CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18707/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torno confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torino del 25/11/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come ribadito dalla Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraziDne di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). 2. Nel caso di specie, la sentenza di appello, a pag. 3, respinge l'analoga censura formulata, evidenziando che il quantitativo sequestrato (da cui erano ricavabili oltre 1000 dosi singole), il comportamento dell'imputato all'atto del controllo, il rinvenimento della somma di 240 euro in suo possesso, ostavano - in esito a una valutazione globale del fatto - alla riconduzione del fatto all'ipotesi lieve invocata. 3. Il ricorso, che per un verso non si confronta affatto in modo realmente critico con la motivazione addotta dalle due sentenze, e per altro reitera pedissequamente le censure proposte con l'atto di appello, è quindi inammissibile per genericità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versa-e in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis