CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 agosto 2017
Cassazione n. 35955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8432/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1732/2017 depositata il28/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di titolari delle omonime imprese e di direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai gravi vizi cagionati in seguito ai lavori svolti nell’immobile. I convenuti si costituirono per resistere alla domanda ed eccepirono la decadenza dalla garanzia per i vizi. Il Tribunale di Rovigo accolse l’eccezione di decadenza in quanto “gli attori non erano stati in grado di provare il rispetto del termine di decadenza di un anno, di cui all’ultimo comma dell’art.1669 c.c., tenuto conto che le opere erano terminate nell’ottobre 2006”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello e dedussero di aver avuto conoscenza dei vizi nell’aprile 2011, all’esito della perizia svolta sull’immobile e di aver notificato l’atto di citazione nel giugno 2011, entro l’anno dalla denuncia. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28.8.2017, rigettò l’appello. La Corte di merito, esaminato il contenuto della missiva del 18.6.2010, accertò che i difetti erano ben visibili e già rilevati nel corso dell’ispezione del 26.3.2010 in presenza dei tecnici e delle parti. In tale occasione, oltre all’identificazione dei vizi, era anche chiara la loro riferibilità ai convenuti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività per essere stato notificato via pec l’ultimo giorno utile oltre le h.21.00, ragione per la quale sarebbe riferibile al giorno successivo, ex art.16 septies del DL 179/2012, quando i termini per impugnare sarebbero già decorsi. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 09/04/2019, n.75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.16 septies del DL 18.10.2012, n.179 convertito nella L. 221/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto, nella prima parte del censuratodell’art.16 septies del DL 18.10.2012, n.179, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica; il che giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica — effettuabile dal mittente fino alle ore 24, senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna — è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art.155 c.p.c.computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. L'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche è, del resto, recepita espressamente dall'art.3 bis , comma 3 L. 21.1.1994, n.53. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione tale da risultare apparente ed incomprensibile; la corte di merito, pur non avendo condiviso le motivazioni del Tribunale- che aveva accolto l’eccezione di decadenza in quanto gli attori non avevano dimostrato l’epoca della scoperta dei vizi – avrebbe confermato la sentenza di primo grado, pur avendo individuato in maniera precisa e circostanziata il momento della scoperta dei vizi. Afferma il ricorrente che, anche facendo retroagire la conoscenza dei vizi alla data del sopralluogo, eseguito con i tecnici il 26.3.2010, la denuncia sarebbe stata tempestivamente effettuata in data 30.6.2010 e l’esercizio dell’azione sarebbe stata altresì esercitata in data 22.6.2011, con la notifica dell’atto di citazione. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, conriferimento alla scoperta dei vizi. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. La nullità della sentenza è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ( Cass. N. 20112 del 2009). A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12, è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza ma resta il controllo sull'esistenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi quindi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’iter logico seguito dalla Corte d’appello, che ha accertato la decadenza dell’azione ex art.1669 c.c., con riferimento all’epoca della conoscenza dei vizi e della riconducibilità all’appaltatore, sulla base del contenutodella denuncia del 18.6.2010, cui è seguita la citazione notificata il 22.6.2011. Tale accertamento svolto dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, ove non è consentito un riesame nel merito. Non sussiste nemmeno l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in quanto il fatto storico della conoscenza dei vizi è stato esaminato sicchè il ricorso si limita ad una contestazione di fatto avente ad oggetto l’accertamento compiuto dal giudice di merito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4300,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se do