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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30148/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24071/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 7 luglio 2022 e la sentenza del Tribunale di Roma 20 maggio 2020 n. 7410; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina– Rinuncia –Potere della Corte sulle spese – Esegesi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c.

N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 20 maggio 2020 n. 7410 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con ordinanza 7 luglio 2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bisc.p.c..

4. Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono stat e impugnateper cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio haresistito con un controricorso.

N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

6. Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 10.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmente competente ratione materiae. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorsocon atto ritualmente depositato.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Sulle spese.

La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima della camera di consiglio.

La rinuncia dunquenon ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva a questo punto che trova applicazione il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., a mente del quale, nell’ipotesi in cui –come nella specie - la rinuncia non risulti accettata, la Corte di Cassazione, quale che sia la forma in cui provvede, puòprovvedere sulle spese.

Tale specifica formulazione usata dal legislatore, ad avviso del Collegio, assegna alla norma il significato di attribuire alla Corte un potere di statuizione sulle spese del tutto particolare, che la sottrae alla necessità di osservare come regola i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali dagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sulla regola cardine, quella della soccombenza e sulle sue possibili deroghe, emergenti da entrambe le norme.

Nell’esercizio del potere di cui al secondo comma il “può” appare, infatti, implicare un potere della Corte di cui non vengono indicati espressamente eventuali limiti e che spetta alla Corte, in conseguenza, esercitare, sebbene spiegando, in ossequio al dovere costituzionale di motivazione, il contenuto che al suo esercizio ritiene di dare.

Tale potere incontra come unico limite, per evidenti ragioni di coerenza, ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia parte ricorrente abbandona la N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 pretesa esercitata con l’impugnazione e dunque sottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenza della controparte tramite la decisione, l’impossibilità di far gravare il costo dell’attività processuale svolta sulla controparte.

La ricerca dei diversi contenuti che il potere della Corte ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. a questo punto deve avvenire in coerenza con quanto emerge dal quarto comma dello stesso art. 391 c.p.c., là dove assegna solo all’atteggiamento della controparte di accettazione della rinuncia assegna il valore di escludere che la Corte debba pronunciare sulle spese, così implicando solo ad essa il valore di escludere il rilievo della sopportazione delle spese processuali della parte convenuta.

Se, dunque, il quarto comma, letto a contrario, assegna alla mancata accettazione della parte convenuta davanti alla Corte il valore di non escludere che si debba tenere conto della sopportazione da parte sua delle spese, il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., quanto alla posizione della pare resistente, risulta necessariamente riempitodi contenuto quanto al “può”, nel senso che la Corte ha il potere o di addebitare le spese sostenute dal resistentein tutto od in parte al ricorrente rinunciante o di aste nersi dal farlo in tutto od in parte tramite compensazione totale o parziale.

Queste sono le implicazioni del “può”.

Nella specie il Collegio, esercitando il poteredi cui al citato secondo comma nei sensi indicati, ritiene che la rinuncia al ricorso, essendosi verificata tre giorni prima dell’odierna camera di consiglio,non giustifichi la compensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., che altrimenti, se la rinuncia non vi fosse stata si sarebbe dovuto esercitare (ferma restando l’esclusione della soggezione al raddoppio del contributo unificato, che discende dalla legge).

2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia (ex multis, Sez. N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 ) ; princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

2.3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.

2.4. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da Saverio marena) si concluse nel 1988, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasette anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 88.441,93 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1988 pari a 2,593); b) euro 123.882,54a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione).

N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 88.441,93 di rivalutazione, più euro 123.882,54di interessi, ovvero euro 267.843,57.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.

2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 17°, e quindi di un ulteriore 70%, e così complessivamentedel 340%.

Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 34 0% ) , ovvero euro 18.088,4, che vanno compensati per tre quarti.

Il rimanente quarto (euro 4.522) va posto a carico dei ricorrenti in solido.

3. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce della condotta processuale dei ricorrenti.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridel rimanente quarto delle spese del presente giudizio N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 di legittimità, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24071/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 7 luglio 2022 e la sentenza del Tribunale di Roma 20 maggio 2020 n. 7410; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina– Rinuncia –Potere della Corte sulle spese – Esegesi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 20 maggio 2020 n. 7410 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con ordinanza 7 luglio 2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bisc.p.c.. 4. Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono stat e impugnateper cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio haresistito con un controricorso. N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 6. Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 10.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmente competente ratione materiae. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorsocon atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Sulle spese. La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima della camera di consiglio. La rinuncia dunquenon ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva a questo punto che trova applicazione il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., a mente del quale, nell’ipotesi in cui –come nella specie - la rinuncia non risulti accettata, la Corte di Cassazione, quale che sia la forma in cui provvede, puòprovvedere sulle spese. Tale specifica formulazione usata dal legislatore, ad avviso del Collegio, assegna alla norma il significato di attribuire alla Corte un potere di statuizione sulle spese del tutto particolare, che la sottrae alla necessità di osservare come regola i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali dagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sulla regola cardine, quella della soccombenza e sulle sue possibili deroghe, emergenti da entrambe le norme. Nell’esercizio del potere di cui al secondo comma il “può” appare, infatti, implicare un potere della Corte di cui non vengono indicati espressamente eventuali limiti e che spetta alla Corte, in conseguenza, esercitare, sebbene spiegando, in ossequio al dovere costituzionale di motivazione, il contenuto che al suo esercizio ritiene di dare. Tale potere incontra come unico limite, per evidenti ragioni di coerenza, ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia parte ricorrente abbandona la N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 pretesa esercitata con l’impugnazione e dunque sottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenza della controparte tramite la decisione, l’impossibilità di far gravare il costo dell’attività processuale svolta sulla controparte. La ricerca dei diversi contenuti che il potere della Corte ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. a questo punto deve avvenire in coerenza con quanto emerge dal quarto comma dello stesso art. 391 c.p.c., là dove assegna solo all’atteggiamento della controparte di accettazione della rinuncia assegna il valore di escludere che la Corte debba pronunciare sulle spese, così implicando solo ad essa il valore di escludere il rilievo della sopportazione delle spese processuali della parte convenuta. Se, dunque, il quarto comma, letto a contrario, assegna alla mancata accettazione della parte convenuta davanti alla Corte il valore di non escludere che si debba tenere conto della sopportazione da parte sua delle spese, il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., quanto alla posizione della pare resistente, risulta necessariamente riempitodi contenuto quanto al “può”, nel senso che la Corte ha il potere o di addebitare le spese sostenute dal resistentein tutto od in parte al ricorrente rinunciante o di aste nersi dal farlo in tutto od in parte tramite compensazione totale o parziale. Queste sono le implicazioni del “può”. Nella specie il Collegio, esercitando il poteredi cui al citato secondo comma nei sensi indicati, ritiene che la rinuncia al ricorso, essendosi verificata tre giorni prima dell’odierna camera di consiglio,non giustifichi la compensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., che altrimenti, se la rinuncia non vi fosse stata si sarebbe dovuto esercitare (ferma restando l’esclusione della soggezione al raddoppio del contributo unificato, che discende dalla legge). 2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia (ex multis, Sez. N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 ) ; princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 2.3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 2.4. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da Saverio marena) si concluse nel 1988, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasette anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 88.441,93 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1988 pari a 2,593); b) euro 123.882,54a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 88.441,93 di rivalutazione, più euro 123.882,54di interessi, ovvero euro 267.843,57. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro. 2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 17°, e quindi di un ulteriore 70%, e così complessivamentedel 340%. Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 34 0% ) , ovvero euro 18.088,4, che vanno compensati per tre quarti. Il rimanente quarto (euro 4.522) va posto a carico dei ricorrenti in solido. 3. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce della condotta processuale dei ricorrenti. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridel rimanente quarto delle spese del presente giudizio N.R.G.: 24071/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 di legittimità, che
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