolgono che la corte d'appello abbia attribuito rilievo probatorio alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto il credito lo fanno formulando censure prive di rilievo, perché la corte d'appello non ha affatto applicato il principio di non contestazione e tantomeno ha attribuito rilievo confessorio alla suddetta dichiarazione. La corte d'appello ha valorizzato detta dichiarazione quale elemento indiziario dell’avvenuta cessione del credito per cui è causa, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità per le ragioni già spiegate. Nella medesima direzione va poi ancora considerato che la censura formulata con il motivo qui scrutinato non è suffragata da un idoneo interesse ad agire, giacché, fermo che a mente dell'art.111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare nel processo, questo prosegue tra le parti originarie se l'alienante con l'accordo di tutte le parti non ne sia estromesso, quand'anche fosse dichiarato, come si richiede, il difetto di legittimazione del cessionario intervenuto ciò non renderebbe comunque errata l'impugnata pronuncia atteso che, anche a seguito dell'intervento del successore a titolo particolare, la bancacedente non è stata estromessa dal giudizio e la sentenza è stata perciò pronunciata tra gli iniziali contradditori. E, dunque, nessuna utilità concreta ritrarrebbero i ricorrenti da una pronuncia sul punto pur a loro favore (v., in tal senso, già Cass. 19/03/2025, n. 7388). 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e 111, 6° comma, Cost., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto sussistente l’elemento oggettivo dell’azione revocatoria, nonostante alla data di costituzione del fondo il conto corrente n. 22916 presentasse un saldo negativo di importo nettamente inferiore rispetto all’attualità (ovvero euro 54.595,77), ampiamente compensato dal saldo positivo del conto corrente n. 246702, ammontante alla data del 31 dicembre 2013 ad euro 167.830,29, e sebbene il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca fosse titolare di azioni per un controvalore complessivo pari ad euro 1.666.250,30 e potesse contare su entrate costanti quali i compensi percepiti in qualità di presidente del c.d.a. con una motivazione, l’«esistenza di un credito risarcitorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità per mala gestio» (cfr. sentenza impugnata, pag. 9), che, non avendo chiarito chi era titolare di quel credito né soprattutto qual era l’importo, è solo apparente, perché non rende percepibile quale sia il fondamento della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, imponendo all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture. Il motivo è infondato. La ragione per cui la corte d'appello ha ritenuto dimostrato l’eventus damni è stata ampiamente illustrata e non presta il fianco a censure di sorta né sotto il profilo motivazionale né sotto il profilo giuridico. Ribadito che anche il credito litigioso e quindi incerto nell’ane nel quantumpuò essere tutelato con l’azione revocatoria – il che priva di pregio la doglianza dei ricorrenti in ordine alla mancata quantificazione del credito risarcitorio – la corte d'appello ha chiarito che il requisito oggettivo dell’actio pauliana è da ritenere integrato quando vi è prova che il patrimonio del disponente per effetto dell’atto revocando abbia subito una modificazione quantitativa o qualitativa che rende potenzialmente più difficile la realizzazione delle ragioni creditorie e non vi sia prova che il patrimonio residuo sia idoneo a tal fine. Con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, la corte d'appello ha ritenuto dimostrato che l’esposizione debitoria del disponente (comprensiva dei crediti liquidi ed esigibili e dei crediti litigiosi) era tanto ampia che il patrimonio residuo del disponente non era sufficiente a garantire i creditori, nient'affatto messo in discussione dalla tesi secondo cui solo con l'atto di cessione il creditore sia venuto a conoscenza della titolarità della partecipazione societaria da parte della debitrice. L'eventus damni riguarda, infatti, l'atto di disposizione in quanto tale e solo con riferimento ad esso ed alle sue caratteristiche può accertarsi se esso metta a repentaglio dal punto di vista quantitativo e/qualitativo il soddisfacimento del credito. Nessun rimprovero può essere mosso al giudice a quo che ha correttamente applicato un orientamento più che consolidato che trova supporto nella logica oltre che nel senso comune, in considerazione del fatto che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e di speditezza dell'azione esecutiva. 3) All’infondatezza consegue il rigetto del ricorso. 4) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella misura rispettivamente indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] c a S.p.A. in liquidazione ; in complessivi euro 2 .200,00, di cui euro 2 .000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 17133/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris