CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03904/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già proposti in appello e ritenuti infondati dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2), dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha confermato l'applicazione della recidiva e il diniego delle invocate attenuanti con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore