CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 10943/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10943/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4180/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38128/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 20/10/2025 del * TRIBUNALE di *dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice per le * preliminari delTribunale di * ha respinto l istanza di applicare la disciplina della continuazionetra i fatti oggetto due sentenze di condanna proposta da * *Rilevato che con il ricorso e con le memorie e istanze successivamente inviate incancelleria si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenutainsussistenza dei presupposti previsti dall art 81 cod penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità e richiamando la precedente ordinanza emessa su analogaistanza del condannato ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza di circostanze dacui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesse programmatosia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod pen anche quellosuccessivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi di circa sei mesi delle diversemodalità esecutive e della circostanza che dopo il primo reato era intervenuta sentenza dicondanna per cui in tale contesto si deve ritenere che i reati commessi siano riconducibili adautonome risoluzioni criminoseRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica atteso che essa risale ad epoca successiva aireati oggetto della istanza Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 275420 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10943/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4180/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38128/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 20/10/2025 del * TRIBUNALE di *dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice per le * preliminari delTribunale di * ha respinto l istanza di applicare la disciplina della continuazionetra i fatti oggetto due sentenze di condanna proposta da * *Rilevato che con il ricorso e con le memorie e istanze successivamente inviate incancelleria si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenutainsussistenza dei presupposti previsti dall art 81 cod penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità e richiamando la precedente ordinanza emessa su analogaistanza del condannato ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza di circostanze dacui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesse programmatosia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod pen anche quellosuccessivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi di circa sei mesi delle diversemodalità esecutive e della circostanza che dopo il primo reato era intervenuta sentenza dicondanna per cui in tale contesto si deve ritenere che i reati commessi siano riconducibili adautonome risoluzioni criminoseRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica atteso che essa risale ad epoca successiva aireati oggetto della istanza Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 275420 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]