CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 9/2021 in data 02/07/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale ,il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 12/11/2020 che aveva condannato Edward # Massimiliani alla complessiva pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di lesioni personali aggravate e di rapina. 2. Avverso la predetta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. La Corte territoriale ha ritenuto di condividere l'orientamento del primo giudice, senza spendere alcuna considerazione in ordine alle specifiche censure avanzate con l'atto di appello. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen. I giudici di merito non hanno offerto alcun spunto motivazionale rispetto all'evocata assenza di offensività in concreto della condotta, basata non soltanto sul presupposto che la borsa sottratta alla vittima era priva di denaro, quindi priva di valore economico, ma anche sul difetto di valutazione del rapporto tra il valore del sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'inopinato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato in premessa che, nella fattispecie, ricorre un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Evidenzia il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le generiche doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità. Invero, nel caso in esame, la Corte territoriale ha puntualmente analizzato e confutato i motivi di appello con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità e con precisi riferimenti a dati di fatto, in merito alla piattaforma probatoria su cui fondare con certezza l'individuazione dell'imputato quale responsabile dell'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Non può essere messo in dubbio che la condotta di rapina si sia certamente consumata con l'impossessamento violento della borsa della persona offesa, senza che assuma rilevanza, ai fini della esclusione della punibilità, l'effettivo contenuto della stessa. In particolare, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui "la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale" (Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275569, nella quale la S.C. ha precisato che il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi "ex ante", sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori A/ 3 conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione; nello stesso sostanziale senso, Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenendo di non ravvisare "elementi positivamente apprezzabili a tal fine, dovendosi, invece, ritenere che le condotte tenute dall'imputato siano particolarmente gravi, in quanto lo stesso, procurando un trauma cranico facciale ed altre lesioni ... alla persona offesa, ha cagionato alla stessa un danno che non può valutarsi di lieve entità ed ha, ad ogni modo, messo gravemente in pericolo la sua integrità fisica, dovendosi, peraltro, considerare che l'imputato, come emerge dal casellario giudiziale, risulta già gravato da un precedente per lesioni personali". Nella fattispecie, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali