CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 25080/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Rel.- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9929/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi, n. 49; –ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CORTE DICASSAZIONE–intimati – [OSCURATO:PERSONA] – Sospensione esecuzione sentenza avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 99/2024, depositata il 27/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’ acco glimento della richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata e del primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo; udito per la ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere la richiesta di sospensione della decisione impugnata ed il primo motivo di ricorso, dichiarando estinto per prescrizione il capo 2) dell’incolpazione , e di rigettare il ricorso nel resto, con le conseguenze di legge. Rilevato che: L’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 99 del 2024 del CNF che , in accoglimento solo parziale del gravame proposto dal la stessa ricorrente, ha ridotto la sanzione inflitta a quest’ultima alla sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di un anno; contro la sentenza del CNF sono stati dedotti due motivi di ricorso e, contestualmente, la ricorrent e ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato , invocando il pericolo nel ritardo. Considerato che: a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012 è dedotto il pericolo di un graveed irreparabile pregiudizio; non apparendo prima facie infondato il ricorso, è opportuno sospendere, nelle more della pubblicazione della sentenza di questa Corte, l’esecuzione del provvedimento i mpugnat o , per evitare che possaarrecare danni irreparabili alla ricorrente;atteso il parere favorevole alla sospensione espresso d a l Pubblico Ministerosia nella memoria scritta che nella discussione svoltasi in udienza; P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di c