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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35030/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Venezia, in data 29 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di usura.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta, una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., oltre ad essere formulato in termini generici, deduce una questione già adeguatamente vagliata dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha correttamente confermato la sussistenza dell'aggravante, essendo emerso dall'istruttoria come il prevenuto conoscesse le gravi difficoltà economiche in cui versava la vittima, tali da compromettere fortemente la sua libertà contrattuale, inducendolo così a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Venezia, in data 29 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di usura. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta, una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., oltre ad essere formulato in termini generici, deduce una questione già adeguatamente vagliata dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha correttamente confermato la sussistenza dell'aggravante, essendo emerso dall'istruttoria come il prevenuto conoscesse le gravi difficoltà economiche in cui versava la vittima, tali da compromettere fortemente la sua libertà contrattuale, inducendolo così a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris