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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10500/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di continuazione tra una pluralità di reati avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentato personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa circondariale di Opera; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che il ricorso è pertanto inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di continuazione tra una pluralità di reati avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentato personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa circondariale di Opera; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che il ricorso è pertanto inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris