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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 20800/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LEONARDO (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 765 /20 20 depositatoi l 06/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Messina affinché fosse accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6, par. 1, della Conv.

CEDU, in relazione all’art. 111 Cost., per la durata eccessiva di un processo esecutivo, iniziato nell’ottobre 2001 e conclusosi alla fine del marzo 2019.

All’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 la Corte di Appello di Messina accoglieva la domanda liquidando in favore della [OSCURATO:PERSONA] la somma di 3.600,00, a titolo di equa riparazione per il solo danno non patrimoniale.

Avverso tale decreto quest’ultima ha proposto ricorso affidato a due motivi, denunciando: a) la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c. 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali occorsi, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 1 del Prot.

Add.

CEDU; b) l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 111 Cost. comma 6 Cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, art. 2, commi 2 e 2-bis, art. 2-bis, comma 2 ed art.2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte distrettuale accordato un indennizzo irrisorio a fronte degli interessi, costituzionalmente protetti, violati nel processo presupposto.

Il Ministero della Giustizia restava intimato.

La parte ricorrente presentava memoria.

Questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, fissava alla ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] la quale a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata , il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Ministero è, ancora, rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il ricorso è inammissibile.

1.1. - Per la notifica a mezzo PEC all’Avvocatura generale dello Stato va impiegato l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], unico indirizzo di posta elettronica certificata adibito al ricevimento delle notificazioni (per i processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari), in base a quanto riportato sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato, ove sono elencati gli indirizzi censiti nel registro denominato “Reginde”, così come previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.

Ne consegue la nullità della notificazione effettuata, invece, all’indirizzo , che è deputato alla sola corrispondenza relativa all’attività legale (cfr. n. 11154/2018).

Tale nullità è sanabile ai termini dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., solo per effetto dell’eventuale proposizione di controricorso.

Ne deriva che, nel caso di specie, deve ritenersi del pari nulla e non sanata – non avendo il Ministero proposto controricorso né svolto altra sia pure irrituale attività difensiva – anche la seconda notificazione del ricorso, in quanto effettuata all’Avvocatura generale dello Stato all’indirizzo di posta elettronica certificata , e non già a quello [OSCURATO:EMAIL].

1.2. - Ciò premesso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art.162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (n. 19218/19).

Nullità che, ove abbia ad oggetto la notifica del ricorso per cassazione, ne provoca l’inammissibilità (nn. 14742/19, 625/08, 15062/04, 3497/99).

2. - Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue il regolamento delle spese di giudizio, non avendo il Ministero della Giustizia svolto attività difensiva.

3. - Rilevato che il processo è esente dal contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LEONARDO (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 765 /20 20 depositatoi l 06/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Messina affinché fosse accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6, par. 1, della Conv. CEDU, in relazione all’art. 111 Cost., per la durata eccessiva di un processo esecutivo, iniziato nell’ottobre 2001 e conclusosi alla fine del marzo 2019. All’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 la Corte di Appello di Messina accoglieva la domanda liquidando in favore della [OSCURATO:PERSONA] la somma di 3.600,00, a titolo di equa riparazione per il solo danno non patrimoniale. Avverso tale decreto quest’ultima ha proposto ricorso affidato a due motivi, denunciando: a) la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c. 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali occorsi, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 1 del Prot. Add. CEDU; b) l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 111 Cost. comma 6 Cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, art. 2, commi 2 e 2-bis, art. 2-bis, comma 2 ed art.2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte distrettuale accordato un indennizzo irrisorio a fronte degli interessi, costituzionalmente protetti, violati nel processo presupposto. Il Ministero della Giustizia restava intimato. La parte ricorrente presentava memoria. Questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, fissava alla ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] la quale a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata , il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c. Il Ministero è, ancora, rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il ricorso è inammissibile. 1.1. - Per la notifica a mezzo PEC all’Avvocatura generale dello Stato va impiegato l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], unico indirizzo di posta elettronica certificata adibito al ricevimento delle notificazioni (per i processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari), in base a quanto riportato sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato, ove sono elencati gli indirizzi censiti nel registro denominato “Reginde”, così come previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. Ne consegue la nullità della notificazione effettuata, invece, all’indirizzo , che è deputato alla sola corrispondenza relativa all’attività legale (cfr. n. 11154/2018). Tale nullità è sanabile ai termini dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., solo per effetto dell’eventuale proposizione di controricorso. Ne deriva che, nel caso di specie, deve ritenersi del pari nulla e non sanata – non avendo il Ministero proposto controricorso né svolto altra sia pure irrituale attività difensiva – anche la seconda notificazione del ricorso, in quanto effettuata all’Avvocatura generale dello Stato all’indirizzo di posta elettronica certificata , e non già a quello [OSCURATO:EMAIL]. 1.2. - Ciò premesso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art.162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (n. 19218/19). Nullità che, ove abbia ad oggetto la notifica del ricorso per cassazione, ne provoca l’inammissibilità (nn. 14742/19, 625/08, 15062/04, 3497/99). 2. - Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue il regolamento delle spese di giudizio, non avendo il Ministero della Giustizia svolto attività difensiva. 3. - Rilevato che il processo è esente dal contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. C
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