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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25591/2026

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!Numero registro generale 7525/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 25591/2026Data pubblicazione 21/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 7525/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA],intimati;AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, resistente;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parti intimata e resistente svolto P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 17.09.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 7525/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 25591/2026Data pubblicazione 21/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 7525/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA],intimati;AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, resistente;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parti intimata e resistente svolto P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 17.09.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone
Decreto Cassazione n. 25591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris