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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17795/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 19.6.2014, era stata condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere al fine di procurarsi un ingiusto profitto, o comunque di recare pregiudizio in danno dei creditori, omesso la tenuta delle scritture contabili, nonché la redazione e presentazione dei bilanci, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Bucci, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale completamente omesso di dare risposta alle censure proposte con l'atto di appello- come ad esempio quella relativa all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta- limitandosi a richiamare sinteticamente la sentenza di primo grado; in relazione alle censure prospettate nell'atto di appello; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in merito alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato; invero, l'imputata pur avendo censurato la sentenza di primo grado circa la prova della consapevolezza dello stato delle scritture e della volontà di pregiudizio dei creditori, non ha ricevuto risposta su tali doglianze.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento per quanto si dirà.

1. Ed invero, la sentenza di primo grado, integralmente richiamata da quella di appello, fonda la responsabilità dell'imputata sulla base dei seguenti elementi: -l'imputata, con verbale di assemblea del 02/03/2011, si rendeva cessionaria della quota sociale dell'allora amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], divenendo ella amministratrice della società; -a seguito del fallimento dichiarato in data 19 giugno 2014 il curatore evidenziava che non era stato possibile dare valore al patrimonio aziendale in quanto dopo il 2009 non erano stati depositati i bilanci, non erano state rinvenute le scritture contabili,non era stata consegnata alcuna documentazione contabile e ntaveva impedito la ricostruzione delle vicende societarie, l'accertamento e il recupero dei crediti, il reperimento di eventuali beni strumentali o le liquidità e la ricostruzione delle cause del dissesto fina nziario; -l'imputata in sede di audizione al curatore aveva dichiarato di essere solo formalmente amministratrice della società, in quanto tale compito era svolto di fatto da [OSCURATO:PERSONA] suo convivente; quest'ultimo confermava tali dichiarazioni evidenziando di essere stato socio occulto della società fallita, in quanto incompatibile ad assumere il ruolo formale di amministratore, posto che rivestiva tale ruolo nella società [OSCURATO:SOCIETA]. concorrente della società fallita; il Samele, inoltre, si assumeva la responsabilità del dissesto finanziario della società fallita, legato a proprie scelte gestionali ed amministrative; -la responsabilità per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale oggetto di contestazione era, comunque, da attribuite alla Bucci, amministratrice formale della società e convivente del Samele, pur dovendosi ritenere una cd.

"testa di legno", a tale conclusione pervenendosi in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; -nella fattispecie in esame doveva essere esclusa l'ipotesi della bancarotta semplice, essendo incompatibile la vicenda oggetto di giudizio con un'ipotesi di trascuratezza colposa dell'amministratrice.

1.1. A fronte di tale motivazionale la Bucci, dopo aver richiamato con l'atto di appello le dichiarazioni da lei rese al curatore -tra cui quelle di essere a conoscenza solo della sede della società fallita e dell'attività tessile dalla stessa svolta- e le dichiarazioni "confessorie" rese dal Samele, amministratore di fatto ed esclusivo gestore della società fallita, in grado di fornire al curatore ogni risposta sulla concreta gestione della società, ha dedotto, tra l'altro, che: -il mero rapporto di convivenza messo in risalto dal primo giudice non può dar conto della sua responsabilità; -non risulta argomentato compiutamente il dolo specifico; -la responsabilità dell'amministratore prestanome in tema di bancarotta richiede di fatto la dimostrazione della consapevolezza dello stato delle scritture.

A fronte delle specifiche deduzioni svolte dalla Bucci, la Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza del primo giudice, sul presupposto che appare ragionevole ritenere che l'imputata, in virtù della totale assenza della documentazione contabile e del rapporto di convivenza con l'amministratore di fatto fosse consapevole non solo della totale assenza della documentazione contabile, ma altresì dello stato di decozione dell'attività aziendale e che da ciò potesse derivarne effettivo pregiudizio per i creditori.

1.2. Tale motivazione all'evidenza si traduce in una omessa motivazione ovvero in una motivazione apparente a fronte delle censure svolte dall'imputata in merito alla responsabilità dell'amministratore cd.

"testa di legno", quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale oggetto di contestazione.2.Invero, a fronte di una imputazione, secondo cui, da un lato, l'imputata avrebbe omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, o comunque di recare pregiudizio in danno dei creditori, e dall'altro non avrebbe reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, vi è che l'articolo 216 n. 2

I. fall. prevede due condotte alternative e non cumulative.

Il primo giudice, in motivazione, pur facendo riferimento alla omessa tenuta delle scritture contabili con omessa redazione dei bilanci fa poi riferimento al fatto che l'imputata non avrebbe reso possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 3.0rbene, con riguardo alla omessa tenuta fraudolenta delle scritture contabili, più volte questa Corte ha evidenziato come la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettibrgani(Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904;Sez. 5, n. 26379 del 05/ 3/2019, Rv. 26650).

Per la prima ipotesi, invece, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Applicati tali principi all'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale postq in essere dall'amministratore di diritto cd.

"testa di legno", se è pur vero che l'amministratore formale risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta "testa di legno"), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, (Sez. 5 , n. 642 del 30/10/2013 Rv. 257950 Demajo), tuttavia deve comunque essere fornita la dimostrazione che l'amministratore abbia effettiva consapevolezza della omessa tenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori.

Tale consapevolezza non può essere ancorata alla mancata consegna o reperimento della documentazione contabile- integrante l'elemento materiale del reato- ovvero al rapporto di convivenza con l'amministratore di fatto- che può rilevare come mero elemento di supporto rispetto alla coscienza delle vicende societarie.

In tale specifico contesto doveva essere valutata anche la deduzione sviluppata in appello circa la ricorrenza nella fattispecie in esame della meno grave ipotesi della bancarotta semplice documentale.

CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE P E N ,"` [OSCURATO:PERSONA]- 4 MA% 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Restano assorbite nella nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio tutte le ulteriori questioni poste dall'imputata, nonchè quella della determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa ex art. 216 u.-c.

L.Fall.

Infatti, alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, dovrà essere esaminato di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure, in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale (cfr. sent. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 e Sez.Un. n. 28910 de128/02/2019,Rv. 276286).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso il 15.3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 19.6.2014, era stata condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere al fine di procurarsi un ingiusto profitto, o comunque di recare pregiudizio in danno dei creditori, omesso la tenuta delle scritture contabili, nonché la redazione e presentazione dei bilanci, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Bucci, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale completamente omesso di dare risposta alle censure proposte con l'atto di appello- come ad esempio quella relativa all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta- limitandosi a richiamare sinteticamente la sentenza di primo grado; in relazione alle censure prospettate nell'atto di appello; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in merito alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato; invero, l'imputata pur avendo censurato la sentenza di primo grado circa la prova della consapevolezza dello stato delle scritture e della volontà di pregiudizio dei creditori, non ha ricevuto risposta su tali doglianze. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento per quanto si dirà. 1. Ed invero, la sentenza di primo grado, integralmente richiamata da quella di appello, fonda la responsabilità dell'imputata sulla base dei seguenti elementi: -l'imputata, con verbale di assemblea del 02/03/2011, si rendeva cessionaria della quota sociale dell'allora amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], divenendo ella amministratrice della società; -a seguito del fallimento dichiarato in data 19 giugno 2014 il curatore evidenziava che non era stato possibile dare valore al patrimonio aziendale in quanto dopo il 2009 non erano stati depositati i bilanci, non erano state rinvenute le scritture contabili,non era stata consegnata alcuna documentazione contabile e ntaveva impedito la ricostruzione delle vicende societarie, l'accertamento e il recupero dei crediti, il reperimento di eventuali beni strumentali o le liquidità e la ricostruzione delle cause del dissesto fina nziario; -l'imputata in sede di audizione al curatore aveva dichiarato di essere solo formalmente amministratrice della società, in quanto tale compito era svolto di fatto da [OSCURATO:PERSONA] suo convivente; quest'ultimo confermava tali dichiarazioni evidenziando di essere stato socio occulto della società fallita, in quanto incompatibile ad assumere il ruolo formale di amministratore, posto che rivestiva tale ruolo nella società [OSCURATO:SOCIETA]. concorrente della società fallita; il Samele, inoltre, si assumeva la responsabilità del dissesto finanziario della società fallita, legato a proprie scelte gestionali ed amministrative; -la responsabilità per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale oggetto di contestazione era, comunque, da attribuite alla Bucci, amministratrice formale della società e convivente del Samele, pur dovendosi ritenere una cd. "testa di legno", a tale conclusione pervenendosi in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; -nella fattispecie in esame doveva essere esclusa l'ipotesi della bancarotta semplice, essendo incompatibile la vicenda oggetto di giudizio con un'ipotesi di trascuratezza colposa dell'amministratrice. 1.1. A fronte di tale motivazionale la Bucci, dopo aver richiamato con l'atto di appello le dichiarazioni da lei rese al curatore -tra cui quelle di essere a conoscenza solo della sede della società fallita e dell'attività tessile dalla stessa svolta- e le dichiarazioni "confessorie" rese dal Samele, amministratore di fatto ed esclusivo gestore della società fallita, in grado di fornire al curatore ogni risposta sulla concreta gestione della società, ha dedotto, tra l'altro, che: -il mero rapporto di convivenza messo in risalto dal primo giudice non può dar conto della sua responsabilità; -non risulta argomentato compiutamente il dolo specifico; -la responsabilità dell'amministratore prestanome in tema di bancarotta richiede di fatto la dimostrazione della consapevolezza dello stato delle scritture. A fronte delle specifiche deduzioni svolte dalla Bucci, la Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza del primo giudice, sul presupposto che appare ragionevole ritenere che l'imputata, in virtù della totale assenza della documentazione contabile e del rapporto di convivenza con l'amministratore di fatto fosse consapevole non solo della totale assenza della documentazione contabile, ma altresì dello stato di decozione dell'attività aziendale e che da ciò potesse derivarne effettivo pregiudizio per i creditori. 1.2. Tale motivazione all'evidenza si traduce in una omessa motivazione ovvero in una motivazione apparente a fronte delle censure svolte dall'imputata in merito alla responsabilità dell'amministratore cd. "testa di legno", quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale oggetto di contestazione.2.Invero, a fronte di una imputazione, secondo cui, da un lato, l'imputata avrebbe omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, o comunque di recare pregiudizio in danno dei creditori, e dall'altro non avrebbe reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, vi è che l'articolo 216 n. 2 I. fall. prevede due condotte alternative e non cumulative. Il primo giudice, in motivazione, pur facendo riferimento alla omessa tenuta delle scritture contabili con omessa redazione dei bilanci fa poi riferimento al fatto che l'imputata non avrebbe reso possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 3.0rbene, con riguardo alla omessa tenuta fraudolenta delle scritture contabili, più volte questa Corte ha evidenziato come la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettibrgani(Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904;Sez. 5, n. 26379 del 05/ 3/2019, Rv. 26650). Per la prima ipotesi, invece, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Applicati tali principi all'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale postq in essere dall'amministratore di diritto cd. "testa di legno", se è pur vero che l'amministratore formale risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta "testa di legno"), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, (Sez. 5 , n. 642 del 30/10/2013 Rv. 257950 Demajo), tuttavia deve comunque essere fornita la dimostrazione che l'amministratore abbia effettiva consapevolezza della omessa tenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori. Tale consapevolezza non può essere ancorata alla mancata consegna o reperimento della documentazione contabile- integrante l'elemento materiale del reato- ovvero al rapporto di convivenza con l'amministratore di fatto- che può rilevare come mero elemento di supporto rispetto alla coscienza delle vicende societarie. In tale specifico contesto doveva essere valutata anche la deduzione sviluppata in appello circa la ricorrenza nella fattispecie in esame della meno grave ipotesi della bancarotta semplice documentale. CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE P E N ,"` [OSCURATO:PERSONA]- 4 MA% 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Restano assorbite nella nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio tutte le ulteriori questioni poste dall'imputata, nonchè quella della determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa ex art. 216 u.-c. L.Fall. Infatti, alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, dovrà essere esaminato di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure, in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale (cfr. sent. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 e Sez.Un. n. 28910 de128/02/2019,Rv. 276286). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso il 15.3.