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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 16206/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e di bancarotta per aggravamento del dissesto (capo B), loro ascritto nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 19 febbraio 2015.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo ripropongono l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen..

Sostengono che «la contestazione descrive un caso tipico di bancarotta impropria, delitto previsto dall'art. 223 l.f. che richiama l'artt. 216 I.f. al solo fine di descrivere la condotta punibile.

Mentre il capo di imputazione si riferisce espressamente all'art. 223 I.f. , la parte motivazionale della sentenza si riferisce al solo art. 216 I.f. in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra imputazione e sentenza».

2.2. Con il secondo e il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: - la qualifica di amministratore di fatto assegnata al Toccaceli; - l'assenza di prova circa la condotta distrattiva, date le incertezze e le incongruenze emerse dalla relazione del curatore; - la mancata acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., del piano di liquidazione dei beni predisposto dalla curatela che avrebbe potuto dimostrare l'infimo valore degli automezzi oggetto di distrazione; - la effettiva esistenza dei beni e il danno al ceto creditorio; - l'entità della pena applicata.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. L'eccezione di nullità per mancata corrispondenza tra accusa e sentenza è manifestamente infondata.

La chiara descrizione della condotta rende evidente che, al di là degli articoli di legge menzionati, il fatto ascritto agli imputati al capo A), quali amministratori di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata, riguarda l'occultamento di alcuni veicoli che costituivano gli unici beni della società fallita.

La sentenza di condanna riguarda esattamente la medesima condotta.

Non vi è alcuna difformità.

Peraltro nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove, come nella specie, il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

3. Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti in sede di legittimità, perché, per un verso, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, per altro verso, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr. terza e quarta pagina sulla mancata acquisizione del piano di liquidazione; quinta pagina sulla natura fittizia delle cessioni degli automezzi; sesta pagina sulla qualifica di amministratore di fatto del Toccaceli; settima pagina sulla esistenza dei beni; settima pagina sul trattamento sanzionatorio, peraltro assestato sui minimi edittali).

Rispetto alle risposte già ricevute, la difesa dei ricorrenti si limita ad esporre le proprie tesi, senza riuscire a individuare eventuali profili di illogicità della motivazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e di bancarotta per aggravamento del dissesto (capo B), loro ascritto nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 19 febbraio 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo ripropongono l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen.. Sostengono che «la contestazione descrive un caso tipico di bancarotta impropria, delitto previsto dall'art. 223 l.f. che richiama l'artt. 216 I.f. al solo fine di descrivere la condotta punibile. Mentre il capo di imputazione si riferisce espressamente all'art. 223 I.f. , la parte motivazionale della sentenza si riferisce al solo art. 216 I.f. in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra imputazione e sentenza». 2.2. Con il secondo e il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: - la qualifica di amministratore di fatto assegnata al Toccaceli; - l'assenza di prova circa la condotta distrattiva, date le incertezze e le incongruenze emerse dalla relazione del curatore; - la mancata acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., del piano di liquidazione dei beni predisposto dalla curatela che avrebbe potuto dimostrare l'infimo valore degli automezzi oggetto di distrazione; - la effettiva esistenza dei beni e il danno al ceto creditorio; - l'entità della pena applicata. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'eccezione di nullità per mancata corrispondenza tra accusa e sentenza è manifestamente infondata. La chiara descrizione della condotta rende evidente che, al di là degli articoli di legge menzionati, il fatto ascritto agli imputati al capo A), quali amministratori di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata, riguarda l'occultamento di alcuni veicoli che costituivano gli unici beni della società fallita. La sentenza di condanna riguarda esattamente la medesima condotta. Non vi è alcuna difformità. Peraltro nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove, come nella specie, il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). 3. Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti in sede di legittimità, perché, per un verso, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, per altro verso, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr. terza e quarta pagina sulla mancata acquisizione del piano di liquidazione; quinta pagina sulla natura fittizia delle cessioni degli automezzi; sesta pagina sulla qualifica di amministratore di fatto del Toccaceli; settima pagina sulla esistenza dei beni; settima pagina sul trattamento sanzionatorio, peraltro assestato sui minimi edittali). Rispetto alle risposte già ricevute, la difesa dei ricorrenti si limita ad esporre le proprie tesi, senza riuscire a individuare eventuali profili di illogicità della motivazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE
Sentenza Cassazione n. 16206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris