CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 26470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena, è proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Prima, n. 4053/22, del 20 dicembre 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per il medesimo presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 18 maggio 2021, che aveva respinto l'istanza avanzata dal nominato condannato volta ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova ai [OSCURATO:PERSONA] o la detenzione domiciliare. 2. L'impugnativa è affidata a tre motivi - enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto richiesto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - che si fanno carico di rilevare gli errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la Corte di Cassazione. 2.1. Con il primo ed il terzo motivo si deduce il travisamento della doglianza sollevata con il secondo motivo dell'originario ricorso per cassazione, posto che con esso il ricorrente aveva eccepito la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, derivata dall'omessa notifica dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza all'avvocato che, in limine litis, risultava l'unico difensore di fiducia dell'interessato, ossia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; di contro, il Collegio decidente l'aveva interpretata nel senso che il ricorrente avesse lamentato soltanto il mancato rispetto dei termini per la notifica. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento delle evidenze processuali, non essendo corrispondente al vero che il ricorrente non avesse documentato di avere presentato istanza subordinata di sostituzione della misura dell'affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare, dal momento che la formulazione della detta richiesta risultava dal verbale di udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza. 3. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 19 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv. 279413). 2. Il riportato principio di diritto è in linea con il dictum delle Sezioni Unite Nunziata (sentenza n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 17/03/2017, Rv. 269789), secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, invece, non incide sulla condanna, ma, pur avendo come presupposto il giudicato, si risolve in una decisione che attiene a modalità esecutive della pena. 3. Al lume di tali indicazioni ermeneutiche, è di tutta evidenza come la procedura di correzione dell'errore di fatto non sia applicabile nel caso al vaglio, posto che la decisione della Cassazione non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva una decisione sulla richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, che, anzi, presuppone la certezza del trattamento sanzionatorio applicato. 4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. tu < Z c