CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 2022
Cassazione n. 37412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente - riprodotti nella memoria difensiva depositata il 4 agosto 2022 - sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 (vedi pag. 3 in relazione al quantitativo ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), mentre sulla dosimetria della pena, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di appello dedotto sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche per il cd. reato satellite, considerato che l'aumento di pena per la continuazione deve ritenersi operato, in assenza di specificazioni al riguardo, sulla base del riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, non evincendosi che il primo giudice ne abbia delimitato l'applicazione al solo reato più grave, essendo al contrario la riduzione della pena base un indice dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche al reato satellite; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]