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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19861/2022

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1987; avverso la sentenza n. 1767/2021 della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 2021, ha confermato per quanto ora di interesse, la sentenza del 11 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altra persona nei cui confronti si è proceduto separatamente, detenuto gr 166 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata allo spaccio, e lo aveva, pertanto, condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

La Corte, in particolare, ha escluso la possibilità dì qualificare il fatto attribuito al Nazeraj in termini di mero favoreggiamento.

Ha, altresì, escluso, che la fattispecie potesse essere qualificata nei termini del fatto di lieve entità, considerati i parametri offerti dalla qualità e quantità della sostanza stupefacente in questione, la cui entità era tale che con essa sarebbe stato possibile preparare ben 675 dosi medie singole, tale da far ritenere l'inserimento del prevenuto in un contesto criminale di non marginale rilevanza.

Ha, ancora, escluso che il prevenuto potesse godere delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il medesimo, sottoposto a misura cautelare per il fatto per cui è processo, si era sottratto ad essa.

Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, tramite il proprio difensore fiduciario, l'imputato, affidando le sue doglianze a cinque motivi di ricorso.

Il primo riguarda la carenza di motivazione in ordine al collegamento fra la detenzione della sostanza stupefacente, custodita nella intercapedine di un muro esterno alla abitazione occupata anche dal prevenuto, e l'imputato, non essendo stato indicato nella motivazione della sentenza impugnata alcun elemento in tale senso.

Il secondo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione e di violazione di legge in punto di qualificazione del fatto non ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; osserva, al riguardo il ricorrente, che in ogni caso il suo apporto causale al reato è stato modesto, per cui si sarebbe potuta applicare la tesi che consente di ritenere, in ragione della ridotta partecipazione di un concorrente alla commissione del reato, applicabile anche a lui solamente la normativa di cui all'art. 73, comma 5, del citato dPR n. 309.

Con il terzo motivo di impugnazione è stata censurata la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. in considerazione del minimo apporto causale da lui offerto alla fattispecie delittuosa.

Con il quarto motivo ci si duole della esclusione della qualificabilità del fatto nell'ambito non del concorso di persone nel reato ma nel favoreggiamento personale, essendo sul punto la sentenza della Corte capitolina quanto mai omissiva.

Infine, con il quinto motivo di ricorso è stata censurata la motivazione della sentenza in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, in particolare in relazione alla esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, in buona parte ripetitivi di argomenti già sottoposti all'esame della Corte di merito e da questa disattesi, sono risultati o manifestamente infondati o direttamente inammissibili, per cui, nel suo complesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esaminando partitamente le singole censure formulate dalla difesa del Nazeraj avverso la sentenza della Corte capitolina)si rileva, quanto al primo di essi, che la doglianza avente ad oggetto la stessa affermazione della responsabilità del Nazeraj involge la persuasività di valutazioni in punto di fatto operate dalla Corte capitolina.

In particolare, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la detta Corte ha ritenuto il Nazeraj responsabile della detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione - con motivazione scevra da manifesti profili di illogicità e, pertanto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità - in quanto la stessa è stata rinvenuta, occultata da un borsone di colore nero corrispondente a quello che in precedenza era stato visto dagli agenti operanti essere stato ivi portato in un momento in cui il telefono cellulare del prevenuto aveva agganciato una cella telefonica ubicata nelle vicinanze del predetto luogo, in una intercapedine esistente all'interno del giardino della abitazione occupata anche dal prevenuto, abitazione all'interno della quale sono stati rinvenuti anche gli strumenti abitualmente un uso da parte dei trafficanti di sostanze stupefacenti, ed in quanto il contenuto delle conversazioni avute dal prevenuto attraverso il telefono cellulare, captate dagli inquirenti, rivela, stante l'utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo finalizzato a nascondere il reale significato di esse, il dato che della esistenza di tale sostanza stupefacente il prevenuto era ben consapevole.

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla esclusione della possibilità di qualificare il fatto nell'ambito della lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, si rileva, quanto alla gravità intrinseca dell'episodio che la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, atta alla preparazione di diverse centinaia di dosi medie singole, è tale da escludere che il fatto possa essere considerato di lieve entità.

Quanto alla possibilità di qualificare lo stesso come tale (cioè di lieve entità) nei confronti del solo ricorrente, in considerazione del, dichiarato, modesto apporto che sarebbe stato fornito dal prevenuto per la commissione del reato, si osserva quanto segue: ritiene il Collegio - senza che vi sia il bisogno di esaminare se effettivamente la condotta del Nazeraj si sia o meno caratterizzata per essere sensibilmente meno grave di quella realizzata dall'altro concorrente nel reato, integrando essa quella modesta offensività che è propria della ipotesi criminosa di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 (valutazione questa che, in ogni caso, la Corte di merito ha, in sostanza escluso, evidenziando il fatto che, sebbene con un ruolo gregario, il Nezaraj ha dato una rilevante e fattiva collaborazione alla realizzazione del reato per cui è processo, di tal che il criterio di attribuzione di responsabilità a suo carico non appare dissimile rispetto a quello del complice) - che, pur nella consapevolezza della esistenza di un indirizzo giurisprudenziale diversamente orientato (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 gennaio 2019, n. 2157, secondo la quale in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art.73, comma 5, del dPR n.309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo, nonché, sostanzialmente nello stesso senso, Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2020, n. 16598), una volta considerata (come è oramai giurisprudenza consolidata) la fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73 del dPR n. 309 del 1990 una fattispecie autonoma di reato e non più una figura attenuata di altro reato, un siffatto indirizzo si pone in logica ed insanabile contraddizione con la stessa struttura unitaria del concorso di persone nel reato.

Questa, infatti, postula, anche a prescindere dalla realizzazione da parte di ciascun concorrente della condotta tipica del reato in contestazione, la attribuzione a tutti i concorrenti - salva evidentemente la possibilità della diversa modulazione fra costoro della pena in concreto da irrogare entro i limiti del minimo e del massimo e salva la possibilità di accreditare solo ad alcuni di essi la esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti - del medesimo titolo di reato, purchè l'apporto causale offerto da ciascuno di essi abbia, consapevolmente, contribuito alla realizzazione dell'illecito (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 agosto 2021, n. 30233; idem Sezione IV penale, 29 luglio 2019, n. 34413).

Alla luce degli argomenti di cui sopra, sia quelli di carattere generale ed astratto rispetto alla presente fattispecie sia quelli riferiti specificamente ad essa, la doglianza presentata dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Roma non ha alcun pregio.

Venendo alla valutazione del terzo motivo di ricorso, concernente la possibilità di attribuire al Nezaraj la circostanza attenuante della minima partecipazione al reato concorsuale, si rileva che, per costante giurisprudenza, questa ricorre solamente nella ipotesi in cui l'apporto causale del correo si caratterizzi per essere sostanzialmente trascurabile, nel senso che il reato si sarebbe egualmente verificato, nella sostanziale identità morfologica, pure in assenza della condotta del correo in questione.

Circostanza questa che nella fattispecie è stata logicamente esclusa, non foss'altro in funzione dell'intenso flusso informativo di cui il Nezaraj si è reso partecipe, secondo le modalità risultanti dalle conversazioni captate.

Esaminando ora il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale romana nel rigettare la richiesta di derubricazione del reato ascritto al ricorrente in favoreggiamento, si rileva che la lagnanza è manifestamente infondata, come emerge dal rilievo che, per aversi favoreggiamento personale la condotta posta in essere dall'agente non solamente deve essere estranea alla ipotesi del concorso di persone nel reato, ma deve anche intervenire successivamente alla commissione di questo: considerato che il reato oggetto di contestazione, attinente alla detenzione della sostanza stupefacente, è un reato permanente, la cui flagranza perdura fintanto che vi è, come nella presente fattispecie, in capo ai soggetti agenti la disponibilità dello stupefacente, l'eventuale condotta favoreggiatrice, ove la stessa abbia come consapevole effetto la persistenza della flagranza del reato, integra indubbiamente gli estremi del concorso.

Venendo, infine, al quinto motivo di impugnazione, afferente alla dosimetria sanzionatoria, si rileva, quanto alla illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena base, che la stessa è stata mantenuta entro il mimino edittale e, pertanto, non vi era alcuna necessità di giustificare la sua quantificazione, non potendo la stessa essere contenuta in misura inferiore di quella indicata; riguardo alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche la motivazione sulla base della quale la Corte di merito ha confermato il giudizio negativo in punto di meritevolezza delle stesse da parte del prevenuto appare pienamente esauriente.

Essa e, infatti, legata al fatto che questi, sottoposto a misura cautelare per la commissione del reato per cui è ora processo, si era sottratto alla esecuzione di quella, in tal modo dimostrando non solo la totale insofferenza al rispetto dei precetti legati alla legge penale, ma anche la assenza di qualsivoglia consapevolezza della gravità delle condotte poste in essere e di volontà di emenda.

Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1987; avverso la sentenza n. 1767/2021 della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 2021, ha confermato per quanto ora di interesse, la sentenza del 11 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altra persona nei cui confronti si è proceduto separatamente, detenuto gr 166 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata allo spaccio, e lo aveva, pertanto, condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte, in particolare, ha escluso la possibilità dì qualificare il fatto attribuito al Nazeraj in termini di mero favoreggiamento. Ha, altresì, escluso, che la fattispecie potesse essere qualificata nei termini del fatto di lieve entità, considerati i parametri offerti dalla qualità e quantità della sostanza stupefacente in questione, la cui entità era tale che con essa sarebbe stato possibile preparare ben 675 dosi medie singole, tale da far ritenere l'inserimento del prevenuto in un contesto criminale di non marginale rilevanza. Ha, ancora, escluso che il prevenuto potesse godere delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il medesimo, sottoposto a misura cautelare per il fatto per cui è processo, si era sottratto ad essa. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, tramite il proprio difensore fiduciario, l'imputato, affidando le sue doglianze a cinque motivi di ricorso. Il primo riguarda la carenza di motivazione in ordine al collegamento fra la detenzione della sostanza stupefacente, custodita nella intercapedine di un muro esterno alla abitazione occupata anche dal prevenuto, e l'imputato, non essendo stato indicato nella motivazione della sentenza impugnata alcun elemento in tale senso. Il secondo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione e di violazione di legge in punto di qualificazione del fatto non ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; osserva, al riguardo il ricorrente, che in ogni caso il suo apporto causale al reato è stato modesto, per cui si sarebbe potuta applicare la tesi che consente di ritenere, in ragione della ridotta partecipazione di un concorrente alla commissione del reato, applicabile anche a lui solamente la normativa di cui all'art. 73, comma 5, del citato dPR n. 309. Con il terzo motivo di impugnazione è stata censurata la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. in considerazione del minimo apporto causale da lui offerto alla fattispecie delittuosa. Con il quarto motivo ci si duole della esclusione della qualificabilità del fatto nell'ambito non del concorso di persone nel reato ma nel favoreggiamento personale, essendo sul punto la sentenza della Corte capitolina quanto mai omissiva. Infine, con il quinto motivo di ricorso è stata censurata la motivazione della sentenza in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, in particolare in relazione alla esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, in buona parte ripetitivi di argomenti già sottoposti all'esame della Corte di merito e da questa disattesi, sono risultati o manifestamente infondati o direttamente inammissibili, per cui, nel suo complesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esaminando partitamente le singole censure formulate dalla difesa del Nazeraj avverso la sentenza della Corte capitolina)si rileva, quanto al primo di essi, che la doglianza avente ad oggetto la stessa affermazione della responsabilità del Nazeraj involge la persuasività di valutazioni in punto di fatto operate dalla Corte capitolina. In particolare, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la detta Corte ha ritenuto il Nazeraj responsabile della detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione - con motivazione scevra da manifesti profili di illogicità e, pertanto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità - in quanto la stessa è stata rinvenuta, occultata da un borsone di colore nero corrispondente a quello che in precedenza era stato visto dagli agenti operanti essere stato ivi portato in un momento in cui il telefono cellulare del prevenuto aveva agganciato una cella telefonica ubicata nelle vicinanze del predetto luogo, in una intercapedine esistente all'interno del giardino della abitazione occupata anche dal prevenuto, abitazione all'interno della quale sono stati rinvenuti anche gli strumenti abitualmente un uso da parte dei trafficanti di sostanze stupefacenti, ed in quanto il contenuto delle conversazioni avute dal prevenuto attraverso il telefono cellulare, captate dagli inquirenti, rivela, stante l'utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo finalizzato a nascondere il reale significato di esse, il dato che della esistenza di tale sostanza stupefacente il prevenuto era ben consapevole. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla esclusione della possibilità di qualificare il fatto nell'ambito della lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, si rileva, quanto alla gravità intrinseca dell'episodio che la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, atta alla preparazione di diverse centinaia di dosi medie singole, è tale da escludere che il fatto possa essere considerato di lieve entità. Quanto alla possibilità di qualificare lo stesso come tale (cioè di lieve entità) nei confronti del solo ricorrente, in considerazione del, dichiarato, modesto apporto che sarebbe stato fornito dal prevenuto per la commissione del reato, si osserva quanto segue: ritiene il Collegio - senza che vi sia il bisogno di esaminare se effettivamente la condotta del Nazeraj si sia o meno caratterizzata per essere sensibilmente meno grave di quella realizzata dall'altro concorrente nel reato, integrando essa quella modesta offensività che è propria della ipotesi criminosa di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 (valutazione questa che, in ogni caso, la Corte di merito ha, in sostanza escluso, evidenziando il fatto che, sebbene con un ruolo gregario, il Nezaraj ha dato una rilevante e fattiva collaborazione alla realizzazione del reato per cui è processo, di tal che il criterio di attribuzione di responsabilità a suo carico non appare dissimile rispetto a quello del complice) - che, pur nella consapevolezza della esistenza di un indirizzo giurisprudenziale diversamente orientato (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 gennaio 2019, n. 2157, secondo la quale in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art.73, comma 5, del dPR n.309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo, nonché, sostanzialmente nello stesso senso, Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2020, n. 16598), una volta considerata (come è oramai giurisprudenza consolidata) la fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73 del dPR n. 309 del 1990 una fattispecie autonoma di reato e non più una figura attenuata di altro reato, un siffatto indirizzo si pone in logica ed insanabile contraddizione con la stessa struttura unitaria del concorso di persone nel reato. Questa, infatti, postula, anche a prescindere dalla realizzazione da parte di ciascun concorrente della condotta tipica del reato in contestazione, la attribuzione a tutti i concorrenti - salva evidentemente la possibilità della diversa modulazione fra costoro della pena in concreto da irrogare entro i limiti del minimo e del massimo e salva la possibilità di accreditare solo ad alcuni di essi la esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti - del medesimo titolo di reato, purchè l'apporto causale offerto da ciascuno di essi abbia, consapevolmente, contribuito alla realizzazione dell'illecito (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 agosto 2021, n. 30233; idem Sezione IV penale, 29 luglio 2019, n. 34413). Alla luce degli argomenti di cui sopra, sia quelli di carattere generale ed astratto rispetto alla presente fattispecie sia quelli riferiti specificamente ad essa, la doglianza presentata dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Roma non ha alcun pregio. Venendo alla valutazione del terzo motivo di ricorso, concernente la possibilità di attribuire al Nezaraj la circostanza attenuante della minima partecipazione al reato concorsuale, si rileva che, per costante giurisprudenza, questa ricorre solamente nella ipotesi in cui l'apporto causale del correo si caratterizzi per essere sostanzialmente trascurabile, nel senso che il reato si sarebbe egualmente verificato, nella sostanziale identità morfologica, pure in assenza della condotta del correo in questione. Circostanza questa che nella fattispecie è stata logicamente esclusa, non foss'altro in funzione dell'intenso flusso informativo di cui il Nezaraj si è reso partecipe, secondo le modalità risultanti dalle conversazioni captate. Esaminando ora il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale romana nel rigettare la richiesta di derubricazione del reato ascritto al ricorrente in favoreggiamento, si rileva che la lagnanza è manifestamente infondata, come emerge dal rilievo che, per aversi favoreggiamento personale la condotta posta in essere dall'agente non solamente deve essere estranea alla ipotesi del concorso di persone nel reato, ma deve anche intervenire successivamente alla commissione di questo: considerato che il reato oggetto di contestazione, attinente alla detenzione della sostanza stupefacente, è un reato permanente, la cui flagranza perdura fintanto che vi è, come nella presente fattispecie, in capo ai soggetti agenti la disponibilità dello stupefacente, l'eventuale condotta favoreggiatrice, ove la stessa abbia come consapevole effetto la persistenza della flagranza del reato, integra indubbiamente gli estremi del concorso. Venendo, infine, al quinto motivo di impugnazione, afferente alla dosimetria sanzionatoria, si rileva, quanto alla illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena base, che la stessa è stata mantenuta entro il mimino edittale e, pertanto, non vi era alcuna necessità di giustificare la sua quantificazione, non potendo la stessa essere contenuta in misura inferiore di quella indicata; riguardo alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche la motivazione sulla base della quale la Corte di merito ha confermato il giudizio negativo in punto di meritevolezza delle stesse da parte del prevenuto appare pienamente esauriente. Essa e, infatti, legata al fatto che questi, sottoposto a misura cautelare per la commissione del reato per cui è ora processo, si era sottratto alla esecuzione di quella, in tal modo dimostrando non solo la totale insofferenza al rispetto dei precetti legati alla legge penale, ma anche la assenza di qualsivoglia consapevolezza della gravità delle condotte poste in essere e di volontà di emenda. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 19861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris