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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 15747/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4325/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 4720/2022 depositata il 26/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma in data 4 settembre 2017, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo n. 146 consegnatole in data 4 maggio 2017, che rivelava l’esistenza della cartella di pagamento n. 0972008008614537000 relativa all’anno di imposta 2001.

La contribuente impugnava il suddetto estratto di ruolo, precisando, in particolare, che l’atto di riscossione non le sarebbe mai stato notificato, e lamentando l’illegittimità della pretesa fiscale.

La C.T.P. di Roma con sent. N. 9360/2019 accoglieva il ricorso, statuendo che la cartella di pagamento in contestazione non fosse stata, come sostenuto da parte ricorrente, regolarmente notificata, risultando comprovato il solo deposito dell’atto presso la casa comunale di Anzio in data 11 novembre 2008 e non anche la fase inerente all’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la pronuncia dinnanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva l’appello.

In particolare, i giudici di seconde cure ritenevano inammissibile il ricorso di primo grado, proposto da [OSCURATO:PERSONA] tardivamente.

Invoca la cassazione della sentenza la contribuente, affidandosi a quattro motivi di ricorso, poi illustrati con memoria in prossimità dell’adunanza.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato tempestivo controricorso.

L’affare ha sortito proposta di definizione accelerata, opposta dalla parte privata.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti quattro motivi. 1.1 Con il primo motivo la contribuente deduce “Violazione dell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, lamentando la tardività dell’appello presentato da Agenzia delle Entrate, depositato in data 4 febbraio 2020, a fronte della sentenza di primo grado emessa in data 18 aprile 2019 e depositata in data 27 giugno 2019.

Il motivo è infondato.

1.2. Come noto, in assenza di notifica della sentenza, il termine per impugnare è pari a sei mesi (cd. termine lungo).

Nella specie, è agevole verificare per tabulas il fatto che sentenza della C.T.P. di Roma, che ha accolto il ricorso della contribuente, è stata depositata in data 27 giugno 2019, e il termine lungo deve pertanto considerarsi spirato a far data del 27 gennaio 2020.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla parte a mezzo pec l’appello in data 17 gennaio 2020 e depositato in C.T.P. il 4 febbraio 2020, entro i previsti trenta giorni dalla notifica.

2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 57 e 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha ritenuto che l’intervento dell’Agente nella procedura esecutiva immobiliare potesse costituire la prova materiale della conoscenza della cartella (non notificata), in quanto fatto non contestato dalla contribuente nel primo atto difensivo successivo.

Il motivo è infondato.

2.1. E difatti, tale atto di intervento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, risulta dal fascicolo SIGIT di cui all’appello e pertanto smentisce il motivo per il quale delle controdeduzioni la parte non avrebbe eccepito nulla in merito.

Trattasi di documentazione pienamente ammissibile in quanto mera difesa diretta a contrastare le censure mosse nell’atto impugnato con il ricorso, senza concretare quindi l’introduzione di nuovo elemento di indagine.

La C.T.P. ha ritenuto, quale giudice di merito, che la sussistenza di un intervento nella procedura esecutiva, relativo alle somme portate nella cartella n. 0972008008614537000, rappresentasse fatto storico non contestato dalla contribuente in sede di controdeduzioni, costituendo prova della conoscenza del ruolo n. 146 sin dalla data del deposito del ricorso per intervento in data 12 giugno 2013, traendone quale conseguenza la tardività del ricorso, notificato in data 25 luglio 2017.

3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, censurando la sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto la conoscenza della cartella intervenuta in data 12 giugno 2013, considerando di conseguenza tardivo il ricorso presentato in data 25 luglio 2017.

La contribuente contesta l’attribuzione di elemento di prova della cartella e del relativo ruolo dell’atto di intervento, considerato invece estraneo al perfezionamento della notifica della cartella.

Il motivo è infondato.

3.1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti promosso, presso il tribunale di Velletri, le procedure esecutive immobiliari n. 713/97 e n. 18/98, poi riunite, e che, con ricorso depositato in data 12 giugno 2013 l’Agente della riscossione ha spiegato atto di intervento in forza di molteplici cartelle di pagamento rimaste insolute, tra cui quella di cui in causa.

Da tale circostanza i giudici di secondo grado hanno legittimamente tratto la conclusione, in sede di valutazione del compendio probatorio, che a far data dal 12 giugno 2013 la contribuente fosse a conoscenza dell’esistenza della pretesa tributaria e pertanto che, risultando il ricorso notificato in data 25 luglio 2017, a tale data il termine di sessanta giorni fosse definitivamente decorso.

4. Con il quarto motivo la contribuente deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando le mancate argomentazioni dei giudici di secondo grado in ordine alla mancata attestazione della notifica tanto dell’avviso di accertamento, quanto della cartella, in relazione alla quale l’Amministrazione non ha mai prodotto la comunicazione del deposito presso la Casa comunale.

Il motivo è infondato.

4.1. Come più volte evidenziato da questa Corte di legittimità, infatti, la motivazione può anche essere implicita o finanche superflua con riferimento alle domande che risultano assorbite ed, infatti, il giudice di merito non è tenuto ad occuparsi “espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzione adottata ed il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 7080/2014).

Ed invero, nella specie, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto, sia pur sinteticamente, che in relazione a tali fattispecie le stesse non erano state diffusamente esaminate in quanto ritenute non rilevanti ai fini della decisione.

In conclusione, il ricorso il ricorso è infondate e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaottocento/00,per compensi oltre a spese prenotate a debito, nonchéad €.duemilanovecento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed €.mille/00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4325/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 4720/2022 depositata il 26/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma in data 4 settembre 2017, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo n. 146 consegnatole in data 4 maggio 2017, che rivelava l’esistenza della cartella di pagamento n. 0972008008614537000 relativa all’anno di imposta 2001. La contribuente impugnava il suddetto estratto di ruolo, precisando, in particolare, che l’atto di riscossione non le sarebbe mai stato notificato, e lamentando l’illegittimità della pretesa fiscale. La C.T.P. di Roma con sent. N. 9360/2019 accoglieva il ricorso, statuendo che la cartella di pagamento in contestazione non fosse stata, come sostenuto da parte ricorrente, regolarmente notificata, risultando comprovato il solo deposito dell’atto presso la casa comunale di Anzio in data 11 novembre 2008 e non anche la fase inerente all’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la pronuncia dinnanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva l’appello. In particolare, i giudici di seconde cure ritenevano inammissibile il ricorso di primo grado, proposto da [OSCURATO:PERSONA] tardivamente. Invoca la cassazione della sentenza la contribuente, affidandosi a quattro motivi di ricorso, poi illustrati con memoria in prossimità dell’adunanza. L’Agenzia delle Entrate ha presentato tempestivo controricorso. L’affare ha sortito proposta di definizione accelerata, opposta dalla parte privata. CONSIDERATO 1. Vengono proposti quattro motivi. 1.1 Con il primo motivo la contribuente deduce “Violazione dell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, lamentando la tardività dell’appello presentato da Agenzia delle Entrate, depositato in data 4 febbraio 2020, a fronte della sentenza di primo grado emessa in data 18 aprile 2019 e depositata in data 27 giugno 2019. Il motivo è infondato. 1.2. Come noto, in assenza di notifica della sentenza, il termine per impugnare è pari a sei mesi (cd. termine lungo). Nella specie, è agevole verificare per tabulas il fatto che sentenza della C.T.P. di Roma, che ha accolto il ricorso della contribuente, è stata depositata in data 27 giugno 2019, e il termine lungo deve pertanto considerarsi spirato a far data del 27 gennaio 2020. Orbene, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla parte a mezzo pec l’appello in data 17 gennaio 2020 e depositato in C.T.P. il 4 febbraio 2020, entro i previsti trenta giorni dalla notifica. 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 57 e 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha ritenuto che l’intervento dell’Agente nella procedura esecutiva immobiliare potesse costituire la prova materiale della conoscenza della cartella (non notificata), in quanto fatto non contestato dalla contribuente nel primo atto difensivo successivo. Il motivo è infondato. 2.1. E difatti, tale atto di intervento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, risulta dal fascicolo SIGIT di cui all’appello e pertanto smentisce il motivo per il quale delle controdeduzioni la parte non avrebbe eccepito nulla in merito. Trattasi di documentazione pienamente ammissibile in quanto mera difesa diretta a contrastare le censure mosse nell’atto impugnato con il ricorso, senza concretare quindi l’introduzione di nuovo elemento di indagine. La C.T.P. ha ritenuto, quale giudice di merito, che la sussistenza di un intervento nella procedura esecutiva, relativo alle somme portate nella cartella n. 0972008008614537000, rappresentasse fatto storico non contestato dalla contribuente in sede di controdeduzioni, costituendo prova della conoscenza del ruolo n. 146 sin dalla data del deposito del ricorso per intervento in data 12 giugno 2013, traendone quale conseguenza la tardività del ricorso, notificato in data 25 luglio 2017. 3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, censurando la sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto la conoscenza della cartella intervenuta in data 12 giugno 2013, considerando di conseguenza tardivo il ricorso presentato in data 25 luglio 2017. La contribuente contesta l’attribuzione di elemento di prova della cartella e del relativo ruolo dell’atto di intervento, considerato invece estraneo al perfezionamento della notifica della cartella. Il motivo è infondato. 3.1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti promosso, presso il tribunale di Velletri, le procedure esecutive immobiliari n. 713/97 e n. 18/98, poi riunite, e che, con ricorso depositato in data 12 giugno 2013 l’Agente della riscossione ha spiegato atto di intervento in forza di molteplici cartelle di pagamento rimaste insolute, tra cui quella di cui in causa. Da tale circostanza i giudici di secondo grado hanno legittimamente tratto la conclusione, in sede di valutazione del compendio probatorio, che a far data dal 12 giugno 2013 la contribuente fosse a conoscenza dell’esistenza della pretesa tributaria e pertanto che, risultando il ricorso notificato in data 25 luglio 2017, a tale data il termine di sessanta giorni fosse definitivamente decorso. 4. Con il quarto motivo la contribuente deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando le mancate argomentazioni dei giudici di secondo grado in ordine alla mancata attestazione della notifica tanto dell’avviso di accertamento, quanto della cartella, in relazione alla quale l’Amministrazione non ha mai prodotto la comunicazione del deposito presso la Casa comunale. Il motivo è infondato. 4.1. Come più volte evidenziato da questa Corte di legittimità, infatti, la motivazione può anche essere implicita o finanche superflua con riferimento alle domande che risultano assorbite ed, infatti, il giudice di merito non è tenuto ad occuparsi “espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzione adottata ed il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 7080/2014). Ed invero, nella specie, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto, sia pur sinteticamente, che in relazione a tali fattispecie le stesse non erano state diffusamente esaminate in quanto ritenute non rilevanti ai fini della decisione. In conclusione, il ricorso il ricorso è infondate e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaottocento/00,per compensi oltre a spese prenotate a debito, nonchéad €.duemilanovecento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed €.mille/00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di cont
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