CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 15421/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13893/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI,5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] E n. 31/2023depositata il 23/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Nel 2016 la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. agì in giudizio, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasportiper sentirlo condannare alla corresponsione del residuo risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa, per il cui evento agli alluvionati, tra cui la società ricorrente, erano stati erogatiindennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. 2. - Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. 3. - Il TRAP respinse la domanda, ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3° co., c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell' ing. Mattiolo (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di parte civile da parte dei ricorrenti e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la lettera di messa in mora del marzo 2015. 4. - Il TSAP, con la sentenza n. 31 del 2023 qui impugnata, ha rigettato il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che le censure non cogliessero nel segno; e ciò in quanto il termine decennale di prescrizione (da applicare nella specie in base al termine previsto per il reato di inondazione colposa alla data dei fatti), la cui decorrenza iniziale era stata correttamente collocata dal primo giudice alla data del rinvio a giudizio dell’ing. Mattiolo, risalente al 21 dicembre 2000, era ampiamente decorso quando fu inviato l’atto di messa in mora, ovvero nel marzo 2015. 5. –La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto un motivo di ricorso per cassazioneillustrato da memoria cui resiste, con controricorso, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. 6. -Con proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380 - bis c.p.c. (novellato), la Prima Presidente ha rilevato che il ricorso era da ritenersi infondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte e che, quindi, avrebbe potuto essere definito nelle forme previste dal menzionato articolo. 7. - Il difensore della ricorrente, munitosi di altra procura speciale (in conformità al disposto del comma secondo del citato art. 380-bis c.p.c.), ha chiesto che il ricorso venga esaminato e deciso. 8. –Il ricorso è stato avviato alla discussione in adunanza camerale dinanzi a queste Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La ricorrente formula un solo motivo di ricorso , col quale denuncia la falsa applicazionedell’art. 2935 cc. Deduce che il TSAP, nella sentenza gravata, avrebbe erroneamente ritenuto di far decorrere il dies a quo per il calcolo del termine decennale di prescrizione dal giorno del rinvio a giudizio dell’Ing. Mattiolo, avvenuto il 21 dicembre 2000, anziché dal 25 febbraio 2009, al termine dell'iter processuale. Il TSAP, quindi, sarebbe incorso in falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per aver ritenuto che la notizia del rinvio a giudizio dell’ing. Mattiolo fosse di per sé elemento sufficiente ad ingenerare nei danneggiati la consapevolezza circa il nesso di causalità tra l’esondazione del fiume Tronto e i difetti di progettazione e manutenzione a carico del funzionario del Ministero. Secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, l'informazione sulla apertura del processo penale di per sé non poteva determinare nessuna effettiva conoscenza o conoscibilità,in quel momento, de lla reale sussistenza di un nesso eziologico tra fatto e danno, peraltro difficoltosamente accertato attraverso un processo passato attraverso una cassazione con rinvio. Sostiene la ricorrente, dunque, che se si confermasse l’ancoraggio della decorrenza iniziale del termine di prescrizione al rinvio a giudizio dell’autore dell’errore di progettazione, si verrebbe a pretendere dal danneggiato non l’ordinaria diligenza, ma una speciale e superiore perizia nell’individuare il nesso causale, che si colloca fuori dai parametri della diligenza stessa, perché richiedibile solo ai maggiori esperti del campo. Conclusivamente, ritiene la ricorrente che debba ritenersi decorrente, in questo caso, il termine di prescrizione solo all’esito della definizione del processo penale, con conseguente tempestività della lettera di messa in mora inviata nel marzo 2015. 2. - Occorre, in via pregiudiziale, dare atto che – conformemente al disposto del comma secondo del nuovo art. 380-bis c.p.c. –l’istanza di decisione del ricorso è stata proposta tempestivamente e che, per la sua presentazione, il difensore della ricorrente si è ritualmente munito di una nuova procura speciale. 3. - Bisogna, inoltre, rilevare, ancora in via preliminare, che la produzione del parere “pro veritate” allegato al ricorso (le cui considerazioni sono state ampiamente trasfuse all’interno del ricorso stesso e fatte proprie in tal modo dalla ricorrente), redatto dal prof. Fabrizio di Marzio, non può considerarsi ammissibile (come già affermato da questa Corte, in relazione ad analogo parere prodotto in altro ricorso avente ad oggetto sempre il risarcimento dei danni da esondazione del fiume Tronto definitocon ordinanza n. 33468 del 2023). Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che l’art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che non ricorrono evidentemente nella fattispecie. Occorre poi aggiungere, per completezza, che il predetto parere si configura, in effetti, come un atto difensivo, non proveniente da un difensore ritualmente investito di procura alla lite e, quindi, anche in questa prospettiva inammissibile. Deve quindi ribadirsi, come già chiarito da Cass. n. 33648 del 2023 e da Cass. n. 34658 del 2022, che « in tema di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l’allegazione - alle memorie illustrative ex artt. 378 e 380-bis.1. c.p.c. - di un parere giurid ico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.». 4. -Ciò premesso, il motivo è infondato per le ragioni che seguono. 4.1. -In relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno, in precedenza, cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale, affermandosi al riguardo che: - « il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass. S.U. n. 2146/2021). Il principio suddetto è stato poi ribadito da Cass. S.U. n. 4115/2022, la quale ha puntualizzato che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». 4. 2. -La sentenza qui impugnata ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia coincidente con la data del rinvio a giudizio del Mattiolo, aderendo implicitamente ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021, che hanno trovato conferma nella decisione di queste SU n. 22840/2022) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che - come detto - ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo (o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2003). Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le conformi pronunce di queste Sezioni unite, successive a quelle dianzi citate (nn. 22838, 22839 e 22840/2022, cit.; nn. 5973, 5974, 5976, 5977 e 5978 del 2023; n. 33468 del 2023), che il motivo debba essere respinto. Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quodal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020), a seguito anche delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (quindi anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo delle relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, della necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, della sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico. Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dell'odierna ricorrente - secondo canoni di ordinaria diligenza - della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero competente per conseguire il risarcimento dei danni. 5. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento – in favore del controricorrente Ministero - dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sulla scia di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, possono essere adottate le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ossia quella al pagamento di una somma –quantificata in euro 2.000,00 - a favore della cassa delle ammende e quella al pagamento, in favore dello stesso controricorrente, di un’ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1.500,00. A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare che queste stesse Sezioni unite hanno recentemente chiarito – con le ordinanze n. 27433/2023 e 27195/2023 –che la disciplina del nuovo art. 380-bis c.p.c. (e, in particolare, di quella prevista nel suo terzo comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria), benché scevra da ogni automatismo. Non conformarsi alla prognosi infausta formulatanella proposta sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità preesistente, che poi trovi piena conferma nella decisione finale, lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio in favore della parte controricorrente, liquidati in euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delle ammende, e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore del controricorrente Ministero, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle