CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43570/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto, invece, essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. anziché nella più grave fattispecie di cui al 640-ter cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pagg. 10-11 laddove, in particolare, la sentenza ha spiegato che "... in costanza delle operazioni ... i rispettivi device venivano modificati con l'introduzione di elementi ad essi estranei ... suscettibili di alterare il funzionamento dei sistemi di home banking ..."); nessJn dubbio, inoltre, che il delitto di frode informatica può concorrere con quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427 - 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi in esame, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una corretta ed analitica motivazione (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata) in cui la Corte d'appello ha sottolineato l'essenziale apporto fornito dai ricorrenti alla realizzazione del fatto certamente privo di attitudine ad essere inquadrato in una forma di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]