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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13240/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1553/2024depositato il 13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026in data 13 maggio 2024 dalla Corte d’appello di Napoli.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva dichiaratoinammissibile la domanda di equa riparazione avanzata da FrancescaEsposito in relazione all’eccessiva durata di un processo civileinstaurato dinanzi al Tribunale di Napoli ed esauritosi in unico grado(8 maggio 2018 – 7 giugno 2023).

L’inammissibilità è stata affermatagiacché, sebbene il giudizio fosse stato introdotto con ricorso dell’8maggio 2018 ex art. 702 bis c.p.c., vigente ratione temporis, nelleforme del rito sommario di cognizione, il giudice, con ordinanza del 6novembre 2018, aveva poi disposto il mutamento del rito ai sensidell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., sicché, secondo la Corte d’appellodi Napoli, la ricorrente avrebbe comunque dovuto esperire, almenosei mesi prima che fossero trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma2- bis, legge n. 89 del 2001, il rimedio preventivo previsto per ilgiudizio ordinario, costituito dalla richiesta di decisione ex art. 281sexies c.p.c.

I giudici dell’opposizione, in particolare, hanno sostenutoche “a seguito della successiva ordinanza del 6.11.2018 dimutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 c.p.c., ilprocesso perdeva la sua natura sommaria e veniva quindi meno lanaturale speditezza a tale rito almeno in astratto connaturata; in altritermini, con l’ordinanza di mutamento del rito il giudice ha ritenutoche il processo richiedesse una istruzione non sommaria e, pertanto,l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario dicognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice diprocedura civile ha da subito fallito il suo scopo per inidoneità di tale2 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026modello procedimentale rispetto a quelle che erano le necessitàistruttorie del processo.

Appare pertanto evidente che, una volta cheil giudizio era rientrato nel suo alveo naturale di processo atrattazione ordinaria, l’odierna ricorrente, almeno sei mesi prima chefossero decorsi i termini di ragionevole durata (termini che sarebberodecorsi in data 8.5.2021 e, quindi, in epoca ampiamente successivaall’ordinanza di mutamento del rito), avrebbe dovuto proporre alTribunale istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c. (…)”.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, 2, comma 1, L.24/3/2001 n. 89, 11, 12, 14 disp. sulla legge in generale, 3, 24 e 111Cost.La ricorrente assume che i rimedi preventivi di cui al primo commadell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, “contrariamente a quantoritenuto dal giudice dell’opposizione, sono alternativi tra loro anche inquanto non è espressamente previsto che la parte - che abbiaritualmente e validamente esperito uno dei rimedi preventivi everificato l’insuccesso dello stesso - abbia l’onere di esperire un altrorimedio preventivo”.

Di tal ché, avendo la ricorrente “ritualmente,tempestivamente e validamente esperito uno dei rimedi preventiviprevisti dalla normativa vigente in quanto ha introdotto il giudiziopresupposto nelle forme del procedimento sommario di cognizione dicui all’art. 702 bis e segg. c.p.c.; non aveva alcun onere - dopo laconversione del rito da sommario di cognizione a ordinario - di3 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026esperire un secondo rimedio preventivo, identificato dal giudicedell’opposizione nell’istanza di decisione a seguito di trattazione oraleex art. 281 sexies c.p.c.”.2.- Il primo motivo di ricorso è infondato.3. - Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n.89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nellaformulazione qui operante, antecedente alla sostituzione compiuta dald.lgs. n. 149 del 2022, prescrive:“1.

Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimediopreventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione delgiudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggiodal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis delcodice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunquealmeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo2, comma 2-bis.

Nelle cause in cui non si applica il rito sommario dicognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituiscerimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis.

Nelle cause in cui il tribunalegiudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritieneche la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a normadell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causaal collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delleconclusioni e per la discussione orale” (…).La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art.2 (Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo:4 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026“1.

È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dalsoggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter”.4. - È noto che la Corte europea dei diritti dell’uomo affermacostantemente che, ai fini della «effettività» (articolo 13 dellaConvenzione) dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessivadurata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti siaindiscutibilmente la prevenzione.

L’articolo 6 § 1 impone, invero, agliStati contraenti l’obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari inmodo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascunodei suoi requisiti, compreso l’obbligo di esaminare le cause entro untermine ragionevole.

Se il sistema giudiziario è carente a taleriguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine diimpedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione piùefficace.

Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a unricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisceanche la constatazione di successive violazioni in relazione almedesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione aposteriori, come fa un ricorso risarcitorio.

Il rimedio preventivo,tuttavia, è “effettivo” nella misura in cui accelera la decisione daparte del tribunale interessato.

Allo stesso tempo, un ricorsofinalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato alfine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è giàstata chiaramente eccessiva.

In tali situazioni, differenti tipi di ricorsopossono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso unricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta dicombinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare ilprocedimento e l’altro a offrire un risarcimento (tra le molte, Corteeuropea dei diritti dell’uomo, Olivieri e altri c.

Italia, n. 17708/12 e5 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026altri 3, 25 febbraio 2016; Verrascina ed altri contro Italia, n.15566/13, 28 aprile 2022).5 - La Corte costituzionale, a sua volta, con le sentenze n. 142 e n.107 del 2023, n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del2019 e n. 88 del 2018, ha affrontato questioni inerenti al sistema deirimedi preventivi introdotti nella legge n. 89 del 2001 dall’art. 1,comma 777, della legge n. 208 del 2015, il cui mancato esperimento,come visto, rende inammissibile la domanda di equa riparazione.5.1.

La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempreaffermato che il ricorso ai rimedi preventivi è «effettivo» nella misurain cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente.

Lesentenze hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di«concreta efficacia acceleratoria», quali quelli che svolgono un effettopuramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo edi mera «prenotazione della decisione», risolvendosi in adempimentiformali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilitàdella domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivodel contenimento della durata del processo né con quello indennitarioper il caso di sua eccessiva durata.

Diversamente, sono legittimi queirimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domandadi equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramenteformali, quanto nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelliprocedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo,prima che il termine di durata massima sia maturato».5.2.

Ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, assumeparticolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del2020, giacché specificamente inerente ai rimedi preventivi introdottiper i processi civili dalla legge n. 208 del 2015.

Questa sentenzaprese in esame proprio l’istanza di decisione a seguito di trattazione6 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività delmutamento dello schema decisorio e il “comportamento collaborativocon il giudicante” che rivela la parte, la quale manifesti la propriadisponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempopotenzialmente utile ad evitare il superamento del termine diragionevole durata del processo stesso.

Secondo la Cortecostituzionale, l’adesione prestata al modello decisionale dellasentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia,evitando così la concessione dei termini per lo scambio dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente neitermini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delleconclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi”.

Lasentenza n. 121 del 2020, peraltro, considerava che l’effettività ditale mutamento dello schema decisorio non dipende direttamentedalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità omeno di aderirvi, nel caso concreto, che rientra nell’ambito delladiscrezionalità del giudice del merito.6. – Tali principi sono stati poi sviluppati da questa Corte nellesentenze n. 21874 e n. 16801 del 2023 e nell’ordinanza n. 16741 del2022.7. – Ne consegue che la decisione della Corte d’appello di Napoli èconforme a diritto.Ai fini della legge n. 89 del 2001, nel processo civile presupposto,avendo il giudizio avuto inizio l’8 maggio 2018, costituiva rimediopreventivo ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, proporre istanza didecisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile almeno sei mesi prima che fosse7 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026trascorso il termine di due anni di cui all'articolo 2, comma 2-bis,ovvero entro l’8 novembre 2019.Non ha alcun rilievo, nel senso di esonerare l’interessata daltempestivo esperimento del rimedio preventivo all’irragionevoledurata del processo costituito dall’istanza di decisione a normadell’art. 281-sexies c.p.c., la circostanza che la stessa avesse aborigine introdotto il giudizio, col ricorso dell’8 maggio 2018, nelleforme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di procedura civile.Già con ordinanza del 6 novembre 2018, quando dunque il processopendeva soltanto da sei mesi, il giudice, ravvisate le condizioni per latrattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3,c.p.c., aveva disposto il mutamento del rito.

Agli effetti dell’art. 1-terdella legge n. 89 del 2001, a seguito del mutamento del rito ilprocesso presupposto era così transitato nel novero delle “cause incui non si applica il rito sommario di cognizione”, nelle quali, appunto,“costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguitodi trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis”.Non potrebbe, del resto, considerarsi rimedio preventivo «effettivo»,idoneo, cioè, ad accelerare la decisione del tribunale interessato e adenotare il “comportamento collaborativo” della parte, risolvendosi,piuttosto, in un vacuo adempimento formale, l’introduzione nelleforme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di procedura civile di un giudizio cherichieda, invece, un’istruzione non sommaria.7.1. – Quanto ai numerosi precedenti resi sulla questione dalla Corted’appello di Napoli, richiamati dalla ricorrente ancora nella memoria8 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026ex art. 380-bis.1, c.p.c., per la loro forza di giudicati opponibili alMinistero della giustizia, occorre ribadire che, nella concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudicenon deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenzadi eventuali precedenti giurisprudenziali difformi (neppure se si trattidi cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe osimili dallo stesso ufficio), poiché i motivi della decisione, in tantopossono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o indiritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perchéeventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardantialtre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n.15846 del 2017).8- - Il secondo motivo di ricorso denuncia, inoltre, la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 13, comma 10, L. 31/12/2012n. 247 e 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, per avere la Corted’appello di Napoli liquidato in favore del Ministero della giustiziaanche le spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,spettando le stesse solo agli avvocati e non anche all’Avvocatura delloStato.8.1. – Questo motivo è fondato.Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (non strettamenteinerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dellostudio) costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali,la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spettaautomaticamente al difensore della parte vincitrice, anche in assenzadi allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicitanella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali cheincombe sul soccombente (Cass., Sez.

Un., n. 31030 del 2019).9 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026Secondo regola generale, in caso di vittoria della lite da parte delloStato, la quantificazione delle spese processuali dovute dalsoccombente segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata.D’altro canto, la condanna al pagamento delle spese di lite,comprensiva del c.d. rimborso forfetario, è fatta dal «giudice, con lasentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte –che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento neiconfronti della controparte soccombente – e non, salvo il caso didistrazione ex art. 93 c.p.c., del suo difensore.

Nella specie, la partenon è l’Avvocatura dello Stato, bensì l’amministrazione pubblica daessa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle speselegali nei confronti del soccombente.Tuttavia, nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, vigelo speciale regime della prenotazione a debito delle spese di cuiall’articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Le spese prenotate adebito, al pari di quelle anticipate dall'erario, sono recuperatedall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso dicondanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.Consegue che va cassato il decreto impugnato nella parte in cui hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Ministero della giustizia lespese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari e la parte cassatava sostituita, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, c.p.c., con la corretta decisione di condanna della Esposito alpagamento, in favore del detto Ministero, delle spese prenotate adebito.9. – Va perciò rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo,cassando il decreto impugnato nei limiti della censura accolta relativaal rimborso delle spese forfettarie e sostituendovi la pronunzia dimerito di questa Corte.

In ragione del limitato accoglimento del10 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorso, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo,cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e,pronunziando nel merito, condanna l'opponente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore del Ministero della giustizia, oltre che deicompensi liquidati in € 1.923,00, delle spese del giudizio prenotate adebito, e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1553/2024depositato il 13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026in data 13 maggio 2024 dalla Corte d’appello di Napoli.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva dichiaratoinammissibile la domanda di equa riparazione avanzata da FrancescaEsposito in relazione all’eccessiva durata di un processo civileinstaurato dinanzi al Tribunale di Napoli ed esauritosi in unico grado(8 maggio 2018 – 7 giugno 2023). L’inammissibilità è stata affermatagiacché, sebbene il giudizio fosse stato introdotto con ricorso dell’8maggio 2018 ex art. 702 bis c.p.c., vigente ratione temporis, nelleforme del rito sommario di cognizione, il giudice, con ordinanza del 6novembre 2018, aveva poi disposto il mutamento del rito ai sensidell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., sicché, secondo la Corte d’appellodi Napoli, la ricorrente avrebbe comunque dovuto esperire, almenosei mesi prima che fossero trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma2- bis, legge n. 89 del 2001, il rimedio preventivo previsto per ilgiudizio ordinario, costituito dalla richiesta di decisione ex art. 281sexies c.p.c. I giudici dell’opposizione, in particolare, hanno sostenutoche “a seguito della successiva ordinanza del 6.11.2018 dimutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 c.p.c., ilprocesso perdeva la sua natura sommaria e veniva quindi meno lanaturale speditezza a tale rito almeno in astratto connaturata; in altritermini, con l’ordinanza di mutamento del rito il giudice ha ritenutoche il processo richiedesse una istruzione non sommaria e, pertanto,l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario dicognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice diprocedura civile ha da subito fallito il suo scopo per inidoneità di tale2 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026modello procedimentale rispetto a quelle che erano le necessitàistruttorie del processo. Appare pertanto evidente che, una volta cheil giudizio era rientrato nel suo alveo naturale di processo atrattazione ordinaria, l’odierna ricorrente, almeno sei mesi prima chefossero decorsi i termini di ragionevole durata (termini che sarebberodecorsi in data 8.5.2021 e, quindi, in epoca ampiamente successivaall’ordinanza di mutamento del rito), avrebbe dovuto proporre alTribunale istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c. (…)”.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, 2, comma 1, L.24/3/2001 n. 89, 11, 12, 14 disp. sulla legge in generale, 3, 24 e 111Cost.La ricorrente assume che i rimedi preventivi di cui al primo commadell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, “contrariamente a quantoritenuto dal giudice dell’opposizione, sono alternativi tra loro anche inquanto non è espressamente previsto che la parte - che abbiaritualmente e validamente esperito uno dei rimedi preventivi everificato l’insuccesso dello stesso - abbia l’onere di esperire un altrorimedio preventivo”. Di tal ché, avendo la ricorrente “ritualmente,tempestivamente e validamente esperito uno dei rimedi preventiviprevisti dalla normativa vigente in quanto ha introdotto il giudiziopresupposto nelle forme del procedimento sommario di cognizione dicui all’art. 702 bis e segg. c.p.c.; non aveva alcun onere - dopo laconversione del rito da sommario di cognizione a ordinario - di3 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026esperire un secondo rimedio preventivo, identificato dal giudicedell’opposizione nell’istanza di decisione a seguito di trattazione oraleex art. 281 sexies c.p.c.”.2.- Il primo motivo di ricorso è infondato.3. - Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n.89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nellaformulazione qui operante, antecedente alla sostituzione compiuta dald.lgs. n. 149 del 2022, prescrive:“1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimediopreventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione delgiudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggiodal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis delcodice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunquealmeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario dicognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituiscerimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunalegiudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritieneche la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a normadell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causaal collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delleconclusioni e per la discussione orale” (…).La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art.2 (Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo:4 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026“1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dalsoggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter”.4. - È noto che la Corte europea dei diritti dell’uomo affermacostantemente che, ai fini della «effettività» (articolo 13 dellaConvenzione) dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessivadurata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti siaindiscutibilmente la prevenzione. L’articolo 6 § 1 impone, invero, agliStati contraenti l’obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari inmodo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascunodei suoi requisiti, compreso l’obbligo di esaminare le cause entro untermine ragionevole. Se il sistema giudiziario è carente a taleriguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine diimpedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione piùefficace. Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a unricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisceanche la constatazione di successive violazioni in relazione almedesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione aposteriori, come fa un ricorso risarcitorio. Il rimedio preventivo,tuttavia, è “effettivo” nella misura in cui accelera la decisione daparte del tribunale interessato. Allo stesso tempo, un ricorsofinalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato alfine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è giàstata chiaramente eccessiva. In tali situazioni, differenti tipi di ricorsopossono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso unricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta dicombinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare ilprocedimento e l’altro a offrire un risarcimento (tra le molte, Corteeuropea dei diritti dell’uomo, Olivieri e altri c. Italia, n. 17708/12 e5 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026altri 3, 25 febbraio 2016; Verrascina ed altri contro Italia, n.15566/13, 28 aprile 2022).5 - La Corte costituzionale, a sua volta, con le sentenze n. 142 e n.107 del 2023, n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del2019 e n. 88 del 2018, ha affrontato questioni inerenti al sistema deirimedi preventivi introdotti nella legge n. 89 del 2001 dall’art. 1,comma 777, della legge n. 208 del 2015, il cui mancato esperimento,come visto, rende inammissibile la domanda di equa riparazione.5.1. La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempreaffermato che il ricorso ai rimedi preventivi è «effettivo» nella misurain cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente. Lesentenze hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di«concreta efficacia acceleratoria», quali quelli che svolgono un effettopuramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo edi mera «prenotazione della decisione», risolvendosi in adempimentiformali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilitàdella domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivodel contenimento della durata del processo né con quello indennitarioper il caso di sua eccessiva durata. Diversamente, sono legittimi queirimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domandadi equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramenteformali, quanto nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelliprocedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo,prima che il termine di durata massima sia maturato».5.2. Ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, assumeparticolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del2020, giacché specificamente inerente ai rimedi preventivi introdottiper i processi civili dalla legge n. 208 del 2015. Questa sentenzaprese in esame proprio l’istanza di decisione a seguito di trattazione6 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività delmutamento dello schema decisorio e il “comportamento collaborativocon il giudicante” che rivela la parte, la quale manifesti la propriadisponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempopotenzialmente utile ad evitare il superamento del termine diragionevole durata del processo stesso. Secondo la Cortecostituzionale, l’adesione prestata al modello decisionale dellasentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia,evitando così la concessione dei termini per lo scambio dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente neitermini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delleconclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi”. Lasentenza n. 121 del 2020, peraltro, considerava che l’effettività ditale mutamento dello schema decisorio non dipende direttamentedalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità omeno di aderirvi, nel caso concreto, che rientra nell’ambito delladiscrezionalità del giudice del merito.6. – Tali principi sono stati poi sviluppati da questa Corte nellesentenze n. 21874 e n. 16801 del 2023 e nell’ordinanza n. 16741 del2022.7. – Ne consegue che la decisione della Corte d’appello di Napoli èconforme a diritto.Ai fini della legge n. 89 del 2001, nel processo civile presupposto,avendo il giudizio avuto inizio l’8 maggio 2018, costituiva rimediopreventivo ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, proporre istanza didecisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile almeno sei mesi prima che fosse7 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026trascorso il termine di due anni di cui all'articolo 2, comma 2-bis,ovvero entro l’8 novembre 2019.Non ha alcun rilievo, nel senso di esonerare l’interessata daltempestivo esperimento del rimedio preventivo all’irragionevoledurata del processo costituito dall’istanza di decisione a normadell’art. 281-sexies c.p.c., la circostanza che la stessa avesse aborigine introdotto il giudizio, col ricorso dell’8 maggio 2018, nelleforme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di procedura civile.Già con ordinanza del 6 novembre 2018, quando dunque il processopendeva soltanto da sei mesi, il giudice, ravvisate le condizioni per latrattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3,c.p.c., aveva disposto il mutamento del rito. Agli effetti dell’art. 1-terdella legge n. 89 del 2001, a seguito del mutamento del rito ilprocesso presupposto era così transitato nel novero delle “cause incui non si applica il rito sommario di cognizione”, nelle quali, appunto,“costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguitodi trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis”.Non potrebbe, del resto, considerarsi rimedio preventivo «effettivo»,idoneo, cioè, ad accelerare la decisione del tribunale interessato e adenotare il “comportamento collaborativo” della parte, risolvendosi,piuttosto, in un vacuo adempimento formale, l’introduzione nelleforme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di procedura civile di un giudizio cherichieda, invece, un’istruzione non sommaria.7.1. – Quanto ai numerosi precedenti resi sulla questione dalla Corted’appello di Napoli, richiamati dalla ricorrente ancora nella memoria8 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026ex art. 380-bis.1, c.p.c., per la loro forza di giudicati opponibili alMinistero della giustizia, occorre ribadire che, nella concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudicenon deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenzadi eventuali precedenti giurisprudenziali difformi (neppure se si trattidi cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe osimili dallo stesso ufficio), poiché i motivi della decisione, in tantopossono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o indiritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perchéeventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardantialtre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n.15846 del 2017).8- - Il secondo motivo di ricorso denuncia, inoltre, la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 13, comma 10, L. 31/12/2012n. 247 e 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, per avere la Corted’appello di Napoli liquidato in favore del Ministero della giustiziaanche le spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,spettando le stesse solo agli avvocati e non anche all’Avvocatura delloStato.8.1. – Questo motivo è fondato.Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (non strettamenteinerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dellostudio) costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali,la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spettaautomaticamente al difensore della parte vincitrice, anche in assenzadi allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicitanella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali cheincombe sul soccombente (Cass., Sez. Un., n. 31030 del 2019).9 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026Secondo regola generale, in caso di vittoria della lite da parte delloStato, la quantificazione delle spese processuali dovute dalsoccombente segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata.D’altro canto, la condanna al pagamento delle spese di lite,comprensiva del c.d. rimborso forfetario, è fatta dal «giudice, con lasentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte –che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento neiconfronti della controparte soccombente – e non, salvo il caso didistrazione ex art. 93 c.p.c., del suo difensore. Nella specie, la partenon è l’Avvocatura dello Stato, bensì l’amministrazione pubblica daessa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle speselegali nei confronti del soccombente.Tuttavia, nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, vigelo speciale regime della prenotazione a debito delle spese di cuiall’articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese prenotate adebito, al pari di quelle anticipate dall'erario, sono recuperatedall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso dicondanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.Consegue che va cassato il decreto impugnato nella parte in cui hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Ministero della giustizia lespese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari e la parte cassatava sostituita, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, c.p.c., con la corretta decisione di condanna della Esposito alpagamento, in favore del detto Ministero, delle spese prenotate adebito.9. – Va perciò rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo,cassando il decreto impugnato nei limiti della censura accolta relativaal rimborso delle spese forfettarie e sostituendovi la pronunzia dimerito di questa Corte. In ragione del limitato accoglimento del10 di 11Numero registro generale 24315/2024Numero sezionale 2713/2025Numero di raccolta generale 13240/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorso, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo,cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e,pronunziando nel merito, condanna l'opponente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore del Ministero della giustizia, oltre che deicompensi liquidati in € 1.923,00, delle spese del giudizio prenotate adebito, e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI11 di 11
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