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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28528/2026

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ato a CUBA il 21/11/1995 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, del 19.9.2025, il tribunale del riesame di Ancona, adito con atto di appello avverso l'ordinanza del Gip con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati in materia di stupefacenti e di cui all'articolo 586 codice penale, rigettava l'appello.

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione

3. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato con riferimento all'attualità econcretezza del medesimo.

Si contesta che i giudici avrebbero confermato il pericolo di reiterazione valorizzando lo stato di latitanza del ricorrente, il quale, invece, si sarebbe semplicemente allontanato dal territorio nazionale senza essere a conoscenza del provvedimento cautelare emesso.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe spiegato la deduzione per cui dalla latitanza deriverebbero la sussistenza del pericolo di recidiva, così incorrendo in una omissione di motivazione.

Con riguardo ai profili di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, si rappresenta che vi sarebbe una motivazione di puro stile, che avrebbe giustificato tali requisiti sulla base della estrema gravità e pervicacia della reiterazione.

Tuttavia la motivazione avrebbe dovuto essere più approfondita, alla luce del lungo tempo trascorso dai fatti di reato.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione cerca la ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari anche eventualmente con braccialetto elettronico.

Sarebbe illogica l'argomentazione costituita dalla inclinazione a delinquere e dalla insensibilità mostrata ordine al rispetto delle leggi.

In ogni caso, il diniego degli arresti domiciliari non sarebbe adeguatamente motivato in ragione delle effettive contestazioni, costituite da modesti quantitativi di stupefacente e considerata la possibilità di prescrivere procedure di controllo a distanza e il divieto comunicare verso l'esterno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi di novità necessaria per giustificare un accoglimento in sede di appello, laddove, come risulta dall'atto medesimo di gravame - riportato nella ordinanza impugnata - il ricorrente fondava, in sintesi, la sua richiesta rinnovando la insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione a fronte del decorso di oltre due anni dai fatti, sulla assenza di pericoli di ricadute e di contatti con acquirenti e anche in base alla esistenza dell'abitazione della madre dell'indagato quale possibile luogo degli arresti domiciliari.

In proposito, corretto, in particolare, appare il rilievo per cui mancherebbe la sopravvenienza di elementi di novità, laddove ai fini di revoca o sostituzione della misura il tempo silente può assumere rilevanza solo con riguardo al tempo decorso fra la cessazione della condotta oggetto di imputazione provvisoria e l'applicazione della misura, sempre che esso si accompagni ad altri elementi mentre, nel caso di specie, due anni sarebbero decorsi dal compimento dei reati ipotizzati a carico senza altri utili dati, e peraltro sarebbero frutto di una scelta idell'imputato, come tale sintomatica della scaltrezza e capacità criminale dello stesso, tale da incidere negativamente sulla sua potenziale recidiva.

Si tratta, invero, di decisione adeguata e sufficiente, in ordine alla quale va altresì ricordato che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01).

Consegue che è altrettanto inammissibile ogni discorso, invece proposto, in sostanza, con il ricorso in esame, che rivaluti le esigenze cautelari e la misura applicata, a fronte della intervenuta esclusione di un elemento di novità, come emerge nel caso di specie.

In tale quadro dunque, appare anche ultronea, sebbene comunque non infondata in sé, la considerazione dei giudici della cautela circa l'estrema gravità e pervicacia nella reiterazione delle condotte delittuose ipotizzate, quale fondamento del già ritenuto pericolo di reiterazione, e della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.

2. Quanto al secondo motivo, oltre alla validità delle considerazioni poco prima riportate, quanto all'adeguatezza e proporzionalità della misura, altrettanto valida appare la spiegazione, non confutata dalla difesa, per cui non risulterebbe una costante coabitazione dell'indagato con la madre, posto che egli invece non aveva alcuna fissa dimora, cosicché appare congruamente respinta la valorizzazione difensiva della sopraggiunta possibilità dell'applicazione degli arresti domiciliari presso la casa della madre dell'indagato.

Completa il giudizio di adeguatezza della misura, la valorizzazione dell'assenza di capacità di autodeterminazione del soggetto istante, che evidentemente discende da tutte le pregresse considerazioni, oltre che la valorizzazione di precedente condanna sempre in materia di droga, di altre pendenze e precedenti periodi di carcerazione.

3. Del tutto irrilevante appare anche la produzione, dinnanzi a questa Corte, di un provvedimento del giudice con cui si escludeva, nel maggio del 2024, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la latitanza del ricorrente, al fine di corroborare le tesi suesposte.

Ciò innanzitutto per il noto principio per cui, tnel giudizio di legittimità, non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione del provvedimento impugnato e della sua logicità.

Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti - non attinenti al merito - che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016 Cc. (dep. 10/10/2016 ) Rv. 267801 - 01; Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999 ) Rv. 214298 - 01).

Nel caso in esame, si tratta di produzione sia intempestiva, siccome depositata presso questa Corte al di fuori del termine minimo di legge, sia avulsa da ogni spiegazione circa le ragioni della mancata produzione in sede di appello, sede in cui, ove tale atto fosse intervenuto tra l'applicazione della misura e la sua impugnazione, si sarebbe imposta una valutazione di fatto sulla sussistenza delle ragioni del mancato reperimento del ricorrente, non effettuabile in questa sede.

In ogni caso, anche a volere tenere in disparte le considerazioni inerenti il lungo lasso di tempo in cui il ricorrente non è stato reperito, appare sufficiente la restante motivazione fondata sulla gravità e pervicacia nella reiterazione delle condotte, sull'assenza di effetto dissuasivo ricollegabile al breve tempo decorso dalla applicazione della misura, sulla mancanza di uno stabile inserimento nel territorio nazionale e tantomeno presso il domicilio della madre, con cui neppure era in buoni rapporti, e sulla spiccata inclinazione e delinquere nonostante una precedente condanna in materia di droga e a fronte di altre pendenze e di pregressi episodi di carcerazione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MA.A-A420\ 1/1 7) CORTE SUPREMA DI CASSAZTON5 3a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 26 LUG, 2026 U [OSCURATO:PERSONA] na .4.0jt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CUBA il 21/11/1995 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, del 19.9.2025, il tribunale del riesame di Ancona, adito con atto di appello avverso l'ordinanza del Gip con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati in materia di stupefacenti e di cui all'articolo 586 codice penale, rigettava l'appello. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione 3. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato con riferimento all'attualità econcretezza del medesimo. Si contesta che i giudici avrebbero confermato il pericolo di reiterazione valorizzando lo stato di latitanza del ricorrente, il quale, invece, si sarebbe semplicemente allontanato dal territorio nazionale senza essere a conoscenza del provvedimento cautelare emesso. Inoltre, il Tribunale non avrebbe spiegato la deduzione per cui dalla latitanza deriverebbero la sussistenza del pericolo di recidiva, così incorrendo in una omissione di motivazione. Con riguardo ai profili di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, si rappresenta che vi sarebbe una motivazione di puro stile, che avrebbe giustificato tali requisiti sulla base della estrema gravità e pervicacia della reiterazione. Tuttavia la motivazione avrebbe dovuto essere più approfondita, alla luce del lungo tempo trascorso dai fatti di reato. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione cerca la ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari anche eventualmente con braccialetto elettronico. Sarebbe illogica l'argomentazione costituita dalla inclinazione a delinquere e dalla insensibilità mostrata ordine al rispetto delle leggi. In ogni caso, il diniego degli arresti domiciliari non sarebbe adeguatamente motivato in ragione delle effettive contestazioni, costituite da modesti quantitativi di stupefacente e considerata la possibilità di prescrivere procedure di controllo a distanza e il divieto comunicare verso l'esterno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi di novità necessaria per giustificare un accoglimento in sede di appello, laddove, come risulta dall'atto medesimo di gravame - riportato nella ordinanza impugnata - il ricorrente fondava, in sintesi, la sua richiesta rinnovando la insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione a fronte del decorso di oltre due anni dai fatti, sulla assenza di pericoli di ricadute e di contatti con acquirenti e anche in base alla esistenza dell'abitazione della madre dell'indagato quale possibile luogo degli arresti domiciliari. In proposito, corretto, in particolare, appare il rilievo per cui mancherebbe la sopravvenienza di elementi di novità, laddove ai fini di revoca o sostituzione della misura il tempo silente può assumere rilevanza solo con riguardo al tempo decorso fra la cessazione della condotta oggetto di imputazione provvisoria e l'applicazione della misura, sempre che esso si accompagni ad altri elementi mentre, nel caso di specie, due anni sarebbero decorsi dal compimento dei reati ipotizzati a carico senza altri utili dati, e peraltro sarebbero frutto di una scelta idell'imputato, come tale sintomatica della scaltrezza e capacità criminale dello stesso, tale da incidere negativamente sulla sua potenziale recidiva. Si tratta, invero, di decisione adeguata e sufficiente, in ordine alla quale va altresì ricordato che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01). Consegue che è altrettanto inammissibile ogni discorso, invece proposto, in sostanza, con il ricorso in esame, che rivaluti le esigenze cautelari e la misura applicata, a fronte della intervenuta esclusione di un elemento di novità, come emerge nel caso di specie. In tale quadro dunque, appare anche ultronea, sebbene comunque non infondata in sé, la considerazione dei giudici della cautela circa l'estrema gravità e pervicacia nella reiterazione delle condotte delittuose ipotizzate, quale fondamento del già ritenuto pericolo di reiterazione, e della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. 2. Quanto al secondo motivo, oltre alla validità delle considerazioni poco prima riportate, quanto all'adeguatezza e proporzionalità della misura, altrettanto valida appare la spiegazione, non confutata dalla difesa, per cui non risulterebbe una costante coabitazione dell'indagato con la madre, posto che egli invece non aveva alcuna fissa dimora, cosicché appare congruamente respinta la valorizzazione difensiva della sopraggiunta possibilità dell'applicazione degli arresti domiciliari presso la casa della madre dell'indagato. Completa il giudizio di adeguatezza della misura, la valorizzazione dell'assenza di capacità di autodeterminazione del soggetto istante, che evidentemente discende da tutte le pregresse considerazioni, oltre che la valorizzazione di precedente condanna sempre in materia di droga, di altre pendenze e precedenti periodi di carcerazione. 3. Del tutto irrilevante appare anche la produzione, dinnanzi a questa Corte, di un provvedimento del giudice con cui si escludeva, nel maggio del 2024, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la latitanza del ricorrente, al fine di corroborare le tesi suesposte. Ciò innanzitutto per il noto principio per cui, tnel giudizio di legittimità, non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione del provvedimento impugnato e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti - non attinenti al merito - che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016 Cc. (dep. 10/10/2016 ) Rv. 267801 - 01; Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999 ) Rv. 214298 - 01). Nel caso in esame, si tratta di produzione sia intempestiva, siccome depositata presso questa Corte al di fuori del termine minimo di legge, sia avulsa da ogni spiegazione circa le ragioni della mancata produzione in sede di appello, sede in cui, ove tale atto fosse intervenuto tra l'applicazione della misura e la sua impugnazione, si sarebbe imposta una valutazione di fatto sulla sussistenza delle ragioni del mancato reperimento del ricorrente, non effettuabile in questa sede. In ogni caso, anche a volere tenere in disparte le considerazioni inerenti il lungo lasso di tempo in cui il ricorrente non è stato reperito, appare sufficiente la restante motivazione fondata sulla gravità e pervicacia nella reiterazione delle condotte, sull'assenza di effetto dissuasivo ricollegabile al breve tempo decorso dalla applicazione della misura, sulla mancanza di uno stabile inserimento nel territorio nazionale e tantomeno presso il domicilio della madre, con cui neppure era in buoni rapporti, e sulla spiccata inclinazione e delinquere nonostante una precedente condanna in materia di droga e a fronte di altre pendenze e di pregressi episodi di carcerazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MA.A-A420\ 1/1 7) CORTE SUPREMA DI CASSAZTON5 3a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 26 LUG, 2026 U [OSCURATO:PERSONA] na .4.0jt
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