CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2024
Cassazione n. 17488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanile, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 971/02/24 depositata il 16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/20261. Con la sentenza n. 971/02/24 del 16/12/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 39/02/22 della Commissione tributaria provinciale di LaSpezia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA],in proprio, nonché di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dipresidente dell’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] -Settore giovanile (di seguito ASD), nei confronti dell’avviso diaccertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2016.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa,l’avviso di accertamento era stato emesso, anche nei confronti dellepersone fisiche ritenute solidalmente responsabili (il sig. [OSCURATO:PERSONA] in quantolegale rappresentante dell’associazione per una parte dell’anno 2016), inragione della contestazione dei presupposti per il godimento, da parte diASD, dei benefici fiscali previsti dalla legge in favore degli enti noncommerciali.1.2. La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) «lasocietà ASD [OSCURATO:PERSONA], ancorché [fosse] incorsa in qualcheviolazione di obblighi formali nella tenuta di alcuni documenti assembleari,non solo [era] munita dei requisiti formali quali l’iscrizione al CONI e allafederazione di categoria FISR nonché di affiliazione all’AICS, risulta[va]dotata di adeguato strumento statutario e soprattutto in concretoesercita[va] l’attività sportiva nel settore giovanile, essendo notorio ilrilievo nazionale che suddetta società poss[edeva] a livello dello sportpraticato»; b) non sussisteva la violazione dell’art. 148, comma 5, deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR) per aver superato il plafond di euro 250.000,00 in quanto le fattureemesse nell’anno d’imposta precedente erano superiori a tali importi,Numero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026importi relativi alla raccolta pubblica di fondi, effettuata nel rispetto deirequisiti previsti dalla legge; c) [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi esente dallaresponsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. in quanto avevaprovato «di non avere mai svolto alcuna operazione contabile,amministrativa, finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suoperiodo di investitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestionecomplessiva dei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso iterzi, [avevano] sempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]».2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorsoincidentale, affidato ad un unico motivo. Resisteva in giudizio concontroricorso anche ASD, non costituita nel giudizio di appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che il presente procedimento dilegittimità è stato introdotto unicamente nei confronti di ASD e di LucianoToffi, ma non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, che risultaparte del procedimento di appello.1.1. In proposito, vertendosi in cause implicanti una responsabilitàsolidale e, dunque, chiaramente scindibili, non sussiste un litisconsorzionecessario, nemmeno di natura processuale, tra tutte le parti che hannopartecipato ai giudizi di merito (Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).2. Con il primo motivo di ricorso principale AE deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 90, commi 17, 18, 18 bis e 18 ter, della l. 27dicembre 2002, n. 289, dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CGT2 erroneamenteritenuto che ASD abbia rispettato i requisiti previsti dalla legge perbeneficiare delle agevolazioni fiscali, posta l’irrilevanza della iscrizione alCNI, la mancata dimostrazione della democraticità della gestione, nonchéNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026in assenza di rendiconti economico-finanziari e degli stessi documenticontabili.2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.2.2. Appare utile riproporre la ricostruzione normativa egiurisprudenziale concernente il regime tributario delle ASD elaborata, trale altre, da Cass. n. 31924 dell’11/12/2024.2.2.1. Questa Corte ha affermato che «Ai fini del riconoscimento delregime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva laqualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismosenza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria,quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, ladevoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito precisoriscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e,per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148,comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regoleassociative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verificain concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo(pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle letterea), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegatoquale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata» (cosìCass. n. 30008 del 26/10/2021 e la giurisprudenza ivi citata; piùrecentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 02/03/2023).2.2.2. Si è ulteriormente precisato che, se è vero che l'applicabilitàdella disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale,cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o aenti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini delriconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sulvalore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito nonè sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presuppostoNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallalegge.2.2.3. In particolare, si è evidenziato che le esenzioni d'imposta afavore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delleassociazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridicaassunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensìdall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicchél'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base alsolo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensìper l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorioincombe sul contribuente (così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n.11492 del 30/04/2019; Cass. n. 25353 dell’11/11/2020; Cass. n. 29500del 24/12/2020).2.2.4. Invero, in tema di enti non lucrativi, la giurisprudenza di questaCorte ha costantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo ladimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettivasussistenza dei requisiti previsti dalla legge: il trattamento agevolatoprevisto per gli enti associativi è condizionato non solo all'inserimento,negli atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamenteindicate nell'art. 148 comma 8, del TUIR, ma anche all'accertamento, cheva effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che l’attivitàsi svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelleclausole stesse (Cass. n. 11456 del 12/05/2010; Cass. n. 8623 del30/05/2012), essendo «rilevante che le associazioni interessate siconformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devonoessere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto» (Cass. n. 10393 del30/04/2018; v. anche Cass. n. 23228 del 04/10/2017).2.2.5. A questa stregua, per esempio, si è ritenuta corretta ladecisione del giudice di merito che ha escluso «dai suddetti beneficil'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalleNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionaleall'attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive perla vita dell'associazione e preveda la perdita della qualità di associato alcessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristicheche equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditorecommerciale» (Cass. n. n. 22578 del 11/12/2012); mentre si è ritenutoche «non si considerano commerciali e non producono, quindi, redditoimponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioniculturali a favore dei propri associati, purché siano rispettate quelleclausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo,escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vitaassociativa ed attribuendo ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto inrelazione all'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamentied alla nomina degli organi direttivi» (Cass. n. 4315 del 04/03/2015).2.2.6. Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, vaconsiderato che gli enti di tipo associativo non godono di una generaleesenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2,ora 148 comma 2, del TUIR), potendo anche le associazioni senza fini dilucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. L’art. 111 (ora148), comma 1, del TUIR, in forza del quale le attività a favore degliassociati, in conformità alle finalità istituzionali, non sono consideratecommerciali e le quote associative non concorrono a formare il redditocomplessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 (ora 72 e 73) del medesimo testo unico, secondo cui sonosoggetti ad imposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti dasoggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende, pertanto, che l'onere diprovare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione– ossia la natura non commerciale dell’ente – è a carico del soggetto chela invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., nonNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita(Cass. n. 11456 del 2010, cit.; Cass. n. 3360 del 12/02/2013; Cass. n.5931 del 25/03/2015; Cass. n. 23167 del 04/10/2017; Cass. n. 11048 del09/05/2018).2.2.7. Dunque, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolatodeve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, cononere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportiveeffettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sonoerogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettivedell'associazione sportiva.2.3. Nel caso di specie, la CGT2 ha affermato che «la società ASDHockey Sarzana, ancorché sia incorsa in qualche violazione di obblighiformali nella tenuta di alcuni documenti assembleari, non solo è munitadei requisiti formali quali l’iscrizione al CONI e alla federazione di categoriastatutario e soprattutto in concreto esercita l’attività sportiva nel settoregiovanile, essendo notorio il rilievo nazionale che suddetta societàpossiede a livello dello sport praticato» (pag. 4 della sentenza impugnata).2.4. Una simile statuizione, al di là dell’insufficienza delle iscrizioniformali al CONI e alle federazioni di categoria, denota una palesesottovalutazione del necessario requisito della democraticità dellagestione, da dimostrare attraverso una compiuta analisi dello statuto e,quindi, una sostanziale carenza di quell’indagine in fatto richiestaspecificamente dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza.2.5. Ne consegue il palese difetto di sussunzione in cui incorre ladecisione del giudice d’appello e il conseguente accoglimento del motivo.3. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 143, comma 3, del TUIR, nonché dell’art. 25 della l.13 maggio 1999, n. 133, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che iNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026fondi ricavati dalla raccolta pubblica effettuata con riferimento all'annualità2016 non vadano a costituire il plafond, con ciò non considerando ilrequisito del modico valore per quanto concerne l’offerta ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ritenendo irrilevanti i requisitidocumentali del rendiconto periodico e della relazione illustrativa prescrittidall’art. 20, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.3.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «I proventi realizzatidalle associazioni sportive dilettantistiche per il tramite della raccoltapubblica di fondi ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b), della l. n. 133 del1999 e dell'art. 143, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 nonsono imponibili, né soggetti ad IVA, fino alla concorrenza dell'importoprevisto da apposito decreto ministeriale, laddove riguardino eventi postiin essere per finalità non commerciali e nei limiti di due eventi per annod'imposta, in ciò risolvendosi l'occasionalità dell'attività svolta» (Cass. n.26811 del 15/10/2024).3.3. La previsione di un importo fino alla concorrenza del quale iproventi sono esentati da imposte esclude che sia necessario dimostrare –ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dalla legge e comediversamente sostenuto dalla difesa erariale – che i versamenti siano dimodico valore, posto che la disposizione richiamata in ricorso (art. 143,comma 3, del TUIR), da un lato, fa riferimento in generale a qualsiasiutilità da considerare nell’importo complessivo individuato dal decretoministeriale, tra cui anche i beni di modico valore e i servizi, riferendosiperaltro, il modico valore esclusivamente all’offerta di beni; e, dall’altro,pone piuttosto l’accento sul requisito dell’occasionalità – e dunque sullanon abitualità – di dette raccolte (due eventi per anno d’imposta, comespecificato dalla decisione richiamata).3.4. Per il resto, non è dubbio che l’associazione sportiva dilettantisticaabbia l’obbligo di rendiconto e di relazione (con riferimento alla tenutaNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026della contabilità si veda ad es. Cass. n. 25628 del 22/09/2021); tuttavia,la violazione di tali obblighi impone unicamente la necessità, perl’associazione, di dimostrare diversamente i presupposti di esenzione dellaraccolta pubblica, senza escludere che tale prova possa essere dataaliunde.3.5. Ciò chiarito in termini generali, va, peraltro, osservato chel’acclarata assenza di un rendiconto della raccolta pubblica effettuata e ilgenerico riferimento a fatture relative all’annualità 2016 avrebbe dovutoconsigliare alla CGT2, con riferimento a tale anno d’imposta, un piùapprofondito accertamento in fatto, idoneo a verificare se effettivamentesia stata fornita la prova della pubblica raccolta e se le fatture di cui siparla non attengano, piuttosto, a compensi di diversa natura percepitidall’associazione.3.6. Entro questi limiti va accolto anche questo motivo, che non restaassorbito dalla statuizione di cui al primo motivo, posto che spetta sempreal giudice del rinvio valutare la sussistenza dei requisiti per goderedell’agevolazione fiscale da parte di ASD per l’anno d’imposta 2016.4. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CGT2 omesso di pronunciare inordine al rilievo concernente la forfettizzazione dell’IVA.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Obiettivamente, la CGT2 ha omesso di pronunciare sul rilievo diAE, sicché il motivo va accolto, dovendo la questione essere valutata nelmerito dal giudice del rinvio.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione egli artt. 38 e 2697 cod.civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso la responsabilità solidale delsig. [OSCURATO:PERSONA], sussistente in ragione della sua qualifica di legaleNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026rappresentante dell’associazione nel periodo d’imposta considerato e dellasottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi dell’ente.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legalerappresentante dell’associazione non riconosciuta è responsabile, in solidocon l’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., dei debiti contrattidall’associazione. Tuttavia, mentre per i debiti sorti su base negoziale chiagisce in giudizio ha l’onere di provare che il legale rappresentante abbiaagito specificamente in nome e per conto dell’associazione e, quindi, chequest’ultimo abbia contribuito attivamente alla loro insorgenza, per i debitisorti ex lege, tra i quali in primo luogo i debiti d’imposta (ivi comprese lesanzioni), la responsabilità solidale del legale rappresentantedell’associazione, limitatamente al periodo di investitura, è presunta inragione della normale partecipazione alle decisioni volte alla creazione dirapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione; ciò inquanto il legale rappresentante normalmente sottoscrive, per contodell’ente, le dichiarazioni fiscali da cui il debito risulta (cfr., ex multis,Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 11869 del 2024).5.3. Nel caso di specie, la CGT2 ha affermato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] haprovato (dichiarazione liberatoria e di assunzione integrale diresponsabilità rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni bancarie attestanti la suamancanza di poteri di firma ed operatività; indicazione da parte di tutte letestate giornalistiche locali del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale presidentedell’associazione, con conseguente affidamento ingenerato nei terzi) «dinon avere mai svolto alcuna operazione contabile, amministrativa,finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suo periodo diinvestitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestione complessivadei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso i terzi, hannosempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 5 della sentenzaimpugnata).Numero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/20265.4. Ne consegue che la conclusione del giudice d’appello per la quale«non possono essere posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] i debiti tributari oggetto diaccertamento, avendo costui dimostrato di non essersi ingerito nellagestione dell’associazione in questione, in tal modo superando lapresunzione derivante dalla carica da questi rivestita solo formalmente»(pag. 6 della sentenza impugnata) integra un compiuto accertamento difatto, del tutto logico e coerente con i principi più sopra enunciati;accertamento che non può essere messo in discussione in sede dilegittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge.5.5. Invero la ricorrente mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CGT2 erroneamente compensato tra le parti le spesedi lite, benché non sussistessero in ipotesi quelle gravi ed eccezionaliragioni, da motivare espressamente, previste dall’attuale testo dellamenzionata disposizione di legge, applicabile dal 4 gennaio 2024 e,pertanto, anche al giudizio di appello.6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. La CGT2 ha affermato che «ricorrono giusti motivi, stante lacontrovertibilità della vertenza, risolta in punto di prova, per compensareintegralmente fra le parti le spese di lite» (pag. 6 della sentenzaimpugnata).6.3. Trattasi di valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dellegravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge per la compensazioneNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026delle spese, esigenza riconnessa: i) ad un’oggettiva difficoltàinterpretativa, relativa all’interpretazione del principio di diritto applicabilealla fattispecie alla luce della giurisprudenza della S.C.; ii) alla risoluzionedella controversia unicamente sotto il profilo della valutazione della provadedotta dal contribuente.6.4. Tenuto conto, pertanto, del fatto che sull’Amministrazionefinanziaria grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti – attivitàrispetto alla quale non ha margini di discrezionalità, con conseguenteimpossibilità di configurare il requisito della rimproverabilità della condotta(Cass. n. 9876 del 15/04/2025; si veda anche Cass. n. 28454 del27/10/2025) – e della circostanza che, in presenza di dichiarazioni fiscaliredatte dal legale rappresentante dell’associazione (con conseguentepresunzione di avere egli agito in nome e per conto dell’associazione)l'accertamento della estraneità di quest’ultimo all’attività dell’associazioneè attività rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, deve concludersiper l’insindacabilità della valutazione assunta dalla CGT2.7. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzo motivodel ricorso principale, rigettati il quarto motivo, nonché il ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata va cassatain relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame eper le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorsoprincipale, rigettati il quarto motivo, nonché il ricorso incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, indiversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deiNumero registro generale 11453/2025Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 17488/2026Data pubblicazione 02/06/2026presupposti processuali per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delcontributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]