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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 03676/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/05/2022, confermava la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 25/9/2020, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen..

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano aspetti relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto in contrasto con i precedenti penali a carico dell'imputato già gravato da due precedenti condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/05/2022, confermava la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 25/9/2020, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano aspetti relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto in contrasto con i precedenti penali a carico dell'imputato già gravato da due precedenti condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 03676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris