CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11502/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 1 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, in conformità alla previsione dell'art. 133, cod. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen... P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]