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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45121/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mb) il 26 maggio 1964; avverso la sentenza n. 4614/20 della Corte di appello di Milano del 24 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] In data 24 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato, in tal modo rigettando il gravame presentato dall'imputato, la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 7 febbraio 2020, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], omesso di versare, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo all'anno di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione presentata quanto all'anno 2012, in misura pari ad euro 295.517,00, quindi superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla legge, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia.

Ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore il Luppino, articolando un unico motivo di ricorso con il quale questi si è doluto del fatto che, in violazione di legge e in maniera non adeguatamente motivata, la Corte territoriale abbia escluso il prevenuto, in relazione al quale era pur stato riconosciuta il fatto che lo stesso aveva commesso il reato a lui contestato, la cui responsabilità egli si è, peraltro, assunto, in condizioni di grave crisi finanziaria aziendale non dovuta a comportamenti sconsiderati o azzardati tenuti dallo stesso, sia dal beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sia da quello della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, che non si duole del fatto che lo stesso sia stato dichiarato responsabile del reato a lui contestato, ha, viceversa, lamentato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto mitigare l'entità della sanzione penale irrogata a suo carico, e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che ne avrebbe, appunto, sospeso la esecuzione.

Le ragioni della impugnazione risiedono, secondo quanto emerge dalla impugnazione, nel fatto che la Corte territoriale avrebbe negato le attenuanti generiche - sebbene abbia riconosciuta per un verso la non particolare intensità del dolo dell'imputato, costretto ad omettere il versamento delle imposte, peraltro in misura irrisoria, a causa della crisi finanziaria della impresa da lui gestita e per altro verso il corretto comportamento processuale da lui tenuto, avendo il ricorrente ammesso le sue colpe - e la sospensione condizionale della pena in quanto il prevenuto sarebbe un "evasore seriale, e non casuale, dei propri debiti erariali e previdenziali/contributivi", senza avere espresso il giudizio presuntivo in ordine alla successiva probabilità di ricaduta dell'imputato nel reato.

Come detto il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle ragioni impugnatorie; ed infatti, quanto alle circostanze attenuanti generiche si osserva che legittimamente in sede di merito queste possono essere escluse ove il giudicante abbia espresso una valutazione negativa della personalità del prevenuto fondata sulla esistenza suo carico di precedenti penali pregiudizievoli (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 dicembre 2020, n. 34947), mentre, riguardo alla prognosi infausta in ordine al successivo comportamento del condannato, ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, si rileva che questa può essere legittimamente giustificata, da parte del giudice del merito, sulla base anche dei soli precedenti giudiziari dell'imputato, senza che lo stesso giudice abbia l'obbligo di esaminare tutti gli elementi di giudizio elencati nell'art. 133 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penate, 11 giugno 2020, n. 17953).

Nel caso in esame, rileva il Collegio,, che con la sentenza impugnata sono state rispettate le indicazioni che sui due punti in questione ha dettato questa Corte di legittimità, avendo la Corte ambrosiana escluso che il Luppino potesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche e godere della sospensione condizionale della pena in quanto lo stesso era gravato da precedenti penali specifici sia in tema di evasione delle imposte sia in tema di omesso versamento, in qualità di datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali sui trattamenti economici versati ai dipendenti; fattori questi che da un lato hanno plausibilmente indotto ad escludere che la personalità del prevenuto sia caratterizzata di quella meritevolezza che avrebbe dovuto indurre il giudicante, per effetto di elementi positivi ricorrenti nella vicenda sottoposta al suo esame, sebbene non codificati nella loro fenomenologia immediata, a ridurre la pena da infliggere a carico del condannato, e, per altro verso, hanno giustificato, stante la dimostrata proclività del Luppino alla violazione delle disposizioni precettive penali, la scelta del giudicante di non presumere che lo stesso, pur in assenza di quella forma di deterrenza speciale che deriva dalla espiazione della sanzione penale, si asterrebbe in futuro dalla nuova violazione dei precetti presidiati dalla norma penale.Si tratta di valutazioni espresse in termini logicamente giustificati e non in contrasto con disposizioni normative cui il giudicante si sarebbe dovuto attenere, per cui la censura formulata dal ricorrente avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondata.

Alla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del Luppino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mb) il 26 maggio 1964; avverso la sentenza n. 4614/20 della Corte di appello di Milano del 24 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] In data 24 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato, in tal modo rigettando il gravame presentato dall'imputato, la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 7 febbraio 2020, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], omesso di versare, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo all'anno di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione presentata quanto all'anno 2012, in misura pari ad euro 295.517,00, quindi superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla legge, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore il Luppino, articolando un unico motivo di ricorso con il quale questi si è doluto del fatto che, in violazione di legge e in maniera non adeguatamente motivata, la Corte territoriale abbia escluso il prevenuto, in relazione al quale era pur stato riconosciuta il fatto che lo stesso aveva commesso il reato a lui contestato, la cui responsabilità egli si è, peraltro, assunto, in condizioni di grave crisi finanziaria aziendale non dovuta a comportamenti sconsiderati o azzardati tenuti dallo stesso, sia dal beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sia da quello della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, che non si duole del fatto che lo stesso sia stato dichiarato responsabile del reato a lui contestato, ha, viceversa, lamentato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto mitigare l'entità della sanzione penale irrogata a suo carico, e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che ne avrebbe, appunto, sospeso la esecuzione. Le ragioni della impugnazione risiedono, secondo quanto emerge dalla impugnazione, nel fatto che la Corte territoriale avrebbe negato le attenuanti generiche - sebbene abbia riconosciuta per un verso la non particolare intensità del dolo dell'imputato, costretto ad omettere il versamento delle imposte, peraltro in misura irrisoria, a causa della crisi finanziaria della impresa da lui gestita e per altro verso il corretto comportamento processuale da lui tenuto, avendo il ricorrente ammesso le sue colpe - e la sospensione condizionale della pena in quanto il prevenuto sarebbe un "evasore seriale, e non casuale, dei propri debiti erariali e previdenziali/contributivi", senza avere espresso il giudizio presuntivo in ordine alla successiva probabilità di ricaduta dell'imputato nel reato. Come detto il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle ragioni impugnatorie; ed infatti, quanto alle circostanze attenuanti generiche si osserva che legittimamente in sede di merito queste possono essere escluse ove il giudicante abbia espresso una valutazione negativa della personalità del prevenuto fondata sulla esistenza suo carico di precedenti penali pregiudizievoli (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 dicembre 2020, n. 34947), mentre, riguardo alla prognosi infausta in ordine al successivo comportamento del condannato, ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, si rileva che questa può essere legittimamente giustificata, da parte del giudice del merito, sulla base anche dei soli precedenti giudiziari dell'imputato, senza che lo stesso giudice abbia l'obbligo di esaminare tutti gli elementi di giudizio elencati nell'art. 133 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penate, 11 giugno 2020, n. 17953). Nel caso in esame, rileva il Collegio,, che con la sentenza impugnata sono state rispettate le indicazioni che sui due punti in questione ha dettato questa Corte di legittimità, avendo la Corte ambrosiana escluso che il Luppino potesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche e godere della sospensione condizionale della pena in quanto lo stesso era gravato da precedenti penali specifici sia in tema di evasione delle imposte sia in tema di omesso versamento, in qualità di datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali sui trattamenti economici versati ai dipendenti; fattori questi che da un lato hanno plausibilmente indotto ad escludere che la personalità del prevenuto sia caratterizzata di quella meritevolezza che avrebbe dovuto indurre il giudicante, per effetto di elementi positivi ricorrenti nella vicenda sottoposta al suo esame, sebbene non codificati nella loro fenomenologia immediata, a ridurre la pena da infliggere a carico del condannato, e, per altro verso, hanno giustificato, stante la dimostrata proclività del Luppino alla violazione delle disposizioni precettive penali, la scelta del giudicante di non presumere che lo stesso, pur in assenza di quella forma di deterrenza speciale che deriva dalla espiazione della sanzione penale, si asterrebbe in futuro dalla nuova violazione dei precetti presidiati dalla norma penale.Si tratta di valutazioni espresse in termini logicamente giustificati e non in contrasto con disposizioni normative cui il giudicante si sarebbe dovuto attenere, per cui la censura formulata dal ricorrente avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondata. Alla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del Luppino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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