CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PETTORINO.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- intimate -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 900/2024depositata il 28/02/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli -Sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA] per sentire riconoscere e dichiarare: che l’istante èproprietario esclusivo dell’immobile, costituito da un cellaio conaccessioni, in [OSCURATO:PERSONA] (NA) alla via Mezzavia, in catasto al foglio5, p.lla 185, in virtù di scrittura privata del 16.09.1987; che inconseguenza di tale scrittura è stata trasferita anche la servitù dipassaggio, pedonale e carrabile, in favore della predetta particellanonché della p.lla 826, a carico del viale gravante sulle p.lle 183, 461,453, 462 e 828 di proprietà dei convenuti.Si sono costituiti in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA], Tommaso eRosamaria [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delle domande dell’attoree per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamentodella legittimità dell’installazione del cancello in corrispondenzadell’esistente varco con accesso sulla [OSCURATO:PERSONA], atteso che conl’atto del notaio Albore di Forio del 13.07.1989 la stessa parte attricedichiarava di non vantare alcun diritto di passaggio carrabile sul vialede quo.Il Tribunale di Napoli accertava e dichiarava che l’immobileacquistato dall’attore, identificato con la p.lla 185, era gravato daservitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di cavie tubi; pertanto, ordinava ai convenuti la consegna in favoredell’attore, contestualmente alla installazione di due cancelli, di copiadella chiavi di apertura di entrambi; ordinava, altresì, agli stessi diapporre ai cancelli un dispositivo di apertura a distanza con congegnoelettrico e di consegnare i relativi telecomandi di attivazione in favoredell’attore, facendo gravare il relativo costo su quest’ultimo,consentendogli inoltre l’eventuale installazione, a sue spese, di unimpianto citofonico collegato all’immobile di sua proprietà.Numero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto gravameTommaso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello diNapoli che, con sentenza n. 900/2024, rigettava l’appello cosìargomentando, per quanto ancora qui di interesse:- la servitù di passaggio pedonale e carrabile sul vialecontraddistinto al f. 5 con le p.lle 183, 461, 453, 462 e 828 esiste ed èstata istituita sulla p.lla 185 dai danti causa di [OSCURATO:PERSONA] con attonotarile stipulato in data 08.11.1983, debitamente trascritto al in data05.12.1983, ed in tal modo reso opponibile ai successivi acquirenti edaventi causa; atto relativo alla divisione-vendita del compendioimmobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], località Mezzavia, nel quale eracompreso il fondo successivamente trasmesso ad [OSCURATO:PERSONA];- a seguito dell’acquisto della cantina-cellaio in favore di AntonioCalise, con scrittura privata in data 16.09.1987, il bene si è trasmessonella medesima condizione giuridica stabilita con il precedente attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi beneficiato della servitù, pedonale e carrabile,a carico del viale di proprietà degli appellanti, in virtù del principiodell’ambulatorietà della servitù, senza che possa rivestire alcun rilievola circostanza che non ne sia stata fatta specifica menzione nell’attodel 1987: tanto in virtù dell'avvenuta trascrizione dell'atto costitutivodel predetto peso gravante sulla fascia di suolo servente;- neanche è prospettabile la rinuncia alla suddetta servitù di passocarrabile ovvero al mutuo dissenso rispetto ad essa, atteso che il rogitodel 13.07.1989 – ove si fa espresso riconoscimento di non vantarealcun diritto di passaggio carrabile - ha avuto ad oggetto la zona diterreno contrassegnata in catasto con la p.lla 826 del f. 5, non già ilcellaio sub p.lla 185.3. La predetta sentenza viene impugnata per la cassazione daTommaso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a due motivi.Numero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositatoistanza di decisione.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 04.03.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno precisare che, a séguito della decisione di questaCorte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), eper le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - quale componente delCollegio che definisce il giudizio - del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] proponente,ex art. 380-bis c.p.c., non rileva quale ragione di incompatibilità, aisensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c.2. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazionedegli artt. 1027, 1028, 1058, 1074, 1350 n. 5, 1362 ss. c.c., 2643 n.5 c.c., 1372 e 2697 c.c., 184 c.c., 1376, 1325 e 1346 c.c., anche inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver errato la Corte d’Appellonel riconoscere il diritto di servitù di passaggio carrabile in favore delfondo di cui alla p.lla 185 del [OSCURATO:PERSONA] sul viale in catasto al foglio5 p.lle 183, 461, 453, 462 e 828 degli odierni resistenti, laddove invecetale servitù era inesistente così come emergeva dall’atto pubblicoavente valore di prova legale di cui all’atto per notaio Albore del13.7.1989 - Violazione ed erronea applicazione dell’art 132 c.p.c. -Motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Osservano i ricorrenti che ha errato la Corte di appello nel ritenereche le pattuizioni contenute nel rogito del 13.07.1989 devono essereNumero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026riferite esclusivamente ai beni immobili acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] (edagli altri condividenti) con quel medesimo negozio, per cui ilriconoscimento ivi espresso da [OSCURATO:PERSONA] di non vantare alcundiritto di passaggio carrabile sul viale di accesso dalla strada Mezzaviaandrebbe posto in relazione esclusivamente con il terreno ivi acquistato(p.lla 826) e non con il cellaio (p.lla 185), quest’ultimo rimasto del tuttoestraneo all’intera stipulazione avvenuta il 13.07.1989. In tesi,sostiene il ricorso che la volontà abdicativa espressa da [OSCURATO:PERSONA] evidente che l’intera regolamentazione pattizia delle servitùriguardava la condizione di tutti gli immobili di sua proprietà,riferendosi, quindi, la detta dichiarazione negoziale sia al suolo indicatocon la p.lla 826 sia al cellaio identificato con la p.lla 185.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce nellariproposizione di una lettura alternativa dell’interpretazione degli attinegoziali.La Corte territoriale ha risposto al motivo di appello proposto dagliodierni ricorrenti nel senso che non residua nessun dubbio sullacircostanza che al cellaio pervenuto ad [OSCURATO:PERSONA] (p.lla 185) siacollegata la servitù attiva di passaggio pedonale e con «mezzimeccanici», nonché di attraversamento con tubi e conduttureimpiantistiche, a carico del viale; mentre il diritto sul viale è rimastolimitato per [OSCURATO:PERSONA] al solo transito pedonale esclusivamente perl’accesso al terreno identificato con la p.lla 826. [OSCURATO:PERSONA] ha,insomma, mantenuto la titolarità attiva della servitù pedonale ecarrabile per l’accesso al suo cellaio (p.lla 185), già venuta ad esistenzacon il più risalente atto per notar [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sentenza p. 14, ultimo capoverso).Sulla scorta di quanto già ricostruito dal primo giudice, il percorsointerpretativo che ha condotto la Corte d’Appello a queste statuizioniNumero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026aveva preso avvio da un precedente atto di divisione tra gli aventicausa dell’attore, [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo giudice, cioè, ha ritenutoche «[l]a servitù di passaggio pedonale e carrabile sul vialecontraddistinto al fol. 5 con le p.lle 183, 461, 453, 462 e 828) esisteed è stata istituita con l’atto per notar [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 9028, racc. 3034, debitamente trascritto al n.34985/30010 in data 5.12.1983, ed in tal modo reso opponibile aisuccessivi acquirenti ed aventi causa …». Precisa, sul punto, la Cortedistrettuale che la trascrizione e l’opponibilità della servitù di passopedonale e carrabile ha consentito la trasmissione dei suddetti vincolianche all’avente causa ([OSCURATO:PERSONA]) degli originari condividenti cheli avevano istituiti, in virtù del principio dell’ambulatorietà attiva epassiva che connota le servitù prediali, le quali si trasmettonounitamente all’immobile a favore ovvero a carico del quale gravano inconsiderazione della strettissima inerenza del diritto al fondo, acondizione, ovviamente, che il titolo istitutivo sia stato trascritto. Datanto, correttamente la Corte territoriale ha tratto l’irrilevanza dellamancata menzione di detti vincoli nella scrittura privata del 16.09.1987(v. sentenza p. 11-12 sul punto v. di recente: Sez. 2, Sentenza n. 524del 14/01/2021, Rv. 660094 - 01).I giudici d’appello, peraltro, condividono con il primo giudice lalettura combinata degli atti prodotti, al fine di pervenire alla correttaricostruzione della volontà delle parti.Il rogito del 13.07.1989 aveva avuto ad oggetto, per quantoriguarda i cespiti pervenuti ad [OSCURATO:PERSONA] rilevanti in questogiudizio, la zona di terreno contrassegnata in catasto con la p.lla 826del f. 5, e non già il cellaio sub p.lla 185, invece oggetto della scritturaprivata del 16.09.1987. Per cui, plausibilmente deduce il giudice diappello che la dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] nel rogito delNumero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/202613.07.1989 - di non vantare alcun diritto di passaggio carrabile sulviale di accesso di cui si discute - vada posta in relazioneesclusivamente con il terreno ivi acquistato (p.lla 826) e non con ilcellaio (p.lla 185): v. sentenza p. 14, 1° capoverso.Da tanto la Corte territoriale fa discendere la non prospettabilitàdella rinuncia, o del mutuo dissenso, con riferimento alla servitùcarrabile, atteso che il rogito del 13.07.1989 non conteneva nessunapattuizione esplicita di costituzione di servitù né sulla p.lla 826, nétanto meno sull p.lla 185 che non costituiva oggetto del rogito; laddovela rilevanza stessa di una tale disposizione abdicativa avrebbe richiestouna manifestazione di volontà espressa, chiara ed incontrovertibile (v.sentenza p. 15, 1° capoverso).Rispetto alla ricostruzione della Corte d’Appello, scevra da erroriermeneutici e da incongruenze logico-giuridiche, i ricorrentiripropongono, persino nell’istanza di decisione come in memoria, leargomentazioni già oggetto di domanda riconvenzionale e di appello,limitandosi ad un astratto e veloce richiamo alle regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., lamentando la ricostruzione del significato del rogitodel 1989 svolto dal giudice di merito, senza, tuttavia, specificare icanoni ermeneutici in concreto inosservati e il punto e il modo in cui ilgiudice di merito si sia da essi discostato.Tanto a dispetto del principio reiteratamente espresso da questaCorte, a mente del quale è inammissibile il motivo di ricorso che, purfondandosi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul viziodi motivazione, si risolva, in realtà, nella proposta di unainterpretazione diversa. Compito della Corte di cassazione non è quellodi condividere o non condividere l’interpretazione del contrattocontenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad unaautonoma rilettura delle dichiarazioni negoziali poste a fondamentoNumero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026della decisione, al fine di sovrapporre la propria interpretazione a quelladei giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi acontrollare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della lorodecisione e se il ragionamento, da essi reso manifesto nellamotivazione della sentenza impugnata, non violi le regole della logicao le regole legali di interpretazione dei contratti (ex multis: Sez. L,Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, Rv. 671915 - 01; Sez. 2,Ordinanza n. 21912 del 21/07/2023, in motiv.; Sez. 2, Ordinanza n.40972 del 21/12/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018,Rv. 649677 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017,Rv. 646649 - 01).Infine, per quanto sopra argomentato, deve escludersi lasussistenza del vizio di motivazione apparente, vizio che ricorre quandola motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis: Sez. 3,Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061).3. Con il secondo motivo si deduce violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 1027, 1028, 1058, 1074, 1350 n. 5, 2643 n. 5,c.c. 1372 e 2697 c.c., 184 c.c., 1376 c.c., 1325 e 1346 c.c., anche inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere errato il Tribunale nelriconoscere il diritto di servitù di passaggio carrabile in favore del fondodi cui alla p.lla 185 del [OSCURATO:PERSONA] sul viale in catasto al foglio 5,p.lle 183, 461, 453, 462 e 828 degli odierni appellati, laddove inveceNumero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026tale servitù era inesistente sia per difetto di utilità al fondo del CaliseAntonio non raggiungibile con i veicoli come accertato dalla CTU cheper indeterminatezza/mancata localizzazione della servitù diparcheggio non essendo stata né allegata nè accertata l’area dimanovra della servitù di parcheggio - Violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 132 c.p.c., motivazione apparente ai sensidell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Sostengono i ricorrenti che nel caso in esame la sosta del veicoloda parte dell’appellato sul viale in questione non è localizzata eprecluderebbe agli altri aventi diritto il passaggio di transitare con leproprie auto e di raggiungere le proprie autorimesse private. Neconsegue che, nel caso de quo, sono inesistenti i requisiti per ilconfigurarsi della servitù di parcheggio.3.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché carente diriferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effettidell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del27.03.2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv.645361 - 01).Diversamente da quanto argomentato in ricorso, la Corte d’Appello– ben consapevole del fatto che il passaggio veicolare non possa essereesercitato a favore della parte finale della p.lla 185, costituita da 13gradini (v. sentenza p. 15, 3° capoverso) - non ha configurato unaservitù di parcheggio, bensì – in conformità ai criteri interpretativi giàespressi da questa Corte in relazione agli artt. 1027, 1028 c.c. (exmultis di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 12968 del 14/05/2025, Rv.674582 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022, Rv. 664883– 01; Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129 - 01) –ha ritenuto comunque sussistente un’utilitas per il fondo dominante,benché limitata al transito delle persone o al carico/scarico delle merci,Numero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026ovvero alla soddisfazione di amenità o abitabilità anche di bisognisporadici (v. sentenza p. 16, 1° capoverso).4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, da distrarsiin favore dell’avvocato dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Sez. U. n. 27195 del 2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 2.500,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18347/2024Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17563/2026Data pubblicazione 03/06/2026condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di €.1.250,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4c.p.c. - al pagamento della somma di €.1.250,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO