CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 41166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dai predetti in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 comma 2 cod. pen. Il ricorso, che si articola in due motivi, denuncia in primo luogo violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato oggetto di imputazione, in quanto sarebbe ravvisabile l'assoluta buona fede dell'imputata, versante in errore di fatto circa l'esistenza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica. Il motivo è generico e manifestamente infondato. In effetti, tale doglianza è aspecifica e non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché oltre a non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata - pag. 3 - è costituita da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente, delineato dalla doppia conforme di condanna. Il secondo motivo denuncia l'assenza della condizione di procedibilità prescritta dal novellato art. 624 cod. pen. nel termine di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Il motivo è fondato. In effetti, 1"entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si è posto il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato all'odierna ricorrente. Indi, l'articolazione dell'Ufficio per il processo presso la Quinta sezione penale di questa Corte ha provveduto a richiedere alla Procura della Repubblica di Marsala se, come previsto e consentito dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, la persona offesa avesse o meno sporto querela entro il 30 marzo del 2023. In data 21 aprile 2023, la Procura ha comunicato che "non è mai pervenuto atto di querela in relazione al procedimento penale n. 1396/2019 mod.21". Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ampiamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per dif