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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14322/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11389-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 16584/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11389/2021 Numero sezionale 3307/2022 Numero di raccolta generale 14322/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.

2. Agenzia Entrate e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 615 c.pc. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale la ricorrente per tardività del ricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato non essendo esatta la valutazione di soccombenza virtuale che ha determinato la condanna alle spese

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale Ric. 2021 n. 11389 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11389/2021 Numero sezionale 3307/2022 Numero di raccolta generale 14322/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

4. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11389 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11389-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 16584/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11389/2021 Numero sezionale 3307/2022 Numero di raccolta generale 14322/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere. 2. Agenzia Entrate e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 615 c.pc. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale la ricorrente per tardività del ricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato non essendo esatta la valutazione di soccombenza virtuale che ha determinato la condanna alle spese 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale Ric. 2021 n. 11389 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11389/2021 Numero sezionale 3307/2022 Numero di raccolta generale 14322/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 4. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. 5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11389 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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