Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14662/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza 27 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARIANO Francesco. 2.1.

Il ricorso è inammissibile.

2.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma la mancanza di artifizi rilevanti al momento della pattuizione, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Il ricorrente, fra l'altro, nemmeno si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento stesso che evidenzia la natura preordinata della condotta dell'imputato finalizzata a vendere più volte lo stesso bene con pregiudizio della costituita parte civile.

2.3. Ulteriormente aspecifica la formulazione del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la non tempestività della querela proprio perché non si confronta con la valutazione della Corte territoriale che evidenzia come la querela sia potuta intervenire solo dal momento in cui effettivamente vi era stata conoscenza dell'intero piano architettato dall'imputato, i cui effetti non potevano essere rilevati dalla persona offesa se non al momento in cui l'imputato ha dichiarato di non poter dare esecuzione al preliminare stipulato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza 27 aprile 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARIANO Francesco. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma la mancanza di artifizi rilevanti al momento della pattuizione, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Il ricorrente, fra l'altro, nemmeno si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento stesso che evidenzia la natura preordinata della condotta dell'imputato finalizzata a vendere più volte lo stesso bene con pregiudizio della costituita parte civile. 2.3. Ulteriormente aspecifica la formulazione del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la non tempestività della querela proprio perché non si confronta con la valutazione della Corte territoriale che evidenzia come la querela sia potuta intervenire solo dal momento in cui effettivamente vi era stata conoscenza dell'intero piano architettato dall'imputato, i cui effetti non potevano essere rilevati dalla persona offesa se non al momento in cui l'imputato ha dichiarato di non poter dare esecuzione al preliminare stipulato. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 14662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris