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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12680/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA NAZIONALE per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel proc. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] + altri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, dell'udienza del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato in favore di [OSCURATO:PERSONA] la confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era stato colpito da provvedimento ablativo nell'ambito del procedimento penale in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza della nullità rilevabile d'ufficio per l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia ricorrente nel domicilio legale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

Poiché i beni confiscati, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, l'amministrazione e la gestione è affidata all'Agenzia nazionale la quale, in seno all'incidente di esecuzione promosso, ha assunto la qualità di terzo pretermesso nel contraddittorio, pertanto è legittimata ad eccepire tale nullità.

Il Tribunale non avrebbe individuato né l'Agenzia né l'Avvocatura tra le parti a cui bisognava dare avviso della fissazione dell'udienza camerale.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per l'inosservanza dell'art. 1, commi 194 - 205 della legge n. 228 del 2012 (in particolare, dell'art. 1, commi 197 e 199 della suddetta legge), in materia di competenza del giudice in tema di ammissione al credito; dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 che stabilisce una specifica disciplina iní materia di revoca della misura ablativa.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, si è espresso nel senso della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attualmente titolare del bene confiscato, e a tal fine ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Sussiste la denunciata nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Preliminarmente, come osserva anche il Procuratore generale, va ribadito che la novella di cui ai commi 194 e seguenti della legge di stabilità del 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228) trova applicazione non soltanto in relazione alla confisca di prevenzione, bensì anche a quella di cui all'art. 12 sexies di. 302/92 (c.d. confisca allargata).

Tanto è stato affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte, n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570, e ribadito con sentenza di Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259331.

1.2. Nel caso in esame, il GIP del Tribunale di Roma aveva sequestrato dei beni ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 10 e 11 della legge n. 146 del 2006, 240 e 53 della legge n. 231 del 2006.

Il Tribunale, con sentenza di condanna del 17 ottobre 2013, ha disposto la confisca dei beni in sequestro, confisca confermata dalla Corte di appello.

Il procedimento è divenuto definitivo con sentenza di questa Corte di cassazione del 21 giugno 2018.

A seguito del provvedimento definitivo di confisca, la gestione dei beni confiscati veniva acquisita ex lege in capo all'ANBSC, che provvedeva a pubblicare in data 5 ottobre 2018 l'avviso ai creditori affinché potessero, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e

205. Con la definitività della confisca ex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, dunque, la gestione e l'amministrazione dei beni sono state attribuite all'Agenzia, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 159 del 2011.

1.3. Quanto al ruolo specifico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la, destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, va segnalato ulteriormente che in tema di esecuzione, nel caso di procedimento—ttaffto - senza formalità nell'ambito del quale venga disposto un provvedimento di confisca, per "interessato" - al quale deve essere notificata la decisione e, a pena di nullità assoluta e insanabile, l'avviso dell'udienza per decidere sulla conse- guente opposizionersi deve intendere non solo chi ha presentato l'istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta alla quale è seguita l'ordinanza decisoria (Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 275446).

Il sistema normativo codificato dal d.lgs. 159 del 2011, del resto, prevede espressamente che, nella fase di verifica dei crediti, il decreto di approvazione dello stato passivo venga "comunicato all'Agenzia" (art. 59, comma 3).

Nel caso in esame, peraltro, viene in rilievo l'applicazione della c.d. legge di stabilità del 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), che, all'art. 1, comma 200, prevede che il giudice dell'esecuzione, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. 159 del 2011, lo ammette al pagamento, "dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

1.4. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha deciso sul ricorso proposto dal creditore [OSCURATO:PERSONA], revocando la confisca dei cespiti indicati in motivazione, senza estendere il contraddittorio all'Agenzia Nazionale, titolare dei • beni in ordine ai quali era stata proposta la domanda di riconoscimento del credito.

Il terzo interessato, titolare del bene sul quale incide l'accertamento di diritti di credito, è legittimato ad intervenire nel procedimento, e deve essere avvisato - a pena di nullità - dell'udienza di trattazione.

Pertanto, il mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, ha determinato una nullità assoluta.

2. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, previa integrazione del contraddittorio all'Agenzia ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così deciso il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA NAZIONALE per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel proc. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] + altri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, dell'udienza del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato in favore di [OSCURATO:PERSONA] la confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era stato colpito da provvedimento ablativo nell'ambito del procedimento penale in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza della nullità rilevabile d'ufficio per l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia ricorrente nel domicilio legale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente. Poiché i beni confiscati, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, l'amministrazione e la gestione è affidata all'Agenzia nazionale la quale, in seno all'incidente di esecuzione promosso, ha assunto la qualità di terzo pretermesso nel contraddittorio, pertanto è legittimata ad eccepire tale nullità. Il Tribunale non avrebbe individuato né l'Agenzia né l'Avvocatura tra le parti a cui bisognava dare avviso della fissazione dell'udienza camerale. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per l'inosservanza dell'art. 1, commi 194 - 205 della legge n. 228 del 2012 (in particolare, dell'art. 1, commi 197 e 199 della suddetta legge), in materia di competenza del giudice in tema di ammissione al credito; dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 che stabilisce una specifica disciplina iní materia di revoca della misura ablativa. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, si è espresso nel senso della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attualmente titolare del bene confiscato, e a tal fine ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Sussiste la denunciata nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Preliminarmente, come osserva anche il Procuratore generale, va ribadito che la novella di cui ai commi 194 e seguenti della legge di stabilità del 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228) trova applicazione non soltanto in relazione alla confisca di prevenzione, bensì anche a quella di cui all'art. 12 sexies di. 302/92 (c.d. confisca allargata). Tanto è stato affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte, n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570, e ribadito con sentenza di Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259331. 1.2. Nel caso in esame, il GIP del Tribunale di Roma aveva sequestrato dei beni ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 10 e 11 della legge n. 146 del 2006, 240 e 53 della legge n. 231 del 2006. Il Tribunale, con sentenza di condanna del 17 ottobre 2013, ha disposto la confisca dei beni in sequestro, confisca confermata dalla Corte di appello. Il procedimento è divenuto definitivo con sentenza di questa Corte di cassazione del 21 giugno 2018. A seguito del provvedimento definitivo di confisca, la gestione dei beni confiscati veniva acquisita ex lege in capo all'ANBSC, che provvedeva a pubblicare in data 5 ottobre 2018 l'avviso ai creditori affinché potessero, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205. Con la definitività della confisca ex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, dunque, la gestione e l'amministrazione dei beni sono state attribuite all'Agenzia, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 159 del 2011. 1.3. Quanto al ruolo specifico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la, destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, va segnalato ulteriormente che in tema di esecuzione, nel caso di procedimento—ttaffto - senza formalità nell'ambito del quale venga disposto un provvedimento di confisca, per "interessato" - al quale deve essere notificata la decisione e, a pena di nullità assoluta e insanabile, l'avviso dell'udienza per decidere sulla conse- guente opposizionersi deve intendere non solo chi ha presentato l'istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta alla quale è seguita l'ordinanza decisoria (Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 275446). Il sistema normativo codificato dal d.lgs. 159 del 2011, del resto, prevede espressamente che, nella fase di verifica dei crediti, il decreto di approvazione dello stato passivo venga "comunicato all'Agenzia" (art. 59, comma 3). Nel caso in esame, peraltro, viene in rilievo l'applicazione della c.d. legge di stabilità del 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), che, all'art. 1, comma 200, prevede che il giudice dell'esecuzione, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. 159 del 2011, lo ammette al pagamento, "dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". 1.4. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha deciso sul ricorso proposto dal creditore [OSCURATO:PERSONA], revocando la confisca dei cespiti indicati in motivazione, senza estendere il contraddittorio all'Agenzia Nazionale, titolare dei • beni in ordine ai quali era stata proposta la domanda di riconoscimento del credito. Il terzo interessato, titolare del bene sul quale incide l'accertamento di diritti di credito, è legittimato ad intervenire nel procedimento, e deve essere avvisato - a pena di nullità - dell'udienza di trattazione. Pertanto, il mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, ha determinato una nullità assoluta. 2. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, previa integrazione del contraddittorio all'Agenzia ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il gio
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