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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13888/2023

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ocura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1711/2018della Corte di appello di Torino, pubblicata il 28 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto qui ancora interessa, [OSCURATO:PERSONA], già titolare di rapporto di conto corrente bancario e di rapporto di mutuo (garantito da ipoteca) con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), convenne la banca avanti il Tribunale di Cuneo chiedendo: l’accertamento dei saldi relativi a ciascun rapporto in conseguenza della illegittimità di addebiti effettuati dall’istituto di credito per varie ragioni (quanto al contratto di conto corrente,anche per applicazione di interessi usurari , per nullità della clausola di commissione di massimo scoperto pergli utilizzi extra-fido; quanto al contratto di mutuo, anche per nullità della clausola relativa alla misura degli interessi);la conseguente condanna della stessa banca alla restituzionedi almeno euro 2.032,28, indebitamente percetti in esecuzione del rapporto di conto corrente, e dialmeno euro

33. 274,26 , indebitamente percetti in dipendenza del rapporto di mutuo.

2. Con sentenza pubblicata il 26 maggio 2016 il Tribunale di Cuneorigettò tali domande e, in parziale accoglimento di altre domande, accertò che: in dipendenza del rapporto di conto corrente vennero illegittimamente addebitati a Barroero euro 798,03 per spese, euro 384,19 per interessi anatocisticied euro 615,39 a titolo di commissione di massimo scoperto; il saldo del conto corrente era a debito dell’attore per complessivi euro 2.961,47;nel corso del rapporto direstituzione di danaro dato a mutuo vennero illegittimame nte addebitati a tale persona complessivi euro 112,40.

3. Con sentenza pubblicata il 28 settembre 2018 laCorte di appello di Torino rigettò l’appello da Barroero propostoper la riforma della sentenza di primo grado. 3.1 La motivazione della sentenza di appello può essere così sintetizzata per quanto qui ancora interessa: con il primo motivo di appello si deduce che la sentenza di primo grado è errata, nel non tenere conto anche della commissione di massimo scoperto praticata nel computo deltasso effettivo globale (in acronimo, “TEG”) applicato, in funzione dell’accertamento del superamento del tasso soglia di usura presunta,prima della normativa dettata dalla Banca d’Italia nel 2009; avendo invece ricompreso, quale onere, la commissione dimassimo scoperto solo dl 1gennaio 2010; in considerazione dell’incompletezza della documentazione depositata dall’appellante, il consulente tecnico d’ufficio nominato dalTribunale accertò che le commissioni di massimo scoperto individuabili alla luce del contenuto di tali documenti erano complessivamente pari a euro 615,39 e il Tribunale- condividendo l’argomentazione dell’ausiliario “a proposito della nullità del criterio “usi piazza” previsto nel contratto di conto corrente per determinare l’entità anche della CMS –ha espunto il suddetto importo dalla ricostruzione del saldo finale del conto corrente che ha rideterminato…nella somma, a debito del correntista di €. 2.961,47”; per tale ragione non dovendosi considerare “le CMS applicate nel corso del rapporto, esse non potevano incidere neppure in funzione del carattere usurario degli interessipraticati dovendosi, per di più, tenere anche conto della nullità della clausola riguardante gli interessi ultralegali e del loro ricalcolo nella misura legale”; il motivo, inoltre,“non contiene alcuna censura neppure in merito ai concreti dati contabili evidenziati dal CTU ed all’entità delle CMS illegittimamente applicabili riscontrabili dalla documentazione in atti”;con il terzo motivo di appello Barroero censura la sentenza di primo grado per avere omesso di accertare la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e della sua capitalizzazione “per indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o mancanza di causa”; la censura è infondata, avendo l’appellante omesso di considerare “la motivazione ed il procedimento seguito dal Tribunale”;che ha, in realtà “ritenuto la nullità della relativa clausola” entro il limite sopra indicato e “ne ha tenuto conto nella rideterminazione del saldo finale: ancorché non contenuta nel dispositivo la sentenza di primo grado contiene quindi la statuizione di cui si lamenta l’omissione e ne ha tratto le relative conseguenze”; neppure fondata è la censura, contenuta nel sesto motivo di appello, quanto all’interesse praticato dalla banca in esecuzionedel contratto di mutuo; l’appellante non afferma che la quota di interessi compresa in ciascuna rata sarebbe stata calcolata non solo sul capitale ma anche sul danaro dovuto a titolodi interessi e il motivo si connota sul punto in termini di quanto mai rilevante astrattezza; la doglianza è inoltre infondata ove l’appellante intenda sostenere che il piano di ammortamento “alla francese” (il debitore rimborsa rate costanti posticipate “in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi”) comportiun effetto anatocistico dal momento che l’interesse composto rilevanti agli effetti dell’art. 1283 cod.civ. si ha solo ove gli interessi maturati su l debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo; ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d.

“francese”, la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito; il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; il numero delle rate; tale metodo “non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessivengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente aquello di ciascuna rata e non anche sugli interessipregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti”.

4. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sopra indicata sentenza di appello con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

5. La Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, per effetto di tale operazione straordinaria, prosegue nei rapporti, anche processuali, di cui era titolare la, estinta,società incorporata) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata , nella parte dedicata al rigetto del primo motivo di appello (che censurava la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto anche della commissione di massimo scoperto in funzione della determinazione del tasso di usura presunta prima del 1 gennaio 2010), è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione della legge n. 108 del 1996, dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.“laddove ha ritenuto di considerare, tra le varie opzioni di calcolo proposte in ctu per la valutazione della sussistenza o meno della violazione del tasso soglia, così come previsto dalla l. 108/1996, un’ipotesi di calcolo che NON ha compreso nel TEG la CMS e quindi tutte le remunerazionia qualsiasi titolo percepite (ad eccezione di imposte e tasse); e ciò,alla luce dell’affermazione, nella sentenza contenuta, secondo cui , essendo illegittime le commissioni di massimo scoperto applicate nel corso del rapportoe avendole il consulente tecnico d’ufficio considerate in funzione della ricostruzione del saldo contabile al termine del rapporto, “esse non potevano incidere neppure in funzione del carattere usurario degli interessi praticati”.

2. Il motivo, per come dedotto è inammissibile in quanto non coglie la sostanza della ragione della decisione caratterizzante la sentenza impugnata sul punto.

In essa, invero, oltre alla (quanto meno singolare) affermazione censurata dal ricorrente, si rinvengono altre due affermazioni: con la prima è confermata la minima consistenza quantitativa della commissione di massimo scoperto non dovuta nel corso del rapporto (appena euro 615,39); la secondaè che l’appello “non contiene alcuna censura neppure in merito ai concreti dati contabili evidenziati dal CTU ed all’entità delle CMS illegittimamente applicabili riscontrabili dalla documentazione in atti”.

In argomento, è opportuno premettere che la commissione di massimo scoperto applicata finoall’entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio -dal 1997 al dicembre del 2009 -sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenzail citato art. 2 - bis del d.l. n. 185 è stato dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644, terzo comma, cod.pen., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina,anche regolamentare (richiamata dal quarto comma del citato art.644 cod. pen.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr.: Cass. n. 12965 del 2016; Cass. n. 22270 del 2016).

Tale orientamento è stato parzialmente avallato daCass.

S.U. n. 16303 del 2018 che: da un lato ha confermato la natura innovativa - e non di interpretazione autentica - della disposizione recata dall’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge diconversione n. 2 del 2009 (contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto); dall’altro haperò precisato che quanto ai rapporti svoltisi, in tutto o in p arte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tale disposizione (come quello di cui in questa sede si discute), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usurapresunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globaledegli interessi praticati in concreto e della commissione di massimoscoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, indicato nei decreti ministerialiemanati in applicazione dell’art. 2, comma 1, della citata leggen. 108 del 1996) e con la « commissione di massimo scoperto soglia» (calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione medi a pure registrata nei ridetti decreti ministeriali); compensandosi, poi, l’importo dell'eccedenza della commissione di massimo scopertoapplicata, rispetto a quello della medesima commissione rientrante nella soglia, con l’ eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degliinteressi in concreto praticati.

Tenuto presente tale ordine di concetti, la giurisprudenza di legittimità ha di conseguenza avuto modo di precisare che non può ritenersi sufficientemente specifica la censura di decisione di merito con cui sidenuncia «solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia.

Infatti la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenutolegittimo dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, determina l’inammissibilità della censura per difetto di decisività» (così, in motivazione, Cass. n. 24013 del 2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 15710 del 2019).

Il senso delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata (per come sopra riportate) è che la scarsa entità in concreto della consistenza quantitativa delle commissioni di massimo scoperto non dovutenon giustificava comunque una conclusione di superamento del tasso soglia dell’usura presunta; e ciò non forma oggetto di censura specifica da parte del ricorrente.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata (nella parte dedicata al rigetto del terzo motivo di appello) perché a suo direcaratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione degli arrt.1325, 1418, 1421, 1422 e 1423 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere “dichiarato la eccepita nullità della Commissione di [OSCURATO:PERSONA] anche per gli utilizzi extrafido, per difetto di causa, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, nonché nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale della c.m.s.”.

4. Anche tale censura è inammissibile, in quanto:la sentenza impugnata rileva che la sentenza di primo grado accertòla nullità della clausola di commissione di massimo scopertoe da tale accertamento trasse le conseguenze quanto alla determinazione deldovuto; le censure di tale statuizione da parte del ricorrente sono di assoluta vaghezza e il motivo di ricorso manca, per di più, di autosufficienza nella parte (quanto mai rilevante) in cui viene richiamato il contenuto di atti del processo di merito diversi dalla sentenza impugnata. 5.Infine, la sentenza impugnata (nella parte dedicata al rigetto del sesto motivo di appello) è dal ricorrente censurata (terzo motivo)per violazione ovvero erronea applicazione degli artt.1293 e 1284 cod. civ., dell’art. 6 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, nonché nell’art. 112 cod. proc. civ., avendo erroneamente escluso– per le ragioni nell’atto illustrate – la natura anatocistica degli interessi applicati dalla banca in esecuzione del contratto di mutuo. 6.Il motivo è inammissibile, in quanto: non caratterizzato da autosufficienza quanto al contenuto degli atti dive rsi dalla sentenza impugnatadal ricorrente citati; contenente sostanziali censure di merito e, in definitiva, una sollecitazione all’accertamento del merito della questione, non consentitonel giudizio di legittimità.

7. All’accertata inammissib ilità del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel presentegiudizio, liquidate in euro duecento per esborsi e d euro cinquemilaper compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1711/2018della Corte di appello di Torino, pubblicata il 28 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, [OSCURATO:PERSONA], già titolare di rapporto di conto corrente bancario e di rapporto di mutuo (garantito da ipoteca) con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), convenne la banca avanti il Tribunale di Cuneo chiedendo: l’accertamento dei saldi relativi a ciascun rapporto in conseguenza della illegittimità di addebiti effettuati dall’istituto di credito per varie ragioni (quanto al contratto di conto corrente,anche per applicazione di interessi usurari , per nullità della clausola di commissione di massimo scoperto pergli utilizzi extra-fido; quanto al contratto di mutuo, anche per nullità della clausola relativa alla misura degli interessi);la conseguente condanna della stessa banca alla restituzionedi almeno euro 2.032,28, indebitamente percetti in esecuzione del rapporto di conto corrente, e dialmeno euro 33. 274,26 , indebitamente percetti in dipendenza del rapporto di mutuo. 2. Con sentenza pubblicata il 26 maggio 2016 il Tribunale di Cuneorigettò tali domande e, in parziale accoglimento di altre domande, accertò che: in dipendenza del rapporto di conto corrente vennero illegittimamente addebitati a Barroero euro 798,03 per spese, euro 384,19 per interessi anatocisticied euro 615,39 a titolo di commissione di massimo scoperto; il saldo del conto corrente era a debito dell’attore per complessivi euro 2.961,47;nel corso del rapporto direstituzione di danaro dato a mutuo vennero illegittimame nte addebitati a tale persona complessivi euro 112,40. 3. Con sentenza pubblicata il 28 settembre 2018 laCorte di appello di Torino rigettò l’appello da Barroero propostoper la riforma della sentenza di primo grado. 3.1 La motivazione della sentenza di appello può essere così sintetizzata per quanto qui ancora interessa: con il primo motivo di appello si deduce che la sentenza di primo grado è errata, nel non tenere conto anche della commissione di massimo scoperto praticata nel computo deltasso effettivo globale (in acronimo, “TEG”) applicato, in funzione dell’accertamento del superamento del tasso soglia di usura presunta,prima della normativa dettata dalla Banca d’Italia nel 2009; avendo invece ricompreso, quale onere, la commissione dimassimo scoperto solo dl 1gennaio 2010; in considerazione dell’incompletezza della documentazione depositata dall’appellante, il consulente tecnico d’ufficio nominato dalTribunale accertò che le commissioni di massimo scoperto individuabili alla luce del contenuto di tali documenti erano complessivamente pari a euro 615,39 e il Tribunale- condividendo l’argomentazione dell’ausiliario “a proposito della nullità del criterio “usi piazza” previsto nel contratto di conto corrente per determinare l’entità anche della CMS –ha espunto il suddetto importo dalla ricostruzione del saldo finale del conto corrente che ha rideterminato…nella somma, a debito del correntista di €. 2.961,47”; per tale ragione non dovendosi considerare “le CMS applicate nel corso del rapporto, esse non potevano incidere neppure in funzione del carattere usurario degli interessipraticati dovendosi, per di più, tenere anche conto della nullità della clausola riguardante gli interessi ultralegali e del loro ricalcolo nella misura legale”; il motivo, inoltre,“non contiene alcuna censura neppure in merito ai concreti dati contabili evidenziati dal CTU ed all’entità delle CMS illegittimamente applicabili riscontrabili dalla documentazione in atti”;con il terzo motivo di appello Barroero censura la sentenza di primo grado per avere omesso di accertare la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e della sua capitalizzazione “per indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o mancanza di causa”; la censura è infondata, avendo l’appellante omesso di considerare “la motivazione ed il procedimento seguito dal Tribunale”;che ha, in realtà “ritenuto la nullità della relativa clausola” entro il limite sopra indicato e “ne ha tenuto conto nella rideterminazione del saldo finale: ancorché non contenuta nel dispositivo la sentenza di primo grado contiene quindi la statuizione di cui si lamenta l’omissione e ne ha tratto le relative conseguenze”; neppure fondata è la censura, contenuta nel sesto motivo di appello, quanto all’interesse praticato dalla banca in esecuzionedel contratto di mutuo; l’appellante non afferma che la quota di interessi compresa in ciascuna rata sarebbe stata calcolata non solo sul capitale ma anche sul danaro dovuto a titolodi interessi e il motivo si connota sul punto in termini di quanto mai rilevante astrattezza; la doglianza è inoltre infondata ove l’appellante intenda sostenere che il piano di ammortamento “alla francese” (il debitore rimborsa rate costanti posticipate “in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi”) comportiun effetto anatocistico dal momento che l’interesse composto rilevanti agli effetti dell’art. 1283 cod.civ. si ha solo ove gli interessi maturati su l debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo; ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d. “francese”, la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito; il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; il numero delle rate; tale metodo “non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessivengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente aquello di ciascuna rata e non anche sugli interessipregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti”. 4. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sopra indicata sentenza di appello con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. La Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, per effetto di tale operazione straordinaria, prosegue nei rapporti, anche processuali, di cui era titolare la, estinta,società incorporata) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata , nella parte dedicata al rigetto del primo motivo di appello (che censurava la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto anche della commissione di massimo scoperto in funzione della determinazione del tasso di usura presunta prima del 1 gennaio 2010), è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione della legge n. 108 del 1996, dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.“laddove ha ritenuto di considerare, tra le varie opzioni di calcolo proposte in ctu per la valutazione della sussistenza o meno della violazione del tasso soglia, così come previsto dalla l. 108/1996, un’ipotesi di calcolo che NON ha compreso nel TEG la CMS e quindi tutte le remunerazionia qualsiasi titolo percepite (ad eccezione di imposte e tasse); e ciò,alla luce dell’affermazione, nella sentenza contenuta, secondo cui , essendo illegittime le commissioni di massimo scoperto applicate nel corso del rapportoe avendole il consulente tecnico d’ufficio considerate in funzione della ricostruzione del saldo contabile al termine del rapporto, “esse non potevano incidere neppure in funzione del carattere usurario degli interessi praticati”. 2. Il motivo, per come dedotto è inammissibile in quanto non coglie la sostanza della ragione della decisione caratterizzante la sentenza impugnata sul punto. In essa, invero, oltre alla (quanto meno singolare) affermazione censurata dal ricorrente, si rinvengono altre due affermazioni: con la prima è confermata la minima consistenza quantitativa della commissione di massimo scoperto non dovuta nel corso del rapporto (appena euro 615,39); la secondaè che l’appello “non contiene alcuna censura neppure in merito ai concreti dati contabili evidenziati dal CTU ed all’entità delle CMS illegittimamente applicabili riscontrabili dalla documentazione in atti”. In argomento, è opportuno premettere che la commissione di massimo scoperto applicata finoall’entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio -dal 1997 al dicembre del 2009 -sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenzail citato art. 2 - bis del d.l. n. 185 è stato dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644, terzo comma, cod.pen., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina,anche regolamentare (richiamata dal quarto comma del citato art.644 cod. pen.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr.: Cass. n. 12965 del 2016; Cass. n. 22270 del 2016). Tale orientamento è stato parzialmente avallato daCass. S.U. n. 16303 del 2018 che: da un lato ha confermato la natura innovativa - e non di interpretazione autentica - della disposizione recata dall’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge diconversione n. 2 del 2009 (contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto); dall’altro haperò precisato che quanto ai rapporti svoltisi, in tutto o in p arte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tale disposizione (come quello di cui in questa sede si discute), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usurapresunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globaledegli interessi praticati in concreto e della commissione di massimoscoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, indicato nei decreti ministerialiemanati in applicazione dell’art. 2, comma 1, della citata leggen. 108 del 1996) e con la « commissione di massimo scoperto soglia» (calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione medi a pure registrata nei ridetti decreti ministeriali); compensandosi, poi, l’importo dell'eccedenza della commissione di massimo scopertoapplicata, rispetto a quello della medesima commissione rientrante nella soglia, con l’ eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degliinteressi in concreto praticati. Tenuto presente tale ordine di concetti, la giurisprudenza di legittimità ha di conseguenza avuto modo di precisare che non può ritenersi sufficientemente specifica la censura di decisione di merito con cui sidenuncia «solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. Infatti la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenutolegittimo dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, determina l’inammissibilità della censura per difetto di decisività» (così, in motivazione, Cass. n. 24013 del 2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 15710 del 2019). Il senso delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata (per come sopra riportate) è che la scarsa entità in concreto della consistenza quantitativa delle commissioni di massimo scoperto non dovutenon giustificava comunque una conclusione di superamento del tasso soglia dell’usura presunta; e ciò non forma oggetto di censura specifica da parte del ricorrente. 3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata (nella parte dedicata al rigetto del terzo motivo di appello) perché a suo direcaratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione degli arrt.1325, 1418, 1421, 1422 e 1423 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere “dichiarato la eccepita nullità della Commissione di [OSCURATO:PERSONA] anche per gli utilizzi extrafido, per difetto di causa, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, nonché nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale della c.m.s.”. 4. Anche tale censura è inammissibile, in quanto:la sentenza impugnata rileva che la sentenza di primo grado accertòla nullità della clausola di commissione di massimo scopertoe da tale accertamento trasse le conseguenze quanto alla determinazione deldovuto; le censure di tale statuizione da parte del ricorrente sono di assoluta vaghezza e il motivo di ricorso manca, per di più, di autosufficienza nella parte (quanto mai rilevante) in cui viene richiamato il contenuto di atti del processo di merito diversi dalla sentenza impugnata. 5.Infine, la sentenza impugnata (nella parte dedicata al rigetto del sesto motivo di appello) è dal ricorrente censurata (terzo motivo)per violazione ovvero erronea applicazione degli artt.1293 e 1284 cod. civ., dell’art. 6 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, nonché nell’art. 112 cod. proc. civ., avendo erroneamente escluso– per le ragioni nell’atto illustrate – la natura anatocistica degli interessi applicati dalla banca in esecuzione del contratto di mutuo. 6.Il motivo è inammissibile, in quanto: non caratterizzato da autosufficienza quanto al contenuto degli atti dive rsi dalla sentenza impugnatadal ricorrente citati; contenente sostanziali censure di merito e, in definitiva, una sollecitazione all’accertamento del merito della questione, non consentitonel giudizio di legittimità. 7. All’accertata inammissib ilità del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel presentegiudizio, liquidate in euro duecento per esborsi e d euro cinquemilaper compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 13888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris