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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13975/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2938/2021 depositata il 06/04/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 28442/2021Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 13975/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2938/2021 depositata il 06/04/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 28442/2021Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 13975/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026.Il consigliere delegato