CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 19284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 1750 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30324-2022 proposto da: A.N.S.A. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2897/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 2500/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.30324/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2025 Numero registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 che, con la sentenza n. 2897/2022, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado per difetto del necessario contraddittorio nei confronti dell’INPGI, dichiarando assorbito l’appello incidentale e rimettendo la causa al Tribunale; che avverso tale sentenza l’A.N.S.A. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione, con relativa accettazione per il controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 Numero registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025