CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, perché pur avendola riconosciuta nei confronti dell'altro correo, la Corte territoriale non ha provveduto ad applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore dell'odierno ricorrente — ritenuto responsabile del concorso nel reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato; che, peraltro, la posizione del ricorrente (condannato per quattro distinti delitti) non era minimamente sovrapponibile, anche in termini di concreta offensività, a quella del padre (a cui, nel giudizio di appello, risultava contestato solo il furto di energia elettrica) e, dunque, non sussiste nessuna illogica disparità di trattamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio