CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 42407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Potenza, in data 19 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, per delitti di furto commessi nel 2012 e nel 2013 e delitti di estorsione e rapine commessi nel 2014, ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso per la mancanza di omogeneità tra i reati stessi, le diverse modalità delle condotte, la loro notevole distanza temporale, e la mancanza, nelle sentenze di condanna, di elementi da cui desumere che tutti i delitti fossero stati programmati e preordinati sin dalla commissione del primo di essi; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione con motivazione illogica, nonostante l'omogeneità sostanziale delle violazioni, trattandosi sempre di reati contro il patrimonio, e non valutando correttamente la distanza temporale, limitata a poco più di un anno, fondando la decisione sulla assenza di indici la cui mancanza non è in sé preclusiva del riconoscimento dell'istituto, e non valutando la sussistenza dell'unica e identica finalità, essendo tutti i reati l'unico mezzo del ricorrente per procurarsi un profitto; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato l'insussistenza di elementi da cui dedurre una unicità di disegno criminoso tra reati, omogenei solo quanto alla finalità di profitto e quindi al presumibile movente, commessi però con modalità fortemente diverse e ad una distanza temporale di un anno e cinque mesi; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto al dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice affermato in modo logico che la forte distanza temporale e la totale difformità delle modalità esecutive tra detti reati rendono incredibile che, nel commettere il primo reato, risalente al dicembre 2012, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, di commettere un anno e mezzo più tardi dei reati di altra natura, sia pure ancora al fine di procurarsi un profitto; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, che soddisfa quindi il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere e