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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39368/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -e Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 27 gennaio 2014 del Tribunale di Foggia, ha qualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che in ordine all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo di ricorso è generico senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -e Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 27 gennaio 2014 del Tribunale di Foggia, ha qualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che in ordine all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo di ricorso è generico senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39368/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris