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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11343/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. udito Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i detitt di peculato ed abuso d'ufficio continuati.

Secondo i giudici di merito, nella sua qualita di assistente giudiziario in servizio presso la sezione civile di quella stessa Corte, eciii si era appropriato di numerosissime marche da bollo, consegnategli da avvocati per le relative attività d'ufficio e rinvenute, libere e non annullate, presso la sua abitazione e nel suo ufficio, per un importo complessivo di oltre cttomila cui -o; nonché aveva reiteratamente favorito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], omettendo da lui l'esazione dei dovuti diritti di cancelleria relativi a quaranta procedimenti civili dal medesimo promossi ai sensi della c.d.

"legge Pinto" e, in tal modo, intenzionalmente procurandogli il corrispondente vantaggio patrimoniale, pari a 1.080 euro, con correlativo danno per l'Erario.

2. Egli ricorre avverso tale decisione, con atto del proprio difensore, rassegnando quattro doglianze.

2.1. Con la prima lamenta violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di peculato, là dove i giudici di merito hanno ritenuto che le marche da bollo si trovassero nella sua disponibilità per ragione del proprio ufficio.

Per giungere a tale affermazione, però, sarebbe stato necessario dimostrare, per ciascuna di esse, la pregressa consegna da parte di un avvocato e la riferibilità ad uno specifico procedimento.

La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare tre elementi, ovvero: l'elevato numero di quelle, l'essere "libere" - cioè non annullate né incollate ad alcun atto - e le dichiarazioni di alcuni avvocati, che avrebbero confermato la prassi della consegna in tale forma alla cancelleria.

Nessuno di tali profili, tuttavia, sarebbe concludente: il numero elevato, infatti„ avrebbe valenza neutra, poiché non spiegherebbe la ragione del relativo possesso; in secondo luogo, erano libere soltanto le marche rinvenute in casa ma non anche quelle trovate in ufficio, che invece erano unite ai relativi atti mediante fermagli; infine, le dichiarazioni degli avvocati hanno riguardato soltanto ricorsi relativi alla c.d.

"legge Pinto", perciò riferendosi ai fatti oggetto di contestazione come abuso d'ufficio.

L'elemento indiziante appurato sarebbe, dunque, uno soltanto - ovvero l'elevato numero di quei valori - e, come tale, sarebbe insufficiente ad integrare la prova di reità, secondo il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che richiede la pluralità di indizi.

2.2. Sempre relativamente al peculato, la Corte d'appello sarebbe incorsa in violazione di legge penale e processuale anche nella parte in cui ha ravvisato una condotta appropriativa di quei valori da parte di esso ricorrente.

Essi, infatti, divengono un bene della pubblica amministrazione solo al momento del rilascio del correlato documento da parte dell'ufficio.

L'appropriazione, e quindi la interversio possessionis, presuppongono che dette marche, consegnate dall'utente, non siano mai state apposte sui relativi documenti o, se apposte, siano state successivamente rimosse e distratte.

L'affermazione di colpevolezza, dunque, sarebbe dovuta passare dall'accertamento della richiesta cui si collegava ogni singola marca, degli importi dovuti, della consegna di essa da parte di un utente e dell'assenza della stessa nel fascicolo di riferimento: verifica, questa, della quale invece non v'è traccia in sentenza.

2.3. Il terzo motivo riguarda il delitto di abuso d'ufficio e consiste nella violazione della relativa norma incriminatrice, sì come riformulata dalla novella del 2020, nella parte in cui prevede che la regola di condotta violata debba essere contenuta in una norma di legge.

Esso ricorrente, invece, avrebbe violato il disposto dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2022 (testo unico delle spese di giustizia), che la stessa sentenza indica come «atto normativo di rango immediatamente inferiore alla legge», erroneamente ritenendone comunque rilevante la violazione sulla base del principio - affermato da questa Corte - per cui integra il reato anche la violazione della norma secondaria, qualora essa contenga solo una specificazione tecnica di un precetto compiutamente definito già dalla legge.

Tale principio, tuttavia, nel caso specifico non sarebbe conferente, mancando comunque una norma primaria di riferimento.

2.4. L'ultima censura riguarda la violazione dell'art. 323, cod. pen., in punto di elemento psicologico del reato.

L'esistenza di rapporti confidenziali tra esso ricorrente e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la sua quotidiana frequentazione con tutti i soggetti operanti, come [OSCURATO:PERSONA], nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, dalle quali la sentenza inferisce l'intenzionalità dell'omessa esazione dei diritti di cancelleria per i relativi fascicoli, in realtà non sarebbero dimostrate.

I giudici d'appello, infatti, hanno completamente trascurato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del segretario dello studio, [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente riferito di un rapporto di risalente amicizia soltanto tra quest'ultimo ed esso ricorrente.

Né può ritenersi significativo, come invece si legge in sentenza, i'omesso invio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle pec di sollecito, come previsto dal regolamento interno dell'ufficio nel caso di mancata consegna delle marche da parte dell'avvocato richiedente l'atto.

Dei sei avvocati che hanno reso dichiarazioni, infatti, soltanto uno ha riferito di aver ricevuto tale sollecito, sì che l'omissione del medesimo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non può reputarsi espressiva di alcun favoritismo verso di lui.

Peraltro, considerando che il carattere dovuto del versamento del bollo per i ricorsi relativi alla "legge Pinto" era contestato da diversi avvocati, la mancata esazione di esso potrebbe semmai ascriversi a colpa, ma non a dolo, tanto più intenzionale.

3. Ha depositato memoria scritta i! Procuratore generale, concludendo per rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, consistendo essenzialmente in una ricostruzione alternativa del fatto, preclusa al giudice di legittimità e, peraltro, priva d'ogni logica.

E' sufficiente osservare, in proposito, che la difesa neppure prova a spiegare - e men che meno indica emergenze probatorie travisate o trascurate dai giudici di merito e tali da disarticolarne il ragionamento - da dove, se non da consegne effettuate da utenti ed avvocati in cancelleria, siano pervenute, od anche soltanto potessero pervenire, le marche da bollo rinvenute nella disponibilità dell'imputato, nell'ordine non di qualche esemplare bensì delle centinaia di pezzi, e da lui occultate finanche nel soggiorno e nella camera da letto della propria abitazione.

E proprio tali circostanze di fatto - che il ricorso prova soltanto a svilire con una non argomentata valutazione di neutralità - si rivelano decisive, perché conducono ad escludere con ineccepibile linearità logica sia l'occasionalità delle appropriazioni non giustificate, che, a maggior ragione, un acquisto legittimo ed a titolo personale di quei valori compiuto dall'imputato.

Dal che consegue la superfluità dell'individuazione di ciascuna singola richiesta, o comunque del fascicolo giudiziario, dal quale quelli sarebbero stati indebitamente distolti.

Nessun rilievo possono dunque avere, al fine di far ritenere manifestamente illogica - e quindi censurabile in questa sede - una tale inferenza della Corte d'appello, le circostanze di fatto dedotte in ricorso.

Che le marche da bollo rinvenute in ufficio, infatti, fossero allegate con fermagli ai documenti non dimostra nulla, poiché anch'esse erano "libere", in quanto non annullate, e comunque non giustificherebbero la legittimità del possesso di quelle rinvenute a casa; così come il fatto che le dichiarazioni degli avvocati si riferissero a ricorsi sulla c.d.

"legge Pinto" non ne esclude la rilevanza anche per la prova del peculato, indifferente essendo, ovviamente, la tipologia degli atti cui si riferivano le marche sottratte, e non essendovi perciò alcuna ragione perché tali contributi informativi debbano considerarsi valutabili esclusivamente ai fini della prova della distinta contestazione di abuso d'ufficio, peraltro ristretta solo ai rapporti tra il ricorrente ed un avvocato da lui favorito.

2. Manifestamente infondato, e quindi anch'esso inammissibile, e il secondo motivo di ricorso, secondo il quale il peculato non sarebbe configurabile, perché la marca da bollo diverrebbe un bene della pubblica amministrazione soltanto all'atto del rilascio dei relativi documenti da parte dell'ufficio.

Un tale assunto è giuridicamente erroneo.2.1.

Lo è, anzitutto, se dev'essere inteso nei senso della necessità che la cosa oggetto di appropriazione da parte del pubblico funzionario debba essere necessariamente di proprietà della pubblica amministrazione.

L'art. 314, cod. pen., infatti, si limita a richiedere che tale cosa sia "altrui", ovvero di un soggetto diverso dall'agente pubblico (e quindi anche di un privato oppure nella disponibilità della pubblica amministrazione ma in forza di un titolo diverso da quello proprietario), e che quegli ne abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, e cioè abbia con la stessa una mera relazione di fatto.

2.2. In secondo luogo, la tesi difensiva non considera che la marca da boiio costituisce semplicemente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del tributo: l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 642 del 1972, recita, infatti, che «l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata ( mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno»).

La "marca", dunque, non è, a rigore, un bene suscettibile di trasferimento in proprietà, ma semmai, in quanto valore (poiché documento incorporante una prestazione patrimoniale legittimante la pretesa ad una corrispettiva prestazione da parte dell'Erario), possibile oggetto di una relazione di fatto (possesso, detenzione, disponibilità non altrimenti qualificata), che conseguentemente si trasmette con la traditio dall'utente al funzionario competente a riceverla.

2.3. Né - va osservato per completezza - alcuna rilevanza può avere, ai fini dell'esclusione del reato, l'irregolarità di una tale prassi.

Proprio in fattispecie del tutto analoga a quella in esame - ovvero di appropriazione, da parte del cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati, di cui lo stesso conseguiva la disponibilità in virtù di una prassi irregolare, posto che l'apposizione di tali valori sugli atti giudiziari è adempimento che esula dai compiti dell'ufficio - la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire l'ineccepito principio per cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, che gli permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi (Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161).

3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si contesta la configurabilità dell'abuso d'ufficio, poiché ad essere violata non sarebbe stata una norma di legge - non è fondato, sebbene non per le ragioni indicate in sentenza.Non si discute che la norma violata dal Giangrande sia quella dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2022, che pone a carico della parte attrice o ricorrente l'anticipazione degli oneri per per diritti, indennità di trasferta e spese di notifica, imponendone al competente funzionario giudiziario la riscossione.

La Corte d'appello sostiene che tale disposizione costituisca «atto normativo di rango immediatamente inferiore alla legge» e, pur tuttavia, afferma che la relativa violazione integri la fattispecie incriminatrice dell'art. 323, cod. pen..

Se ciò fosse vero, però, la censura difensiva sarebbe fondata; ma - e solo per questa ragione essa non è stata ritenuta manifestamente infondata - l'affermazione dei giudici d'appello è doppiamente errata.

Tale è, anzitutto, nella parte in cui estende la configurabilità del reato alle violazioni di norme diverse dalla legge, ma "di rango immediatamente inferiore".

La novella del 2020, infatti, modificando il testo anteriormente vigente„ in cui si assegnava rilievo anche alle violazioni dei regolamenti, ha ristretto la fattispecie incriminatrice, limitandola alla violazione di norme contenute in "legge o atti aventi forza di legge": talché l'estensione dell'area della penale rilevanza alle violazioni di norme diverse da queste e di rango inferiore ad esse - poco importa se immediatamente o meno - costituisce il prodotto di un'interpretazione analogica in malam partem, ovviamente non permessa nella materia penale.

Ma i giudici d'appello sbagliano, per altro verso, anche nel ritenere che quella dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2002, costituisca disposizione di rango inferiore alla legge.

Il decreto del Presidente della Repubblica, infatti, laddove rappresenti la veste formale di un atto normativo a contenuto generale ed astratto, costituisce atto avente forza e valore di legge.

Nello specifico, poi, il d.P.R. n. 115 del 2002, contenente il testo unico delle spese di giustizia, benché abbia recepito e riordinato anche norme precedentemente contenute in atti di natura regolamentare, è stato emanato in attuazione di una legge formale di delega (la n. 50 dell'8 marzo 1999: art. 1, alleg. 1, n. 10) e, in particolare, le disposizioni previgenti e confluite nel citato art, 30 erano contenute in leggi formali od atti aventi forza di legge (art. 1, legge n. 59 del 1979; art. 134, comma 7, R.D. n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

E' per queste ragioni, dunque, e non per quelle indicate dalla sentenza impugnata, che la condotta del Giangrande inosservante degli obblighi impostigli dal più volte citato art. 30, risulta posta in essere in violazione di un atto avente forza di legge, e perciò è tale da configurare - nella ricorrenza degli altri presupposti normativi - il delitto di abuso d'ufficio contestatogli.

4. Non è consentito, infine, l'ultimo motivo di doglianza, in tema di dolo.Esso, infatti, postula dalla Corte di cassazione una rivalutazione dei materiale istruttorio, peraltro soltanto parziale, in quanto limitata alle dichiarazioni dei due coindagati.

Ma, al di là del peso di tali apporti dichiarativi, che non è dato al giudice di legittimità sindacare e per i quali - va comunque rammentato - è la stessa legge processuale a chiedere un sostegno ulteriore, in ragione dell'inevitabile coinvolgimento personale di tali soggetti nelle vicende narrate (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), deve rilevarsi che il ricorso omette il necessario confronto critico con le risultanze probatorie qualificanti il ragionamento dei giudici d'appello: le pec di sollecito comunque inviate dal Giangrande ad altri avvocati; il ritrovamento a casa sua di fascicoli processuali del [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente di questi, ovvero all'incirca una quarantina; gli esiti delle intercettazioni audio- video, che hanno permesso di accertare la presenza del ricorrente, pur senza un ruolo attivo, all'attività di ricerca della microspia collocata dagli investigatori nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del medesimo (pagg. 10 s., 26-29, sent Trib.); il rinvenimento, nella sua camera da letto, di una busta con un buono fruttifero di 200 euro e la dicitura: "Befana avvocato [OSCURATO:PERSONA] più papà" (pagg. 17 s., sentenza impugnata).

Ragione per cui, in conclusione, la doglianza in esame risulta essere pure aspecifica.

S. L'impugnazione, in conclusione, dev'essere respinta, con la conseguente condanna del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. udito Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i detitt di peculato ed abuso d'ufficio continuati. Secondo i giudici di merito, nella sua qualita di assistente giudiziario in servizio presso la sezione civile di quella stessa Corte, eciii si era appropriato di numerosissime marche da bollo, consegnategli da avvocati per le relative attività d'ufficio e rinvenute, libere e non annullate, presso la sua abitazione e nel suo ufficio, per un importo complessivo di oltre cttomila cui -o; nonché aveva reiteratamente favorito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], omettendo da lui l'esazione dei dovuti diritti di cancelleria relativi a quaranta procedimenti civili dal medesimo promossi ai sensi della c.d. "legge Pinto" e, in tal modo, intenzionalmente procurandogli il corrispondente vantaggio patrimoniale, pari a 1.080 euro, con correlativo danno per l'Erario. 2. Egli ricorre avverso tale decisione, con atto del proprio difensore, rassegnando quattro doglianze. 2.1. Con la prima lamenta violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di peculato, là dove i giudici di merito hanno ritenuto che le marche da bollo si trovassero nella sua disponibilità per ragione del proprio ufficio. Per giungere a tale affermazione, però, sarebbe stato necessario dimostrare, per ciascuna di esse, la pregressa consegna da parte di un avvocato e la riferibilità ad uno specifico procedimento. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare tre elementi, ovvero: l'elevato numero di quelle, l'essere "libere" - cioè non annullate né incollate ad alcun atto - e le dichiarazioni di alcuni avvocati, che avrebbero confermato la prassi della consegna in tale forma alla cancelleria. Nessuno di tali profili, tuttavia, sarebbe concludente: il numero elevato, infatti„ avrebbe valenza neutra, poiché non spiegherebbe la ragione del relativo possesso; in secondo luogo, erano libere soltanto le marche rinvenute in casa ma non anche quelle trovate in ufficio, che invece erano unite ai relativi atti mediante fermagli; infine, le dichiarazioni degli avvocati hanno riguardato soltanto ricorsi relativi alla c.d. "legge Pinto", perciò riferendosi ai fatti oggetto di contestazione come abuso d'ufficio. L'elemento indiziante appurato sarebbe, dunque, uno soltanto - ovvero l'elevato numero di quei valori - e, come tale, sarebbe insufficiente ad integrare la prova di reità, secondo il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che richiede la pluralità di indizi. 2.2. Sempre relativamente al peculato, la Corte d'appello sarebbe incorsa in violazione di legge penale e processuale anche nella parte in cui ha ravvisato una condotta appropriativa di quei valori da parte di esso ricorrente. Essi, infatti, divengono un bene della pubblica amministrazione solo al momento del rilascio del correlato documento da parte dell'ufficio. L'appropriazione, e quindi la interversio possessionis, presuppongono che dette marche, consegnate dall'utente, non siano mai state apposte sui relativi documenti o, se apposte, siano state successivamente rimosse e distratte. L'affermazione di colpevolezza, dunque, sarebbe dovuta passare dall'accertamento della richiesta cui si collegava ogni singola marca, degli importi dovuti, della consegna di essa da parte di un utente e dell'assenza della stessa nel fascicolo di riferimento: verifica, questa, della quale invece non v'è traccia in sentenza. 2.3. Il terzo motivo riguarda il delitto di abuso d'ufficio e consiste nella violazione della relativa norma incriminatrice, sì come riformulata dalla novella del 2020, nella parte in cui prevede che la regola di condotta violata debba essere contenuta in una norma di legge. Esso ricorrente, invece, avrebbe violato il disposto dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2022 (testo unico delle spese di giustizia), che la stessa sentenza indica come «atto normativo di rango immediatamente inferiore alla legge», erroneamente ritenendone comunque rilevante la violazione sulla base del principio - affermato da questa Corte - per cui integra il reato anche la violazione della norma secondaria, qualora essa contenga solo una specificazione tecnica di un precetto compiutamente definito già dalla legge. Tale principio, tuttavia, nel caso specifico non sarebbe conferente, mancando comunque una norma primaria di riferimento. 2.4. L'ultima censura riguarda la violazione dell'art. 323, cod. pen., in punto di elemento psicologico del reato. L'esistenza di rapporti confidenziali tra esso ricorrente e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la sua quotidiana frequentazione con tutti i soggetti operanti, come [OSCURATO:PERSONA], nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, dalle quali la sentenza inferisce l'intenzionalità dell'omessa esazione dei diritti di cancelleria per i relativi fascicoli, in realtà non sarebbero dimostrate. I giudici d'appello, infatti, hanno completamente trascurato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del segretario dello studio, [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente riferito di un rapporto di risalente amicizia soltanto tra quest'ultimo ed esso ricorrente. Né può ritenersi significativo, come invece si legge in sentenza, i'omesso invio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle pec di sollecito, come previsto dal regolamento interno dell'ufficio nel caso di mancata consegna delle marche da parte dell'avvocato richiedente l'atto. Dei sei avvocati che hanno reso dichiarazioni, infatti, soltanto uno ha riferito di aver ricevuto tale sollecito, sì che l'omissione del medesimo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non può reputarsi espressiva di alcun favoritismo verso di lui. Peraltro, considerando che il carattere dovuto del versamento del bollo per i ricorsi relativi alla "legge Pinto" era contestato da diversi avvocati, la mancata esazione di esso potrebbe semmai ascriversi a colpa, ma non a dolo, tanto più intenzionale. 3. Ha depositato memoria scritta i! Procuratore generale, concludendo per rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, consistendo essenzialmente in una ricostruzione alternativa del fatto, preclusa al giudice di legittimità e, peraltro, priva d'ogni logica. E' sufficiente osservare, in proposito, che la difesa neppure prova a spiegare - e men che meno indica emergenze probatorie travisate o trascurate dai giudici di merito e tali da disarticolarne il ragionamento - da dove, se non da consegne effettuate da utenti ed avvocati in cancelleria, siano pervenute, od anche soltanto potessero pervenire, le marche da bollo rinvenute nella disponibilità dell'imputato, nell'ordine non di qualche esemplare bensì delle centinaia di pezzi, e da lui occultate finanche nel soggiorno e nella camera da letto della propria abitazione. E proprio tali circostanze di fatto - che il ricorso prova soltanto a svilire con una non argomentata valutazione di neutralità - si rivelano decisive, perché conducono ad escludere con ineccepibile linearità logica sia l'occasionalità delle appropriazioni non giustificate, che, a maggior ragione, un acquisto legittimo ed a titolo personale di quei valori compiuto dall'imputato. Dal che consegue la superfluità dell'individuazione di ciascuna singola richiesta, o comunque del fascicolo giudiziario, dal quale quelli sarebbero stati indebitamente distolti. Nessun rilievo possono dunque avere, al fine di far ritenere manifestamente illogica - e quindi censurabile in questa sede - una tale inferenza della Corte d'appello, le circostanze di fatto dedotte in ricorso. Che le marche da bollo rinvenute in ufficio, infatti, fossero allegate con fermagli ai documenti non dimostra nulla, poiché anch'esse erano "libere", in quanto non annullate, e comunque non giustificherebbero la legittimità del possesso di quelle rinvenute a casa; così come il fatto che le dichiarazioni degli avvocati si riferissero a ricorsi sulla c.d. "legge Pinto" non ne esclude la rilevanza anche per la prova del peculato, indifferente essendo, ovviamente, la tipologia degli atti cui si riferivano le marche sottratte, e non essendovi perciò alcuna ragione perché tali contributi informativi debbano considerarsi valutabili esclusivamente ai fini della prova della distinta contestazione di abuso d'ufficio, peraltro ristretta solo ai rapporti tra il ricorrente ed un avvocato da lui favorito. 2. Manifestamente infondato, e quindi anch'esso inammissibile, e il secondo motivo di ricorso, secondo il quale il peculato non sarebbe configurabile, perché la marca da bollo diverrebbe un bene della pubblica amministrazione soltanto all'atto del rilascio dei relativi documenti da parte dell'ufficio. Un tale assunto è giuridicamente erroneo.2.1. Lo è, anzitutto, se dev'essere inteso nei senso della necessità che la cosa oggetto di appropriazione da parte del pubblico funzionario debba essere necessariamente di proprietà della pubblica amministrazione. L'art. 314, cod. pen., infatti, si limita a richiedere che tale cosa sia "altrui", ovvero di un soggetto diverso dall'agente pubblico (e quindi anche di un privato oppure nella disponibilità della pubblica amministrazione ma in forza di un titolo diverso da quello proprietario), e che quegli ne abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, e cioè abbia con la stessa una mera relazione di fatto. 2.2. In secondo luogo, la tesi difensiva non considera che la marca da boiio costituisce semplicemente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del tributo: l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 642 del 1972, recita, infatti, che «l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata ( mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno»). La "marca", dunque, non è, a rigore, un bene suscettibile di trasferimento in proprietà, ma semmai, in quanto valore (poiché documento incorporante una prestazione patrimoniale legittimante la pretesa ad una corrispettiva prestazione da parte dell'Erario), possibile oggetto di una relazione di fatto (possesso, detenzione, disponibilità non altrimenti qualificata), che conseguentemente si trasmette con la traditio dall'utente al funzionario competente a riceverla. 2.3. Né - va osservato per completezza - alcuna rilevanza può avere, ai fini dell'esclusione del reato, l'irregolarità di una tale prassi. Proprio in fattispecie del tutto analoga a quella in esame - ovvero di appropriazione, da parte del cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati, di cui lo stesso conseguiva la disponibilità in virtù di una prassi irregolare, posto che l'apposizione di tali valori sugli atti giudiziari è adempimento che esula dai compiti dell'ufficio - la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire l'ineccepito principio per cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, che gli permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi (Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). 3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si contesta la configurabilità dell'abuso d'ufficio, poiché ad essere violata non sarebbe stata una norma di legge - non è fondato, sebbene non per le ragioni indicate in sentenza.Non si discute che la norma violata dal Giangrande sia quella dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2022, che pone a carico della parte attrice o ricorrente l'anticipazione degli oneri per per diritti, indennità di trasferta e spese di notifica, imponendone al competente funzionario giudiziario la riscossione. La Corte d'appello sostiene che tale disposizione costituisca «atto normativo di rango immediatamente inferiore alla legge» e, pur tuttavia, afferma che la relativa violazione integri la fattispecie incriminatrice dell'art. 323, cod. pen.. Se ciò fosse vero, però, la censura difensiva sarebbe fondata; ma - e solo per questa ragione essa non è stata ritenuta manifestamente infondata - l'affermazione dei giudici d'appello è doppiamente errata. Tale è, anzitutto, nella parte in cui estende la configurabilità del reato alle violazioni di norme diverse dalla legge, ma "di rango immediatamente inferiore". La novella del 2020, infatti, modificando il testo anteriormente vigente„ in cui si assegnava rilievo anche alle violazioni dei regolamenti, ha ristretto la fattispecie incriminatrice, limitandola alla violazione di norme contenute in "legge o atti aventi forza di legge": talché l'estensione dell'area della penale rilevanza alle violazioni di norme diverse da queste e di rango inferiore ad esse - poco importa se immediatamente o meno - costituisce il prodotto di un'interpretazione analogica in malam partem, ovviamente non permessa nella materia penale. Ma i giudici d'appello sbagliano, per altro verso, anche nel ritenere che quella dell'art. 30, d.P.R. n. 115 del 2002, costituisca disposizione di rango inferiore alla legge. Il decreto del Presidente della Repubblica, infatti, laddove rappresenti la veste formale di un atto normativo a contenuto generale ed astratto, costituisce atto avente forza e valore di legge. Nello specifico, poi, il d.P.R. n. 115 del 2002, contenente il testo unico delle spese di giustizia, benché abbia recepito e riordinato anche norme precedentemente contenute in atti di natura regolamentare, è stato emanato in attuazione di una legge formale di delega (la n. 50 dell'8 marzo 1999: art. 1, alleg. 1, n. 10) e, in particolare, le disposizioni previgenti e confluite nel citato art, 30 erano contenute in leggi formali od atti aventi forza di legge (art. 1, legge n. 59 del 1979; art. 134, comma 7, R.D. n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). E' per queste ragioni, dunque, e non per quelle indicate dalla sentenza impugnata, che la condotta del Giangrande inosservante degli obblighi impostigli dal più volte citato art. 30, risulta posta in essere in violazione di un atto avente forza di legge, e perciò è tale da configurare - nella ricorrenza degli altri presupposti normativi - il delitto di abuso d'ufficio contestatogli. 4. Non è consentito, infine, l'ultimo motivo di doglianza, in tema di dolo.Esso, infatti, postula dalla Corte di cassazione una rivalutazione dei materiale istruttorio, peraltro soltanto parziale, in quanto limitata alle dichiarazioni dei due coindagati. Ma, al di là del peso di tali apporti dichiarativi, che non è dato al giudice di legittimità sindacare e per i quali - va comunque rammentato - è la stessa legge processuale a chiedere un sostegno ulteriore, in ragione dell'inevitabile coinvolgimento personale di tali soggetti nelle vicende narrate (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), deve rilevarsi che il ricorso omette il necessario confronto critico con le risultanze probatorie qualificanti il ragionamento dei giudici d'appello: le pec di sollecito comunque inviate dal Giangrande ad altri avvocati; il ritrovamento a casa sua di fascicoli processuali del [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente di questi, ovvero all'incirca una quarantina; gli esiti delle intercettazioni audio- video, che hanno permesso di accertare la presenza del ricorrente, pur senza un ruolo attivo, all'attività di ricerca della microspia collocata dagli investigatori nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del medesimo (pagg. 10 s., 26-29, sent Trib.); il rinvenimento, nella sua camera da letto, di una busta con un buono fruttifero di 200 euro e la dicitura: "Befana avvocato [OSCURATO:PERSONA] più papà" (pagg. 17 s., sentenza impugnata). Ragione per cui, in conclusione, la doglianza in esame risulta essere pure aspecifica. S. L'impugnazione, in conclusione, dev'essere respinta, con la conseguente condanna del pr
Sentenza Cassazione n. 11343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris