CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 04402/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, negando che la sostanza stupefacente rinvenuta all'interno della credenza sia a lui riconducibile, con il secondo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo la pena base determinata in misura corrispondente al triplo del minimo edittale. In ordine alla prima doglianza il giudice a quo ha evidenziato che all'interno della abitazione veniva rinvenuto stupefacente del tipo marijuana e cocaina unitamente a sostanze destinate al taglio dello stupefacente e un bilancino di precisione. Da tali elementi ha inferito che lo stupefacente fosse destinato alla cessione. In ordine alla riferibilità di tale stupefacente al ricorrente ha evidenziato che il suddetto aveva la piena disponibilità dell'immobile, ne deteneva le chiavi e vi faceva accesso. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio. Ma via via che la pena irrogata si approssimi al minimo edittale l'obbligo di motivazione diviene meno pregnante, potendo essere soddisfatto anche attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464). Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato le modalità dell'azione e i precedenti penali di cui il ricorrente è gravato, e determinato la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione e in euro 2700,00 di multa, ridotta a un anno di reclusione e euro 1800 di multa per le circostanze attenuanti generiche, e ulteriormente ridotta a mesi otto di reclusione e euro 1200 di multa per la scelta del rito. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente O <<>1 ‘12