CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore asvv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di sez. Distaccata di Sassari, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Nuoro con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui al capo a) ex art. 73 commi 1 e 1 bis del DPR 309/90, e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi q) r) ed s) di cui agli artt. 612 comma 2 c.p., 635 comma 2 c.p. e 110 c.p. 2 e 4 L. b. 895/67, dichiarando non doversi procedere nei confronti del secondo in relazione ai reati di cui ai capi q) ed r) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena applicata, e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso la predetta sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il rispettivo difensore, deducendo il primo due motivi di impugnazione, e il secondo tre motivi di impugnazione. e ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore,articolandolo in un solo motivo di impugnazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. commi 1 e 2, contestandosi la valutazione dell'intercettazione di riferimento e il percorso logico con cui i giudici hanno ricondotto al ricorrente la condotta illecita ascritta. Si sostiene inoltre che la frase con la quale si sostiene il possesso di 5000pastiglie di extasy potrebbe essere frutto di mera millanteria. 4.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 99 c.p., posto che in ordine alle precedenti condanne il ricorrente era stato alfine affidato in prova ai servizi sociali e la pena residua eseguita sotto tale regime. Tale affidamento sarebbe andato a buon fine con estinzione quindi di ogni effetto penale, di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai sensi dell'art. 106 c.p. Si contesta la tesi della corte della necessità sul punto di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza dichiarativo della estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna. 5.Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 597 comma 3 c.p.p. contestandosi l'intervenuta applicazione, a seguito della dichiarazione di prescrizione dei reati satellite, di una pena più elevata di quella già applicata per il reato piu' grave, passando da tre anni e quattro mesi a quattro anni. 6.Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, c on riguardo all'art. 361 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione a fini di prova del riconoscimento della voce del ricorrente effettuato da un operante di polizia giudiziaria. 7.Con il terzo motivo deduce vizi di per l'intervenuta acquisizione di una c.n.r. a firma di un ufficiale di polizia giudiziaria mai esaminato in dibattimento e a fronte di indagini ivi riportate e riassunte e svolte da un maresciallo nel frattempo deceduto. Peraltro si sarebbe data prevalenza alle valutazioni di intercettazioni, ivi formulate dal capitano, rispetto alle trascrizioni del perito. Si tratterebbe di atto illegittimamente acquisito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del proprio ricorso il [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la motivazione, adeguata e completa, di cui alla sentenza, con la quale non solo i giudici hanno spiegato come sia stata congruamente identificato il ricorrente attraverso la sua voce- siccome registrata dai [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un furto di auto denunziato dall'imputato medesimo e contattato telefonicamente il giorno dopo, con conversazione registrata, per avvisarlo del ritrovamento -, e come tale confrontata dagli operanti con le voci di cui alla conversazi one intercettata del 25.11.2008, assunta aprova del reato attribuito al ricorrente. Ma hanno anche spiegato,altrettanto adeguatamente, il contenuto di quest'ultima conversazione e la ragione per cui desumere dalla stessa la prova della detenzione di droga a fini di spaccio contestata all'imputato: con riguardo alla rivelazione,da parte del ricorrente, del personale possesso di 5000 "pastigliette", alla richiesta del ricorrente rivolta al suo interlocutore di trovare gli acquirenti, alla descrizione della sostanza posseduta come quella del tipo che "si fa più soldi del fumo", all'ulteriore precisazione che a [OSCURATO:PERSONA], luogo anche di discoteche, si vendono "a 12, 13 euro l'una". Consegue l'applicazione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altres̀ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Deve aggiungersi, emergendo la critica alla interpretazione d i una conversazione intercettata, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione - qui insussistenti per quanto sopra illustrato - con cui esse sono recepite (Sez. 3 - n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01) . In ordine al riconoscimento della voce operato dagli operanti trova spazio il principio per cui i l riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (Fattispecie di riconoscimento da parte della testimone, convivente per lungo tempo con l'imputato, della voce di questi registrata in due telefonate anonime effettuate ai Carabinieri). (Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 - 01) . Al giudizio così intervenuto si contrappone solo una personale valutazione di inattendibilità che rende la censura infondata. 2.Anche il secondo motivo è infondato a fronte della congrua motivazione con cui si è evidenziata la necessità di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza attestativo del buon esito dell'affidamento ai servizi sociali, che il ricorrente si limita solo a personalmente a sostenere. 3.Quanto al primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato,perché a fronte della intervenuta estinzione dei due reati satellite di cui ai capi q) ed r), è residuato il capo s) che attiene non ad uno bensì ai due reati di cuialla detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo. I giudici quindi hanno confermato al riguardo la pena già stabilita in primo grado, individuando, alla stessa stregua di quanto già fatto dal primo giudice, il più grave reato di porto di armi per il quale hanno ribadito la pena base, comprensiva della recidiva, di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1500 di multa , e applicato l'aumento per la continuazione con il restante reato di detenzione di esplosivi, misura già fissata con la prima sentenza,pari a mesi otto di reclusione ed euro 350 di multa fino a giungere alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 1850 di multa. 4.Infondato è anche il secondo motivo a fronte di una coerente valutazione di attendibilità di un teste in ordine a fatti di sua conoscenza, quali la voce di un conversante, in applicazione del principio per cui ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900 -01). 5.Riguardo al terzo motivo, da una parte la tesi della addotta prevalenza data dai giudici a valutazioni sulle intercettazioni operate dagli operanti rispetto alle trascrizioni peritali e' da una parte smentita in sentenza dall'altra non è suffragata da alcuna allegazione.Quanto poi alla contestata acquisizione di una c.n.r. a fronte dell'intervenuto decesso di chi svolse le indagini ivi illustrate, si tratta di legittima acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. secondo un ormai consolidato principio per cui la relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento come atto irripetibile a meno che, per circostanze obbiettive, sia venuta meno la possibilità della rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante con la garanzia del contraddittorio. (Sez. 1, n. 10278 del 02/03/2006, Foti, Rv. 233720 - 01) . Non osta a fronte delle ragioni sostanziali legittimanti l'acquisizione, quali la non ripetibilità della attività svolta dall'operante di polizia giudiziaria in sede dibattimentale, e contenuta nell'atto di p.g. acquisito, il dato, meramente formale della sottoscrizione di altro ufficiale nella gerarchia interna degli operanti, trattandosi di profilo inerente il tema, diverso, della comunicazione ufficiale degli esiti di indagine. Peraltro la doglianza appare generica in assenza della specificazione dei passaggi informativi utilizzati e decisivi. 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.. P.Q.M Rigetta i ricor