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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17730/2026

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troCareddu Virgilio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione di Roma n.10487/2025 depositata il 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Riguardo allo svolgimento del processo, dall’ordinanza impugnata perrevocazione risulta quanto segue:Numero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026«Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi alTribunale di Modena il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lo scioglimentodella comunione su un appartamento ad uso di civile abitazione sito inModena a seguito dell’apertura della successione del padre, SalvatoreCareddu, nonché la condanna del convenuto al pagamento della metàdelle spese sostenute per il compendio ereditario ed al rimborso dei fruttiderivanti dal possesso dei beni.

Si costituiva in giudizio il convenuto che,nel contestare la domanda di condanna al rimborso degli esborsi relativi almantenimento dell’immobile caduto in comunione, eccepiva la prescrizionedel diritto di credito relativo alle spese asseritamente sostenute dall’attoree, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione del bene.

Con separatoCareddu al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione perinadempimento del contratto di transazione del 28/11/1994 – con il qualeaveva rinunciato a far valere ogni diritto sull’immobile caduto insuccessione ed il fratello aveva rinunciato a chiedere i frutti derivanti dalgodimento del bene – oltre il risarcimento dei danni.

Si costituiva ilconvenuto, chiedendo il rigetto delle domande.

Le due cause venivanoriunite e decise dal Tribunale di Modena che, con sentenza n. 1660/2013,respingeva la domanda di usucapione, scioglieva la comunione ereditariasull’appartamento e procedeva alla formazione ed alla assegnazione di duedistinte porzioni ai condividenti.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] appello al fine di ottenere, previa richiesta di trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale e coeva sospensione del giudizio, lariforma della sentenza, nonché l’accoglimento, in via riconvenzionale, delladomanda di usucapione della quota dell’immobile di proprietà del fratello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inammissibilitàdell’impugnazione proposta e chiedendo, nel merito, il rigetto delladomanda con conseguente conferma della sentenza.

La Corte d’Appello diBologna, con sentenza n. 3087 del 14 dicembre 2018, nel rigettareNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’appello, confermava integralmente la sentenza gravata, condannandol’appellante al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il giudice disecondo grado, nel condividere le conclusioni del Tribunale, affermava cheai fini dell’usucapione non è sufficiente il solo possesso del bene ereditario,essendo necessario che il coerede ne abbia goduto in modo tale daevidenziare sia l’impossibilità di un godimento altrui sia l’inequivocavolontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, volontà nondesumibile dal semplice utilizzo ed amministrazione del bene ereditariononché dal pagamento delle imposte e delle spese di gestione. [OSCURATO:PERSONA] inoltre che dalla documentazione in atti non solo emergeva chetale prova non era stata offerta, ma anche che la sentenza n. 1229/2002del Tribunale di Modena – dalla quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avevaimpugnato la delibera condominiale deducendo l’omessa convocazione delcomproprietario [OSCURATO:PERSONA] – induceva ad escludere che l’appellanteavesse esercitato il possesso con l’animus di proprietario esclusivodell’immobile».Avverso quest’ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, sulla scorta di sette motivi.La Corte di cassazione, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanzan. 10487/2025 del 22.04.2025, ha rigettato il ricorso, condannando ilricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della predettasentenza, sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, [OSCURATO:PERSONA] halamentato «il reiterato travisamento dei fatti» realizzatosi mediante«l’omesso esame critico delle risultanze di cui la parte abbiaNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026esplicitamente dedotto la decisività», il che sarebbe avvenuto «a propositodel possesso delle chiavi, della locazione, della plurima interversione delpossesso e dell’impugnazione della delibera condominiale»; secondo laparte, «il principale errore di percezione in cui è incorsa la Corte diCassazione è l’aver ritenuto non accertato il possesso esclusivo di OvidioCareddu, laddove risulta dagli atti che costui era l’unica persona cheavesse le chiavi dell’appartamento e ne godesse in modo esclusivo» (cfr.:ricorso alle pag. 4 e 5).Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che, come già osservato in sede di legittimità (cfr.:Cass. n. 27800/2025), il quadro giurisprudenziale di riferimento è ilseguente:i) in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione,l'errore di fatto rilevante, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.20013/2024);ii) il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nonprevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione nél'errore di diritto, sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o divalutazione e, in particolare, è inammissibile il ricorso al rimedio previstodall'art. 391-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi normeNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta daerrata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzigiurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso diobliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsaapplicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata(riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. n. 29922/2011; in sensoconforme: Cass. n. 4584/2020);iii) fa da corollario il principio incontroverso secondo il quale l'errore difatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttivadell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere laquestione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggeriscal'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. n.3494/2013).2.

Nel caso concreto, con l’ordinanza impugnata, sulla scorta dei principidi diritto menzionati nella relativa motivazione, si è affermato che: -esistevano precedenti di legittimità, richiamati dalla Corte d’appello, «cheper la fattispecie in esame non richiedono un’interversio possessionis»(cfr.: pag. 17); - le condotte individuate dalla parte non apparivano «inalcun modo idonee a configurare quel possesso esclusivo necessario perassicurare l’usucapione del bene comune (locazione dell’appartamento,possesso delle chiavi, convocazione alle assemblee condominiali, azionerisarcitoria per danni cagionati dall’appartamento, per la cui legittimazionepassiva rileva anche la sola qualità di comproprietario, in quantocorresponsabile in solido)» (cfr.: pag. 17); - «il richiamo compiuto insentenza, circa il fatto che lo stesso ricorrente aveva invocato, in ungiudizio di impugnativa di una delibera condominiale, la necessità che allostesso prendesse parte anche il fratello, più che costituire la ratio chefonda la decisione di rigetto, è un’argomentazione spesa al fine diNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026corroborare la complessiva valutazione degli elementi di prova, ondericavare che lo stesso ricorrente aveva in realtà inteso ribadire lacontitolarità del bene in capo al fratello».Pertanto, nell’ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcun «omessoesame critico delle risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedottola decisività» né alcun travisamento dei fatti, ma semplicemente l’eserciziodi un’attività valutativa, sotto il profilo giuridico, congruamente motivata(ma ciò qui non rileva), circa l’inidoneità delle circostanze dedotte inquella sede dall’odierno ricorrente a determinare il maturarsidell’usucapione.Quanto, in particolare, alla pretesa falsità dell’asserzione relativa allaassenza o alla mancata dimostrazione del possesso esclusivo dell’immobileda parte dell’odierno ricorrente (cfr.: ricorso a pag. 12), deve rilevarsi chesi verte in tema di giudizio frutto di attività valutativa, sotto il profilogiuridico, dei dati fattuali dedotti (tanto che nello stesso ricorso, a pag.13, il possesso esclusivo viene indicato come «desumibile» dai «fatti»esposti), giudizio avente ad oggetto una questione controversa tra leparti, sicché essa non rientra nella nozione di travisamento del fatto.Ciò posto, deve, poi, osservarsi che ulteriori - asseriti - vizi lamentati inquesta sede, quali errori di diritto, ovvero il mancato esame di singoleargomentazioni del ricorrente, ovvero l’aver omesso di mettere «inrelazione il principio di diritto con i fatti di causa», ovvero «veri e proprierrori logici», ovvero «motivazione apparente», ovvero «petizione diprincipio», ovvero la pretesa contradditorietà della motivazione, ovverocitazioni di sentenze assertivamente avvenute «a sproposito», nonrientrano nel perimetro dell’art. 391-bis c.p.c., integrando gli estremidell’attività interpretativa e valutativa.In altre parole, non risulta che nella specie il Collegio abbia suppostol'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa, emergendo, al contrario, dallaNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026lettura dell’ordinanza impugnata che le circostanze indicate in questa sededal ricorrente sono state considerate e fatte oggetto di una valutazione,ancorché non condivisa dalla parte che la ritiene superficiale, di inidoneitàa determinare l’acquisto del bene per usucapione alla luce dei principi didiritto ivi ampiamente esposti.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione è inammissibile,in quanto esula dall’ambito di applicazione dell’art. 391-bis c.p.c.Non essendosi verificata, infine, la «eventualità di ius superveniens»,anche la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva «della predettaordinanza» è inammissibile ex art. 391-bis, ultimo comma, c.p.c.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente,dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alpagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio direvocazione, che liquida in euro 6.500,00 per compensi ed in euro 200,00per esborsi, oltre 15% per il rimborso delle spese generali ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte di parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCareddu Virgilio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione di Roma n.10487/2025 depositata il 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Riguardo allo svolgimento del processo, dall’ordinanza impugnata perrevocazione risulta quanto segue:Numero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026«Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi alTribunale di Modena il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lo scioglimentodella comunione su un appartamento ad uso di civile abitazione sito inModena a seguito dell’apertura della successione del padre, SalvatoreCareddu, nonché la condanna del convenuto al pagamento della metàdelle spese sostenute per il compendio ereditario ed al rimborso dei fruttiderivanti dal possesso dei beni. Si costituiva in giudizio il convenuto che,nel contestare la domanda di condanna al rimborso degli esborsi relativi almantenimento dell’immobile caduto in comunione, eccepiva la prescrizionedel diritto di credito relativo alle spese asseritamente sostenute dall’attoree, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione del bene. Con separatoCareddu al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione perinadempimento del contratto di transazione del 28/11/1994 – con il qualeaveva rinunciato a far valere ogni diritto sull’immobile caduto insuccessione ed il fratello aveva rinunciato a chiedere i frutti derivanti dalgodimento del bene – oltre il risarcimento dei danni. Si costituiva ilconvenuto, chiedendo il rigetto delle domande. Le due cause venivanoriunite e decise dal Tribunale di Modena che, con sentenza n. 1660/2013,respingeva la domanda di usucapione, scioglieva la comunione ereditariasull’appartamento e procedeva alla formazione ed alla assegnazione di duedistinte porzioni ai condividenti. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] appello al fine di ottenere, previa richiesta di trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale e coeva sospensione del giudizio, lariforma della sentenza, nonché l’accoglimento, in via riconvenzionale, delladomanda di usucapione della quota dell’immobile di proprietà del fratello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inammissibilitàdell’impugnazione proposta e chiedendo, nel merito, il rigetto delladomanda con conseguente conferma della sentenza. La Corte d’Appello diBologna, con sentenza n. 3087 del 14 dicembre 2018, nel rigettareNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’appello, confermava integralmente la sentenza gravata, condannandol’appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice disecondo grado, nel condividere le conclusioni del Tribunale, affermava cheai fini dell’usucapione non è sufficiente il solo possesso del bene ereditario,essendo necessario che il coerede ne abbia goduto in modo tale daevidenziare sia l’impossibilità di un godimento altrui sia l’inequivocavolontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, volontà nondesumibile dal semplice utilizzo ed amministrazione del bene ereditariononché dal pagamento delle imposte e delle spese di gestione. [OSCURATO:PERSONA] inoltre che dalla documentazione in atti non solo emergeva chetale prova non era stata offerta, ma anche che la sentenza n. 1229/2002del Tribunale di Modena – dalla quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avevaimpugnato la delibera condominiale deducendo l’omessa convocazione delcomproprietario [OSCURATO:PERSONA] – induceva ad escludere che l’appellanteavesse esercitato il possesso con l’animus di proprietario esclusivodell’immobile».Avverso quest’ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, sulla scorta di sette motivi.La Corte di cassazione, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanzan. 10487/2025 del 22.04.2025, ha rigettato il ricorso, condannando ilricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della predettasentenza, sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, [OSCURATO:PERSONA] halamentato «il reiterato travisamento dei fatti» realizzatosi mediante«l’omesso esame critico delle risultanze di cui la parte abbiaNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026esplicitamente dedotto la decisività», il che sarebbe avvenuto «a propositodel possesso delle chiavi, della locazione, della plurima interversione delpossesso e dell’impugnazione della delibera condominiale»; secondo laparte, «il principale errore di percezione in cui è incorsa la Corte diCassazione è l’aver ritenuto non accertato il possesso esclusivo di OvidioCareddu, laddove risulta dagli atti che costui era l’unica persona cheavesse le chiavi dell’appartamento e ne godesse in modo esclusivo» (cfr.:ricorso alle pag. 4 e 5).Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che, come già osservato in sede di legittimità (cfr.:Cass. n. 27800/2025), il quadro giurisprudenziale di riferimento è ilseguente:i) in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione,l'errore di fatto rilevante, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., n.20013/2024);ii) il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nonprevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione nél'errore di diritto, sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o divalutazione e, in particolare, è inammissibile il ricorso al rimedio previstodall'art. 391-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi normeNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta daerrata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzigiurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso diobliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsaapplicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata(riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. n. 29922/2011; in sensoconforme: Cass. n. 4584/2020);iii) fa da corollario il principio incontroverso secondo il quale l'errore difatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttivadell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere laquestione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggeriscal'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. n.3494/2013).2. Nel caso concreto, con l’ordinanza impugnata, sulla scorta dei principidi diritto menzionati nella relativa motivazione, si è affermato che: -esistevano precedenti di legittimità, richiamati dalla Corte d’appello, «cheper la fattispecie in esame non richiedono un’interversio possessionis»(cfr.: pag. 17); - le condotte individuate dalla parte non apparivano «inalcun modo idonee a configurare quel possesso esclusivo necessario perassicurare l’usucapione del bene comune (locazione dell’appartamento,possesso delle chiavi, convocazione alle assemblee condominiali, azionerisarcitoria per danni cagionati dall’appartamento, per la cui legittimazionepassiva rileva anche la sola qualità di comproprietario, in quantocorresponsabile in solido)» (cfr.: pag. 17); - «il richiamo compiuto insentenza, circa il fatto che lo stesso ricorrente aveva invocato, in ungiudizio di impugnativa di una delibera condominiale, la necessità che allostesso prendesse parte anche il fratello, più che costituire la ratio chefonda la decisione di rigetto, è un’argomentazione spesa al fine diNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026corroborare la complessiva valutazione degli elementi di prova, ondericavare che lo stesso ricorrente aveva in realtà inteso ribadire lacontitolarità del bene in capo al fratello».Pertanto, nell’ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcun «omessoesame critico delle risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedottola decisività» né alcun travisamento dei fatti, ma semplicemente l’eserciziodi un’attività valutativa, sotto il profilo giuridico, congruamente motivata(ma ciò qui non rileva), circa l’inidoneità delle circostanze dedotte inquella sede dall’odierno ricorrente a determinare il maturarsidell’usucapione.Quanto, in particolare, alla pretesa falsità dell’asserzione relativa allaassenza o alla mancata dimostrazione del possesso esclusivo dell’immobileda parte dell’odierno ricorrente (cfr.: ricorso a pag. 12), deve rilevarsi chesi verte in tema di giudizio frutto di attività valutativa, sotto il profilogiuridico, dei dati fattuali dedotti (tanto che nello stesso ricorso, a pag.13, il possesso esclusivo viene indicato come «desumibile» dai «fatti»esposti), giudizio avente ad oggetto una questione controversa tra leparti, sicché essa non rientra nella nozione di travisamento del fatto.Ciò posto, deve, poi, osservarsi che ulteriori - asseriti - vizi lamentati inquesta sede, quali errori di diritto, ovvero il mancato esame di singoleargomentazioni del ricorrente, ovvero l’aver omesso di mettere «inrelazione il principio di diritto con i fatti di causa», ovvero «veri e proprierrori logici», ovvero «motivazione apparente», ovvero «petizione diprincipio», ovvero la pretesa contradditorietà della motivazione, ovverocitazioni di sentenze assertivamente avvenute «a sproposito», nonrientrano nel perimetro dell’art. 391-bis c.p.c., integrando gli estremidell’attività interpretativa e valutativa.In altre parole, non risulta che nella specie il Collegio abbia suppostol'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente esclusoo accertato alla stregua degli atti di causa, emergendo, al contrario, dallaNumero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026lettura dell’ordinanza impugnata che le circostanze indicate in questa sededal ricorrente sono state considerate e fatte oggetto di una valutazione,ancorché non condivisa dalla parte che la ritiene superficiale, di inidoneitàa determinare l’acquisto del bene per usucapione alla luce dei principi didiritto ivi ampiamente esposti.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione è inammissibile,in quanto esula dall’ambito di applicazione dell’art. 391-bis c.p.c.Non essendosi verificata, infine, la «eventualità di ius superveniens»,anche la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva «della predettaordinanza» è inammissibile ex art. 391-bis, ultimo comma, c.p.c.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente,dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alpagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio direvocazione, che liquida in euro 6.500,00 per compensi ed in euro 200,00per esborsi, oltre 15% per il rimborso delle spese generali ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte di parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 23087/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 17730/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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