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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17499/2026

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[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA].R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Avverso la sentenza n. 615/2021 resa dalla Corte di appello di L’Aquila,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società unipersonale, premesso che, concontratto del 01/08/2014, aveva promesso di vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]. un fabbricato a uso commerciale alprezzo pattuito di € 1.000.000,00, che quest’ultima, in data 01/08/2014,aveva versato la somma di € 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoriae che, in seguito a proroga concordata, era stato stabilito l’ulterioreversamento, da parte della medesima, della somma di € 100.000,00entro la stipula del rogito, con l’intesa che, in caso di mancata stipula, ilpreliminare sarebbe stato risolto con incameramento, da parte dellapromittente venditrice, delle somme corrisposte dalla promissariaacquirente, già resasi inadempiente per aver versato soltanto la somma di€ 82.000,00, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano,quest’ultima perché venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensidell’art. 1453 c.c., con suo diritto di trattenere la somma versata a titolodi caparra confirmatoria, e che venisse disposta la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di € 18.000,00 quale mancatoincasso della caparra concordata, oltre al risarcimento per dannoemergente e lucro cessante consequenziale, da valutarsi equitativamente.La [OSCURATO:SOCIETA]. rimase contumace.adito, con sentenza n. 1379/2016, accolse parzialmente la domandadiritto dell’attrice a trattenere le somme ricevute, rigettando ogni altradomanda e condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite inragione della metà.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore giudiziario ex d.lgs. n. 159/2011 delle quote sociali edell’azienda P.F.

Immobiliare, che eccepì l’irritualità e la nullità dellanotifica dell’atto di citazione in primo grado e l’inammissibilità delladomanda attrice ai sensi degli artt. 52 e 55 del Decreto Antimafia eNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestò, in subordine, l’erronea interpretazione degli artt. 1453 e 1456c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., si concluse, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., che,costituendosi, si associò alle richieste dell’appellante, con la sentenza n.615/2021, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila dichiarò la carenza dilegittimazione attiva in capo al commissario giudiziario [OSCURATO:PERSONA] e,quindi, l’inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto, conconseguente condanna alle spese di lite di quest’ultimo, in qualità dicommissario giudiziario della P.F.

Immobiliare.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che, in assenza diprovvedimento del giudice delegato, l’amministratore giudiziario,nominato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, non avesse il potere di sostituirsiall’organo amministrativo della società, ma avesse il solo potere diamministrare l’azienda sequestrata, restando la legittimazione attiva epassiva in capo all’amministratore della società, con la conseguenza chel’amministratore giudiziario era privo di legittimazione ad agire e che anulla rilevava la costituzione in giudizio della P.F.

Immobiliare e diPartecipazione s.r.l., sia in quanto intervenuta in sostituzione di soggettogiuridico diverso, sia in quanto costituita comunque ben oltre il termine diun’autonoma impugnazione.2.

Avverso la suddetta sentenza, la P.F.

Immobiliare e di Partecipaziones.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)resiste con controricorso.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, sesto comma, del d.lgs.n. 159/2011, per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione attivadell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] – nominato dal Tribunale diRoma con decreto del 01/12/2014 – a incardinare il giudizio nell’interesseNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026di P.F.

Immobiliare, ritenendo erroneamente di applicare alla specie l’art.41, sesto comma, d.lgs. 159/11, che nulla prevede con riguardo allalegittimazione processuale dell’amministratore, anziché l’art. 40, terzocomma, che invece la consente senza autorizzazione scritta del giudice.Il motivo merita accoglimento.Si legge nella sentenza impugnata che la Corte d’appello ha fondato ladecisione sulla base del disposto di cui all’art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159del 2011, il quale, nella versione ratione temporis applicabile, stabiliva che«Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino lemaggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previaautorizzazione del giudice delegato: a) convocare l’assemblea per lasostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie ditrasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione,incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modificadello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessidell’amministrazione giudiziaria», sostenendo che l’amministratoregiudiziario della società fosse privo di legittimazione attiva in assenza diprovvedimento del giudice delegato che gli attribuisse la possibilità disostituirsi all’organo amministrativo della società.La norma richiamata non si attaglia però al caso di specie, in quantoafferente alle diverse ipotesi della convocazione dell’assemblea edell’impugnazione delle delibere societarie, attinenti alla vita e alfunzionamento della società assoggettata all’amministrazione giudiziale.La norma applicabile ai casi in cui l’amministratore giudiziale debbatutelare il patrimonio sociale è, invece, quella contemplata dall’art. 40,comma 4, del medesimo d.lgs., che, nella formulazione ratione temporisapplicabile, stabiliva che «L’amministratore giudiziario non può stare ingiudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti diNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senzaautorizzazione scritta del giudice delegato».Tale autorizzazione è resa necessaria dal fatto che, come affermato daCass. pen., Sez. 5, 21/2/2020, n. 14689, correttamente richiamata dallasentenza impugnata, l'amministratore giudiziario, a mente dell’art. 35,comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, «ha il compito di provvedere allacustodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nelcorso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile,la redditività dei beni medesimi» ed è, quindi, principalmente un custodeche ha poteri di amministrazione dei beni affidati alla sua custodia, di cuiviene privato il soggetto che subisce il sequestro, senza però divenirelegale rappresentante della società, né il suo nuovo amministratore,di gestire la sua azienda.La sussistenza o meno dell’autorizzazione, che, come affermato da Cass.,Sez. 2, 14/7/2025, n. 19334, vale, una volta ottenuta, per ogni stato egrado del giudizio, deve essere verificata mediante l’esame dei documentiin atti, verifica che non risulta che i giudici di merito abbiano eseguito,essendosi limitati a richiamare una norma non conferente e a individuare ipoteri dell’amministratore giudiziario, senza specificare se la stessa fossestata rilasciata o meno.2.

Con il secondo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40,terzo comma, d.lgs. n. 159/2011, 182 c.p.c. e 24, primo comma, Cost., inrelazione al diritto di azione della P.F.

Immobiliare in persona del suolegale rappresentante p.t., per avere i giudici di merito affermato il difettodi legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario in mancanzadell’autorizzazione scritta del giudice delegato, benché questi avesseautorizzato i tre amministratori giudiziari alla nomina di avvocati del liberoforo, come da provvedimento depositato in sede di legittimità idoneo aNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026sanare, con effetti retroattivi, l’asserita carenza di legittimazioneprocessuale.

Inoltre, i giudici di merito, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.avrebbero dovuto assegnare un termine all’appellante per regolarizzare lapropria posizione processuale.3.

Con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, c.p.c., perchéi giudici di merito avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese nella sua qualità di amministratore e non in proprio, benchéavessero escluso la sua legittimazione ad agire, così ponendo a caricodella società l’obbligo di pagare le spese del giudizio.Il secondo e terzo motivo restano assorbiti in senso propriodall’accoglimento del primo.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio allaCorte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA].R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Avverso la sentenza n. 615/2021 resa dalla Corte di appello di L’Aquila,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società unipersonale, premesso che, concontratto del 01/08/2014, aveva promesso di vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]. un fabbricato a uso commerciale alprezzo pattuito di € 1.000.000,00, che quest’ultima, in data 01/08/2014,aveva versato la somma di € 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoriae che, in seguito a proroga concordata, era stato stabilito l’ulterioreversamento, da parte della medesima, della somma di € 100.000,00entro la stipula del rogito, con l’intesa che, in caso di mancata stipula, ilpreliminare sarebbe stato risolto con incameramento, da parte dellapromittente venditrice, delle somme corrisposte dalla promissariaacquirente, già resasi inadempiente per aver versato soltanto la somma di€ 82.000,00, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano,quest’ultima perché venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensidell’art. 1453 c.c., con suo diritto di trattenere la somma versata a titolodi caparra confirmatoria, e che venisse disposta la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di € 18.000,00 quale mancatoincasso della caparra concordata, oltre al risarcimento per dannoemergente e lucro cessante consequenziale, da valutarsi equitativamente.La [OSCURATO:SOCIETA]. rimase contumace.adito, con sentenza n. 1379/2016, accolse parzialmente la domandadiritto dell’attrice a trattenere le somme ricevute, rigettando ogni altradomanda e condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite inragione della metà.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore giudiziario ex d.lgs. n. 159/2011 delle quote sociali edell’azienda P.F. Immobiliare, che eccepì l’irritualità e la nullità dellanotifica dell’atto di citazione in primo grado e l’inammissibilità delladomanda attrice ai sensi degli artt. 52 e 55 del Decreto Antimafia eNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestò, in subordine, l’erronea interpretazione degli artt. 1453 e 1456c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., si concluse, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., che,costituendosi, si associò alle richieste dell’appellante, con la sentenza n.615/2021, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila dichiarò la carenza dilegittimazione attiva in capo al commissario giudiziario [OSCURATO:PERSONA] e,quindi, l’inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto, conconseguente condanna alle spese di lite di quest’ultimo, in qualità dicommissario giudiziario della P.F. Immobiliare.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che, in assenza diprovvedimento del giudice delegato, l’amministratore giudiziario,nominato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, non avesse il potere di sostituirsiall’organo amministrativo della società, ma avesse il solo potere diamministrare l’azienda sequestrata, restando la legittimazione attiva epassiva in capo all’amministratore della società, con la conseguenza chel’amministratore giudiziario era privo di legittimazione ad agire e che anulla rilevava la costituzione in giudizio della P.F. Immobiliare e diPartecipazione s.r.l., sia in quanto intervenuta in sostituzione di soggettogiuridico diverso, sia in quanto costituita comunque ben oltre il termine diun’autonoma impugnazione.2. Avverso la suddetta sentenza, la P.F. Immobiliare e di Partecipaziones.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)resiste con controricorso.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, sesto comma, del d.lgs.n. 159/2011, per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione attivadell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] – nominato dal Tribunale diRoma con decreto del 01/12/2014 – a incardinare il giudizio nell’interesseNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026di P.F. Immobiliare, ritenendo erroneamente di applicare alla specie l’art.41, sesto comma, d.lgs. 159/11, che nulla prevede con riguardo allalegittimazione processuale dell’amministratore, anziché l’art. 40, terzocomma, che invece la consente senza autorizzazione scritta del giudice.Il motivo merita accoglimento.Si legge nella sentenza impugnata che la Corte d’appello ha fondato ladecisione sulla base del disposto di cui all’art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159del 2011, il quale, nella versione ratione temporis applicabile, stabiliva che«Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino lemaggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previaautorizzazione del giudice delegato: a) convocare l’assemblea per lasostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie ditrasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione,incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modificadello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessidell’amministrazione giudiziaria», sostenendo che l’amministratoregiudiziario della società fosse privo di legittimazione attiva in assenza diprovvedimento del giudice delegato che gli attribuisse la possibilità disostituirsi all’organo amministrativo della società.La norma richiamata non si attaglia però al caso di specie, in quantoafferente alle diverse ipotesi della convocazione dell’assemblea edell’impugnazione delle delibere societarie, attinenti alla vita e alfunzionamento della società assoggettata all’amministrazione giudiziale.La norma applicabile ai casi in cui l’amministratore giudiziale debbatutelare il patrimonio sociale è, invece, quella contemplata dall’art. 40,comma 4, del medesimo d.lgs., che, nella formulazione ratione temporisapplicabile, stabiliva che «L’amministratore giudiziario non può stare ingiudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti diNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senzaautorizzazione scritta del giudice delegato».Tale autorizzazione è resa necessaria dal fatto che, come affermato daCass. pen., Sez. 5, 21/2/2020, n. 14689, correttamente richiamata dallasentenza impugnata, l'amministratore giudiziario, a mente dell’art. 35,comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, «ha il compito di provvedere allacustodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nelcorso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile,la redditività dei beni medesimi» ed è, quindi, principalmente un custodeche ha poteri di amministrazione dei beni affidati alla sua custodia, di cuiviene privato il soggetto che subisce il sequestro, senza però divenirelegale rappresentante della società, né il suo nuovo amministratore,di gestire la sua azienda.La sussistenza o meno dell’autorizzazione, che, come affermato da Cass.,Sez. 2, 14/7/2025, n. 19334, vale, una volta ottenuta, per ogni stato egrado del giudizio, deve essere verificata mediante l’esame dei documentiin atti, verifica che non risulta che i giudici di merito abbiano eseguito,essendosi limitati a richiamare una norma non conferente e a individuare ipoteri dell’amministratore giudiziario, senza specificare se la stessa fossestata rilasciata o meno.2. Con il secondo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40,terzo comma, d.lgs. n. 159/2011, 182 c.p.c. e 24, primo comma, Cost., inrelazione al diritto di azione della P.F. Immobiliare in persona del suolegale rappresentante p.t., per avere i giudici di merito affermato il difettodi legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario in mancanzadell’autorizzazione scritta del giudice delegato, benché questi avesseautorizzato i tre amministratori giudiziari alla nomina di avvocati del liberoforo, come da provvedimento depositato in sede di legittimità idoneo aNumero registro generale 29411/2021Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 17499/2026Data pubblicazione 02/06/2026sanare, con effetti retroattivi, l’asserita carenza di legittimazioneprocessuale. Inoltre, i giudici di merito, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.avrebbero dovuto assegnare un termine all’appellante per regolarizzare lapropria posizione processuale.3. Con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, c.p.c., perchéi giudici di merito avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese nella sua qualità di amministratore e non in proprio, benchéavessero escluso la sua legittimazione ad agire, così ponendo a caricodella società l’obbligo di pagare le spese del giudizio.Il secondo e terzo motivo restano assorbiti in senso propriodall’accoglimento del primo.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio allaCorte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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