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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 28890/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 104/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente incidentale - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1084/2023 depositata il08/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1084/2023del Tribunale di Genova dell’ 8/ 5 /202 3 .

2. Resiste con controricorso i l C ondominio [OSCURATO:PERSONA] D in Arenzano .

3. Propone ricorso incidentale adesivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

4. Anteriormente all’udienza le ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato rispettivo atto di rinunzia al ricorso.

5. il controricorrente C ondominio non ha accettato la rinunzia della ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo espressamente la condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

6. V a pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le medesime.

7. La ricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favoredel controricorrente C ondominio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale.

Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente in va principale società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, d cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 104/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente incidentale - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1084/2023 depositata il08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1084/2023del Tribunale di Genova dell’ 8/ 5 /202 3 . 2. Resiste con controricorso i l C ondominio [OSCURATO:PERSONA] D in Arenzano . 3. Propone ricorso incidentale adesivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. Anteriormente all’udienza le ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato rispettivo atto di rinunzia al ricorso. 5. il controricorrente C ondominio non ha accettato la rinunzia della ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo espressamente la condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 6. V a pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le medesime. 7. La ricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favoredel controricorrente C ondominio. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente in va principale società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, d cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favo
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