Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 05437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ; 1:0=gfgga l'inammissibilità del ricorso.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 1 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 10 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 9 novembre 2020, pur essendo stato espulso dal territorio dello Stato per la durata di anni dieci con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova del 29 settembre 2011, quale misura alternativa alla detenzione, era rientrato illecitamente in Italia prima del decorso del predetto termine.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 16, comma 6, T.U. imm. e 21 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza non era mai stato comunicato all'imputato.

In particolare, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale si sarebbe limitata a travisare le dichiarazioni dell'imputato - il quale, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, non avrebbe mai dichiarato di aver ricevuto comunicazione del provvedimento di espulsione - e a dichiarare in maniera contraddittoria che l'esecuzione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza con regolare accompagnamento alla frontiera dell'interessato, compiutamente documentato, era indice sintomatico del fatto che tutto l'iter burocratico, compresa la comunicazione, fosse stato compiuto.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe accertato la circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale nonostante la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo del 26 ottobre 2019, definitiva il 7 dicembre 2019, fosse relativa a condotte commesse il 25 ottobre 2019, quando il reato oggetto del presente procedimento si era già perfezionato.

Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe errata a prescindere dal fatto che si consideri il reato di violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato come istantaneo o permanente.

In ogni caso, il ricorrente evidenzia che tale reato sarebbe istantaneo per due ragioni: il legislatore non ha menzionato nella fattispecie penale la successiva condotta di permanenza in Italia del soggetto agente; l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del reato può avvenire anche fuori dai casi di flagranza, circostanza sintomatica del fatto che, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., la condotta si esaurisce al momento del reingresso del soggetto nel territorio dello Stato.

2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99, secondo comma, n. 2, 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe applicato un aumento di pena eccessivo in ordine all'accertata recidiva e avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e, come taleevada rigettato.

1.1. Il primo motivo non può essere accolto.

Correttamente la Corte di appello ha distinto il controllo che il giudice deve effettuare sulla regolarità della notifica del provvedimento di espulsione, agli effetti della verifica della ritualità e tempestività della presentazione dell'eventuale impugnazione da parte del destinatario dell'atto, dalla prova della consapevolezza da parte del condannato dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione, situazione che rileva agli effetti della dichiarata sussistenza del dolo del delitto per il quale è stata inflitta la condanna con la sentenza impugnata, per la trasgressione al divieto di reingresso nel territorio italiano.

Esaminando la seconda valutazione suindicata (che è l'unica che rileva in questa sede), la pluralità di elementi che sono stati valorizzati dai giudici di merito, hanno permesso di argomentare la ritenuta rappresentazione effettiva e la piena conoscenza dell'avvenuta espulsione dal territorio dello Stato, prima dell'illegittimo rientro, in modo plausibile e coerente con le risultanze istruttorie, pur in assenza nel fascicolo del giudice della documentazione comprovante l'avvenuta notifica dei relativi atti al momento dell'espulsione.

Infatti, il reingresso avvenuto addirittura con un nome diverso da quello reale è stato logicamente considerato dalla Corte territoriale la dimostrazione del timore dell'imputato di venire identificato in Italia; timore che non avrebbe avuto ragione di esistere se non fosse stato espulso e se non fosse ancora pendente il termine decennale del divieto di rientro.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

I giudici di merito hanno correttamente interpretato la natura del reato contestato che si perfeziona al momento del rientro in Italia ed ha carattere permanente per tutto il tempo di successiva permanenza nel territorio dello Stato.

Infatti, ha ribadito più volte la giurisprudenza di legittimità che il reato previsto dall'art. 13 comma tredicesimo bis D.L. 286/98, come modificato dalla Legge 189/2002, ha natura permanente, poiché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso, sicché il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo (Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, Pg in proc.

Mazlami, Rv. 2381159; Sez. 1, n. 17878 del 18/02/2004, Prenga, Rv. 228548).

Ne deriva che il reato non si era consumato al momento del controllo in Italia dell'imputato e dell'accertamento dell'avvenuto rientro illegittimo.

1.3. In ultimo, il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il trattamento sanzionatorio sia in ordine alla ritenuta recidiva infraquinquennale, col conseguente aumento di pena della metà, in forza del disposto dell'art. 99 cod. pen., sia in ordine alla pena determinata in misura più elevata del minimo edittale è stato in modo ineccepibile argomentato dai giudici di merito sulla base dei numerosi precedenti penali e delle modalità del fatto (rientro in Italia con un documento falso) indicativi di una intensa capacità a delinquere dell'imputato (come è stato spiegato chiaramente nelle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), sicché è manifestamente infondata la censura del ricorrente, il quale con tale motivo di ricorso finisce per richiedere in questa sede una inammissibile rivalutazione del giudizio di merito.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ; 1:0=gfgga l'inammissibilità del ricorso. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 1 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 10 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 9 novembre 2020, pur essendo stato espulso dal territorio dello Stato per la durata di anni dieci con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova del 29 settembre 2011, quale misura alternativa alla detenzione, era rientrato illecitamente in Italia prima del decorso del predetto termine. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 16, comma 6, T.U. imm. e 21 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza non era mai stato comunicato all'imputato. In particolare, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale si sarebbe limitata a travisare le dichiarazioni dell'imputato - il quale, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, non avrebbe mai dichiarato di aver ricevuto comunicazione del provvedimento di espulsione - e a dichiarare in maniera contraddittoria che l'esecuzione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza con regolare accompagnamento alla frontiera dell'interessato, compiutamente documentato, era indice sintomatico del fatto che tutto l'iter burocratico, compresa la comunicazione, fosse stato compiuto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe accertato la circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale nonostante la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo del 26 ottobre 2019, definitiva il 7 dicembre 2019, fosse relativa a condotte commesse il 25 ottobre 2019, quando il reato oggetto del presente procedimento si era già perfezionato. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe errata a prescindere dal fatto che si consideri il reato di violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato come istantaneo o permanente. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che tale reato sarebbe istantaneo per due ragioni: il legislatore non ha menzionato nella fattispecie penale la successiva condotta di permanenza in Italia del soggetto agente; l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del reato può avvenire anche fuori dai casi di flagranza, circostanza sintomatica del fatto che, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., la condotta si esaurisce al momento del reingresso del soggetto nel territorio dello Stato. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99, secondo comma, n. 2, 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe applicato un aumento di pena eccessivo in ordine all'accertata recidiva e avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e, come taleevada rigettato. 1.1. Il primo motivo non può essere accolto. Correttamente la Corte di appello ha distinto il controllo che il giudice deve effettuare sulla regolarità della notifica del provvedimento di espulsione, agli effetti della verifica della ritualità e tempestività della presentazione dell'eventuale impugnazione da parte del destinatario dell'atto, dalla prova della consapevolezza da parte del condannato dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione, situazione che rileva agli effetti della dichiarata sussistenza del dolo del delitto per il quale è stata inflitta la condanna con la sentenza impugnata, per la trasgressione al divieto di reingresso nel territorio italiano. Esaminando la seconda valutazione suindicata (che è l'unica che rileva in questa sede), la pluralità di elementi che sono stati valorizzati dai giudici di merito, hanno permesso di argomentare la ritenuta rappresentazione effettiva e la piena conoscenza dell'avvenuta espulsione dal territorio dello Stato, prima dell'illegittimo rientro, in modo plausibile e coerente con le risultanze istruttorie, pur in assenza nel fascicolo del giudice della documentazione comprovante l'avvenuta notifica dei relativi atti al momento dell'espulsione. Infatti, il reingresso avvenuto addirittura con un nome diverso da quello reale è stato logicamente considerato dalla Corte territoriale la dimostrazione del timore dell'imputato di venire identificato in Italia; timore che non avrebbe avuto ragione di esistere se non fosse stato espulso e se non fosse ancora pendente il termine decennale del divieto di rientro. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno correttamente interpretato la natura del reato contestato che si perfeziona al momento del rientro in Italia ed ha carattere permanente per tutto il tempo di successiva permanenza nel territorio dello Stato. Infatti, ha ribadito più volte la giurisprudenza di legittimità che il reato previsto dall'art. 13 comma tredicesimo bis D.L. 286/98, come modificato dalla Legge 189/2002, ha natura permanente, poiché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso, sicché il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo (Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, Pg in proc. Mazlami, Rv. 2381159; Sez. 1, n. 17878 del 18/02/2004, Prenga, Rv. 228548). Ne deriva che il reato non si era consumato al momento del controllo in Italia dell'imputato e dell'accertamento dell'avvenuto rientro illegittimo. 1.3. In ultimo, il terzo motivo è manifestamente infondato. Il trattamento sanzionatorio sia in ordine alla ritenuta recidiva infraquinquennale, col conseguente aumento di pena della metà, in forza del disposto dell'art. 99 cod. pen., sia in ordine alla pena determinata in misura più elevata del minimo edittale è stato in modo ineccepibile argomentato dai giudici di merito sulla base dei numerosi precedenti penali e delle modalità del fatto (rientro in Italia con un documento falso) indicativi di una intensa capacità a delinquere dell'imputato (come è stato spiegato chiaramente nelle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), sicché è manifestamente infondata la censura del ricorrente, il quale con tale motivo di ricorso finisce per richiedere in questa sede una inammissibile rivalutazione del giudizio di merito. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris