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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23017/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2021 la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del giorno 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 18.000,00 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo di impugnazione deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui, pur essendo stato ritrovato stupefacente in misura inferiore ad una singola dose media, era stata ritenuta perfezionata la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990; con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha basato il suo convincimento in ordine alla consumazione del reato di cui all'imputazione con valutazione esente da vizi logici o giuridici sulla scorta della pluralità di indizi gravi e concordanti rappresentati dal ritrovamento di un bilancino di precisione recante tracce di stupefacente, materiale atto al confezionamento dello stesso, fogli recanti nomi e cifre nonché la somma di 3.360,00 C presso l'abitazione del Franceshini in contanti per i quali il prevenuto non ha fornito adeguata motivazione; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato allorché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore della loro concessione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2021 la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del giorno 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 18.000,00 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo di impugnazione deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui, pur essendo stato ritrovato stupefacente in misura inferiore ad una singola dose media, era stata ritenuta perfezionata la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990; con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha basato il suo convincimento in ordine alla consumazione del reato di cui all'imputazione con valutazione esente da vizi logici o giuridici sulla scorta della pluralità di indizi gravi e concordanti rappresentati dal ritrovamento di un bilancino di precisione recante tracce di stupefacente, materiale atto al confezionamento dello stesso, fogli recanti nomi e cifre nonché la somma di 3.360,00 C presso l'abitazione del Franceshini in contanti per i quali il prevenuto non ha fornito adeguata motivazione; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato allorché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore della loro concessione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere
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