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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 12471/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10706/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA], presso l a cancelleria dell a Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 107/2021delTribunale di Cuneo, depositata il 4.

2. 20 21; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 10706/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] in forza di decreto ingiuntivo per prestazioni arbitrali, per l’importo di € 6.652,26 (di cui € 4.544,89 per capitale), e successivamente eseguì pignoramento mobiliare in suo danno.

Il debitore propose dunque opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. , eccependone l’intervenuta prescrizione, sicché l’esecuzi one stessa venne dapprima sospesa dal Tribunale di Mondovì, sez. distaccata del Tribunale di Cuneo, che poi accolse l’opposizione.

La relativa sentenza venne però riformata dalla Corte d’appello di Torino, che rigettò l’opposizione proposta dal Barbari; indi, la procedura venne riassunta dall’Arnone dinanzi al Tribunale di Cuneo (stante l’avvenuta soppressione della sezione distaccata di Mondovì).

Tuttavia, il g.e. adottò una sospensione dell’esecuzione di sei mesi (in quanto il Barbari aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello ) con ordinanza del 29.5.2017.

Il reclamo proposto dall’Arnone avverso la sospensione, ex art. 669-terdecies c.p.c. , venne rigettato dal Collegio.

Il 10.10.2017, il creditore “inviò” istanza alla cancelleria con cui chie se fissarsi udienza per la prosecuzione dell’esecuzione e quindi per l’assegnazione delle somme pignorate.

Il g.e. dichiaròperò “non luogo a procedere” con ordinanza del 26.10.2017.

A questo punto, l’Arnone “inviò” in data 11.5.2018 altra istanza alla cancelleria, chiedendo ancora la fissazione dell’udienza, ma il g.e., con ordinanza del 13.6.2018,rilevò che con la precedente ordinanza del 26.10.2017 non era stato affatto frainteso il contenuto dell’istanza del 10.10.2017 (come assunto dal richiedente) e che comunque il termine di sospensione dell’esecuzione era già scaduto senza che l’Arnone avesse presentato istanza di N. 10706/21R.G. prosecuzione.

Avverso detta ordinanza, l’Arnone propose infine opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale di Cuneo, con sentenza del 4.2.2021, essendosi rilevato che l’ordinanza opposta doveva intendersi quale provvedimento dichiarativo del l’estinzione dell’esecuzione, sicché la stessa avrebbe dovuto impugnarsi con reclamo ex art. 630 c.p.c.

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 373, 296, 297, 617 e 630 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Rileva il ricorrente l’erroneità della decisione, perché già con l’istanza del 10.10.2017 egli aveva chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione dell’esecuzione (unitamente alla revoca della sospensione per sei mesi disposta con l’ordinanza del 29.5.2017).

La nuova istanza dell’11.5.2018 era stata avanzata solo perché esso ricorrente temeva che il g.e., con l’ordinanza del 26.10.2017, avesse equivocato il contenuto della prima.

E si afferma la propria convinzione che il g.e. non l’avesse proprio letta, soffermandosi solo sulla sua intestazione (che recava la dicitura “revoca”).

Nessuna estinzione venne mai dichiarata dal Tribunale. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sia riguardo alla estinzione del processo esecutivo, sia al ritenuto valore della controversia, sia N. 10706/21R.G. per l’entità dell’onorario, essendo stata calcolata anche la fase istruttoria, non tenutasi. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendosi tenuto conto né dell’istanza del 10.10.2017, né dell’ordinanza del 26.10.2017. 1.4 – Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 308 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., norma che impone che l’ordinanza di estinzione pronunciata fuori udienza debba essere comunicata alle parti; la norma sarebbe stata violata dal Tribunale. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere specificato e motivato, nella liquidazione delle spese, i valori assegnati ad ogni fase. 2.1 –Il ri corso è in ammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, quantomeno in relazione ai primi quattro motivi.

Il ricorrente, infatti, ha proceduto ad una esposizione delle vicende processuali assolutamente confusa e non lineare, da un lato, e non meno lacunosa dall’altro, rendendo praticamente incomprensibil i le vicende stesse e, dunque, come meglio si dirà, la formulazione dei suddetti motivi di impugnazione.

Altrettanto inadeguata si presenta l’illustrazione dei primi quattro motivi (sul quinto, si rinvia a quanto si dirà nel par. 3.1), con continue e ridondanti N. 10706/21R.G. ripetizioni dei medesimi concetti, frammiste a considerazioni incidentali- anche sul preteso ruolo anomalo assunto dai vari giudici susseguitisi nella trattazione del procedimento esecutivo e dei suoi incidenti -,spesso senza alcun reale vaglio critico della decisione impugnata. 2.2– Ora, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazio ne è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata – scegliendol i dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3.1– In particolare, l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v.

Cass. n. 1959/2004).

Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che N. 10706/21R.G. le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015).

La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.3.2– Ora, così inquadrat o il tema in discorso (che in verità va esteso anche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non N. 10706/21R.G. rilevante nella specie), ritiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una esposizioneestremamente caotica e spesso oscura, giacché le uniche certezze a stento evincibili sugli accadimenti processuali, per come narrati dall’Arnone, possono individuarsi nelle seguenti circostanze: a) si tratta di un giudizio di opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza del 13.6.2018, con cui il g.e. presso il Tribunale di Cuneo rigettò l’istanza di prosecuzione della procedura a carico del Barbari, rilevando che era decorso inutilmente il termine per la riassunzione del processo esecutivo ; b) l’esecuzione mobiliare presupposta era stata sospesadal g.e.per sei mesi con ordinanza del 29.5.2017 , stante la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’esecutato avverso la sentenza della Corte d’appello di Torinoche, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dallo stesso Barbari (vengono del tutto omessi i riferimenti identificativi delle dette decisioni, e con molta fatica può ragionevolmente desumersi che si trattasse di opposizione ad esecuzione pendente, ex art. 615, comma 2, c.p.c.); c) con istanza del 10.10.2017 l’Arnone chiese la revoca dell’ordinanza del 29.5.2017, ma il g.e. dichiarò non luogo a provvedere; d) con successiva istanza dell’11.5.2018, l’Arnone chiese nuovamente la riattivazione del processo esecutivo, esitata con la citata ordinanza del 13.6.2018, appunto opposta ed oggetto del presente giudizio.

Il ricorrente, che pure impiega un imponente e ridondante costrutto per riferire dei superiori –e,tutto sommato, basilari – accadimenti, omette però di riportare, con la necessaria analiticità (ancorché non ne occorra l’esatta riproduzione), sia il contenutodelle proprie istanze, alle quali attribuisce un indefettibile significato, N. 10706/21R.G. tuttavia negletto dal giudice del merito, sia soprattutto il contenuto delle ordinanze rese dal g.e. in riscontro alle stesse istanze, dal cui esame non può prescindersi per scrutinare compiutamente le singole doglianze mosse col ricorso (e prim’ancora di valutarne, di per sé, la stessa autonoma ammissibilità).

Basti qui soltanto considerare – a titolo meramente esemplificativo - che , in proposito, il contenuto dell’ordinanza del 13.6.2018(cui il Tribunale ha attribuito il significato di provvedimento dichiarativo dell’estinzione della procedura per mancata tempestiva riassunzione) è in realtà assai composito: emerge infatti soltanto dal controricorso, che ne contiene l’esatta riproduzione(pp. 11-12), che con detta ordinanza, dopo il rilievo dell’avvenuto decorso dei termini per la riassunzione, il g.e. aveva autorizzato il creditore a sostituire il titolo esecutivo con copia autentica, fermo l’obbligo di depositare l’originale a ogni richiesta dello stessog.e.

Si tratta di disposizione che, all’evidenza, avrebbe potuto giustificare seri interrogativi circa l’esattezza della qualificazione attribuita all’ordinanza stessa dal giudice dell’opposizione formale; ma detto analitico contenuto del provvedimento opposto non è stato riportato nel ricorso, così non consentendosi a questa Corte di valutare, dalla mera lettura dello stesso, la potenziale decisività delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, con i primi quattro motivi.

Del resto,è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). 2.4.1– Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

N. 10706/21R.G.

In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti postia sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020).

E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”.

Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta N. 10706/21R.G. correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.4.2– Orbene, dalla lettu ra delle censure come articolate dal ricorrente – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, non solo perché replicano la tecnica espositiva già stigmatizzata, ma perché neppure si raffrontano con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito , che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicandoet in procedendo .

Costituisconoplastica esemplificazione di quanto precede le doglianz e avanzate col primo e col quarto mezzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con cui il ricorrente denuncia la violazione di plurime norme, da parte del giudice del N. 10706/21R.G. merito, senza però specificamente spiegare – al di là della propria personale lettura – in cosa sia esattamente consistito l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, sotto i più vari profili, né le ragioni per cui le predette norme risulterebbero essere state violate. 2.5 – Non senza dire che, comunque, sull’intera vicenda aleggia la mancata reazione dell’Arnone avverso l’ordinanza del 26.10.2017, con cui il g.e.aveva dichiarato il “non luogo a procedere” in relazione alla propria istanza del 10.10.2017: detto provvedimento aveva certamente natura esecutiva (riportando – a dire dello stesso odierno ricorrente – il diniego circa la prosecuzione dell’esecuzione) e tanto fonda il sospetto della sussistenza di un immediato onere di opposizione formale, in quanto immediatamente lesivo. 2.6 –Al dirimente rilievo dell’inammissibilità del ricorso nel suo complesso per la vista sua non conformità al dettato dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., può, solo per completezza, aggiungersi il rilievo di ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità delle censure attinenti ai pretesi vizi motivazionali, avanzate in particolare con i motivi secondo e terzo.

Invero, è noto che, per effetto della novella apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. più non consente di denunciare in sede di legittimità l’omessa o contraddittoria motivazione, bensì l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Peraltro, come precisato da questa Corte a Sezioni Unite (in particolare, sentenza n. 8053/2014 e molte altre successive), può tuttora denunciarsi il vizio motivazionale, ma nella misura in cui la sentenza impugnata leda il c.d.

“minimo costituzionale” della motivazione, vizio che “si esaurisce nella N. 10706/21R.G.

"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”.

Orbene, dalla lettura dei mezzi suddetti non può affatto evincersi che il ricorrente abbia inteso attingere il superiore rango costituzionale della motivazione, da un lato non avendo neppure correttamente indicato la norma (art. 111, comma 6, Cost.) che sarebbe stata, nel caso, violata, né -a ben vedere - avendo svi luppato i pur denunciati vizi motivazionali, e dall’altro avendo invece denunciato il preteso omesso esame di fatti decisivi, individuati però nell’istanza del 10.10.2017 e nell’ordinanza del 26.10.2017, che certamente non possono ascriversi alla categoriadi fatti storici, fenomenicamente apprezzabili (i soli il cui omesso esame può costituire oggetto di censura avanzata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –v. ex multis, di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022). 3.1– L’inammissibilità complessiva del ricorso preclude poi il rilievo dell a stessa infondatezza nel merito del quinto motivo.

Infatti, lo scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione, si determina sull’importo precettato , pari ad € 6.652,26 , e quindi non si applica quello invocato dal ricorrente (per il quale il totale liquidabile, esclusa la fase istruttoria, perché non svoltasi,era pari ad € 1.620,00, sicchénon avrebbe potuto giungersi all’importo liquidato dal Tribunale, pari ad € 4.000,00 per compensi), ma quello immediatamente superiore (per il quale, perfino senza istruttoria, il massimo N. 10706/21R.G. liquidabile era pari ad € 5.823,00).

Pertanto, la condanna alle spese comminata dal Tribunale di Cuneo a carico dell’Arnone si colloca tra il minimo ed il massimo tabellaree non è quindi sindacabile dinanzi a questa Corte .

Infatti, è ben noto che “In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di a umentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (ex multis, Cass. n. 14198/2022). 4.1 –In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile .

L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a lla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 10706/21R.G. ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10706/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA], presso l a cancelleria dell a Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 107/2021delTribunale di Cuneo, depositata il 4. 2. 20 21; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 10706/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] in forza di decreto ingiuntivo per prestazioni arbitrali, per l’importo di € 6.652,26 (di cui € 4.544,89 per capitale), e successivamente eseguì pignoramento mobiliare in suo danno. Il debitore propose dunque opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. , eccependone l’intervenuta prescrizione, sicché l’esecuzi one stessa venne dapprima sospesa dal Tribunale di Mondovì, sez. distaccata del Tribunale di Cuneo, che poi accolse l’opposizione. La relativa sentenza venne però riformata dalla Corte d’appello di Torino, che rigettò l’opposizione proposta dal Barbari; indi, la procedura venne riassunta dall’Arnone dinanzi al Tribunale di Cuneo (stante l’avvenuta soppressione della sezione distaccata di Mondovì). Tuttavia, il g.e. adottò una sospensione dell’esecuzione di sei mesi (in quanto il Barbari aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello ) con ordinanza del 29.5.2017. Il reclamo proposto dall’Arnone avverso la sospensione, ex art. 669-terdecies c.p.c. , venne rigettato dal Collegio. Il 10.10.2017, il creditore “inviò” istanza alla cancelleria con cui chie se fissarsi udienza per la prosecuzione dell’esecuzione e quindi per l’assegnazione delle somme pignorate. Il g.e. dichiaròperò “non luogo a procedere” con ordinanza del 26.10.2017. A questo punto, l’Arnone “inviò” in data 11.5.2018 altra istanza alla cancelleria, chiedendo ancora la fissazione dell’udienza, ma il g.e., con ordinanza del 13.6.2018,rilevò che con la precedente ordinanza del 26.10.2017 non era stato affatto frainteso il contenuto dell’istanza del 10.10.2017 (come assunto dal richiedente) e che comunque il termine di sospensione dell’esecuzione era già scaduto senza che l’Arnone avesse presentato istanza di N. 10706/21R.G. prosecuzione. Avverso detta ordinanza, l’Arnone propose infine opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale di Cuneo, con sentenza del 4.2.2021, essendosi rilevato che l’ordinanza opposta doveva intendersi quale provvedimento dichiarativo del l’estinzione dell’esecuzione, sicché la stessa avrebbe dovuto impugnarsi con reclamo ex art. 630 c.p.c. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 373, 296, 297, 617 e 630 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva il ricorrente l’erroneità della decisione, perché già con l’istanza del 10.10.2017 egli aveva chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione dell’esecuzione (unitamente alla revoca della sospensione per sei mesi disposta con l’ordinanza del 29.5.2017). La nuova istanza dell’11.5.2018 era stata avanzata solo perché esso ricorrente temeva che il g.e., con l’ordinanza del 26.10.2017, avesse equivocato il contenuto della prima. E si afferma la propria convinzione che il g.e. non l’avesse proprio letta, soffermandosi solo sulla sua intestazione (che recava la dicitura “revoca”). Nessuna estinzione venne mai dichiarata dal Tribunale. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sia riguardo alla estinzione del processo esecutivo, sia al ritenuto valore della controversia, sia N. 10706/21R.G. per l’entità dell’onorario, essendo stata calcolata anche la fase istruttoria, non tenutasi. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendosi tenuto conto né dell’istanza del 10.10.2017, né dell’ordinanza del 26.10.2017. 1.4 – Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 308 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., norma che impone che l’ordinanza di estinzione pronunciata fuori udienza debba essere comunicata alle parti; la norma sarebbe stata violata dal Tribunale. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere specificato e motivato, nella liquidazione delle spese, i valori assegnati ad ogni fase. 2.1 –Il ri corso è in ammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, quantomeno in relazione ai primi quattro motivi. Il ricorrente, infatti, ha proceduto ad una esposizione delle vicende processuali assolutamente confusa e non lineare, da un lato, e non meno lacunosa dall’altro, rendendo praticamente incomprensibil i le vicende stesse e, dunque, come meglio si dirà, la formulazione dei suddetti motivi di impugnazione. Altrettanto inadeguata si presenta l’illustrazione dei primi quattro motivi (sul quinto, si rinvia a quanto si dirà nel par. 3.1), con continue e ridondanti N. 10706/21R.G. ripetizioni dei medesimi concetti, frammiste a considerazioni incidentali- anche sul preteso ruolo anomalo assunto dai vari giudici susseguitisi nella trattazione del procedimento esecutivo e dei suoi incidenti -,spesso senza alcun reale vaglio critico della decisione impugnata. 2.2– Ora, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazio ne è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata – scegliendol i dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3.1– In particolare, l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che N. 10706/21R.G. le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.3.2– Ora, così inquadrat o il tema in discorso (che in verità va esteso anche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non N. 10706/21R.G. rilevante nella specie), ritiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una esposizioneestremamente caotica e spesso oscura, giacché le uniche certezze a stento evincibili sugli accadimenti processuali, per come narrati dall’Arnone, possono individuarsi nelle seguenti circostanze: a) si tratta di un giudizio di opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza del 13.6.2018, con cui il g.e. presso il Tribunale di Cuneo rigettò l’istanza di prosecuzione della procedura a carico del Barbari, rilevando che era decorso inutilmente il termine per la riassunzione del processo esecutivo ; b) l’esecuzione mobiliare presupposta era stata sospesadal g.e.per sei mesi con ordinanza del 29.5.2017 , stante la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’esecutato avverso la sentenza della Corte d’appello di Torinoche, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dallo stesso Barbari (vengono del tutto omessi i riferimenti identificativi delle dette decisioni, e con molta fatica può ragionevolmente desumersi che si trattasse di opposizione ad esecuzione pendente, ex art. 615, comma 2, c.p.c.); c) con istanza del 10.10.2017 l’Arnone chiese la revoca dell’ordinanza del 29.5.2017, ma il g.e. dichiarò non luogo a provvedere; d) con successiva istanza dell’11.5.2018, l’Arnone chiese nuovamente la riattivazione del processo esecutivo, esitata con la citata ordinanza del 13.6.2018, appunto opposta ed oggetto del presente giudizio. Il ricorrente, che pure impiega un imponente e ridondante costrutto per riferire dei superiori –e,tutto sommato, basilari – accadimenti, omette però di riportare, con la necessaria analiticità (ancorché non ne occorra l’esatta riproduzione), sia il contenutodelle proprie istanze, alle quali attribuisce un indefettibile significato, N. 10706/21R.G. tuttavia negletto dal giudice del merito, sia soprattutto il contenuto delle ordinanze rese dal g.e. in riscontro alle stesse istanze, dal cui esame non può prescindersi per scrutinare compiutamente le singole doglianze mosse col ricorso (e prim’ancora di valutarne, di per sé, la stessa autonoma ammissibilità). Basti qui soltanto considerare – a titolo meramente esemplificativo - che , in proposito, il contenuto dell’ordinanza del 13.6.2018(cui il Tribunale ha attribuito il significato di provvedimento dichiarativo dell’estinzione della procedura per mancata tempestiva riassunzione) è in realtà assai composito: emerge infatti soltanto dal controricorso, che ne contiene l’esatta riproduzione(pp. 11-12), che con detta ordinanza, dopo il rilievo dell’avvenuto decorso dei termini per la riassunzione, il g.e. aveva autorizzato il creditore a sostituire il titolo esecutivo con copia autentica, fermo l’obbligo di depositare l’originale a ogni richiesta dello stessog.e. Si tratta di disposizione che, all’evidenza, avrebbe potuto giustificare seri interrogativi circa l’esattezza della qualificazione attribuita all’ordinanza stessa dal giudice dell’opposizione formale; ma detto analitico contenuto del provvedimento opposto non è stato riportato nel ricorso, così non consentendosi a questa Corte di valutare, dalla mera lettura dello stesso, la potenziale decisività delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, con i primi quattro motivi. Del resto,è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). 2.4.1– Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di specificità dei motivi. N. 10706/21R.G. In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti postia sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta N. 10706/21R.G. correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.4.2– Orbene, dalla lettu ra delle censure come articolate dal ricorrente – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, non solo perché replicano la tecnica espositiva già stigmatizzata, ma perché neppure si raffrontano con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito , che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicandoet in procedendo . Costituisconoplastica esemplificazione di quanto precede le doglianz e avanzate col primo e col quarto mezzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con cui il ricorrente denuncia la violazione di plurime norme, da parte del giudice del N. 10706/21R.G. merito, senza però specificamente spiegare – al di là della propria personale lettura – in cosa sia esattamente consistito l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, sotto i più vari profili, né le ragioni per cui le predette norme risulterebbero essere state violate. 2.5 – Non senza dire che, comunque, sull’intera vicenda aleggia la mancata reazione dell’Arnone avverso l’ordinanza del 26.10.2017, con cui il g.e.aveva dichiarato il “non luogo a procedere” in relazione alla propria istanza del 10.10.2017: detto provvedimento aveva certamente natura esecutiva (riportando – a dire dello stesso odierno ricorrente – il diniego circa la prosecuzione dell’esecuzione) e tanto fonda il sospetto della sussistenza di un immediato onere di opposizione formale, in quanto immediatamente lesivo. 2.6 –Al dirimente rilievo dell’inammissibilità del ricorso nel suo complesso per la vista sua non conformità al dettato dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., può, solo per completezza, aggiungersi il rilievo di ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità delle censure attinenti ai pretesi vizi motivazionali, avanzate in particolare con i motivi secondo e terzo. Invero, è noto che, per effetto della novella apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. più non consente di denunciare in sede di legittimità l’omessa o contraddittoria motivazione, bensì l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Peraltro, come precisato da questa Corte a Sezioni Unite (in particolare, sentenza n. 8053/2014 e molte altre successive), può tuttora denunciarsi il vizio motivazionale, ma nella misura in cui la sentenza impugnata leda il c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, vizio che “si esaurisce nella N. 10706/21R.G. "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. Orbene, dalla lettura dei mezzi suddetti non può affatto evincersi che il ricorrente abbia inteso attingere il superiore rango costituzionale della motivazione, da un lato non avendo neppure correttamente indicato la norma (art. 111, comma 6, Cost.) che sarebbe stata, nel caso, violata, né -a ben vedere - avendo svi luppato i pur denunciati vizi motivazionali, e dall’altro avendo invece denunciato il preteso omesso esame di fatti decisivi, individuati però nell’istanza del 10.10.2017 e nell’ordinanza del 26.10.2017, che certamente non possono ascriversi alla categoriadi fatti storici, fenomenicamente apprezzabili (i soli il cui omesso esame può costituire oggetto di censura avanzata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –v. ex multis, di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022). 3.1– L’inammissibilità complessiva del ricorso preclude poi il rilievo dell a stessa infondatezza nel merito del quinto motivo. Infatti, lo scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione, si determina sull’importo precettato , pari ad € 6.652,26 , e quindi non si applica quello invocato dal ricorrente (per il quale il totale liquidabile, esclusa la fase istruttoria, perché non svoltasi,era pari ad € 1.620,00, sicchénon avrebbe potuto giungersi all’importo liquidato dal Tribunale, pari ad € 4.000,00 per compensi), ma quello immediatamente superiore (per il quale, perfino senza istruttoria, il massimo N. 10706/21R.G. liquidabile era pari ad € 5.823,00). Pertanto, la condanna alle spese comminata dal Tribunale di Cuneo a carico dell’Arnone si colloca tra il minimo ed il massimo tabellaree non è quindi sindacabile dinanzi a questa Corte . Infatti, è ben noto che “In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di a umentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (ex multis, Cass. n. 14198/2022). 4.1 –In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile . L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a lla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 10706/21R.G. ricorr
Decreto Cassazione n. 12471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris