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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04183/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso ,, ( [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti donniciliari subita dal 3 giugno 2021 al 12 settembre 2022 in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziata di aver commesso, in concorso con altra persona, il reato di furto in abitazione, approfittando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha valorizzato erroneamente il diritto al silenzio dell'indagata per attribuirle la condotta colposa del mancato disvelamento di circostanze utili alla sua difesa.

Inoltre, l'ordinanza è connotata da un apparato motivazionale lacunoso e illogico perché la Corte non ha spiegato quali siano stati i comportamenti della ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sull'adozione della misura cautelare, limitandosi a richiamare la misura di prevenzione emessa nei confronti della Crescimone, i precedenti penali, le pendenze giudiziarie e la mancata dichiarazione al giudice del problema di salute che costituiva il suo alibi.

La Corte si è basata esclusivamente sul compendio indiziario senza evidenziare che la vittima non ha riconosciuto in aula l'imputata e trascurando di indicare quali, tra gli elementi posti a fondamento della misura cautelare, siano riferibili a condotte della ricorrente.

Anche con riguardo alla condotta endoprocessuale, la Corte ha stigmatizzato il fatto che la ricorrente si sia avvalsa della facoltà di non rispondere.

La Corte ha rivisitato il processo nutrendo dubbi sull'innocenza della Crescimone e negando la riparazione per tale ragione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, impropriamente, la Corte territoriale ha valorizzato la vita anteatta dell'istante quale elemento corroborante la gravità indiziaria e, dunque, l'errore dell'autorità giudiziaria, laddove il giudizio richiesto attiene a specifiche condotte esclusivamente correlate al fatto sul quale si è espresso il giudizio di gravità indiziaria che ha dato origine alla privazione della libertà personale.

3. L'ordinanza indica, poi, i tratti salienti della vicenda processuale conclusasi con l'assoluzione ritenendo che la condotta ostativa consista nella vita anteatta della ricorrente e nell'inverosimiglianza delle prove articolate dalla difesa nel giudizio di cognizione.

E il ricorso inerisce, per diversi profili, al medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.

4. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura cautelare a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione.

Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere, secondo quanto espressamente indicato nel provvedimento, lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari.

Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria.

5. Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio, laddove nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione è stata ritenuta non provata dal giudice della cognizione penale.

Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione.

Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza probatoria nel giudizio di assoluzione.

6. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso ,, ( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti donniciliari subita dal 3 giugno 2021 al 12 settembre 2022 in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziata di aver commesso, in concorso con altra persona, il reato di furto in abitazione, approfittando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha valorizzato erroneamente il diritto al silenzio dell'indagata per attribuirle la condotta colposa del mancato disvelamento di circostanze utili alla sua difesa. Inoltre, l'ordinanza è connotata da un apparato motivazionale lacunoso e illogico perché la Corte non ha spiegato quali siano stati i comportamenti della ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sull'adozione della misura cautelare, limitandosi a richiamare la misura di prevenzione emessa nei confronti della Crescimone, i precedenti penali, le pendenze giudiziarie e la mancata dichiarazione al giudice del problema di salute che costituiva il suo alibi. La Corte si è basata esclusivamente sul compendio indiziario senza evidenziare che la vittima non ha riconosciuto in aula l'imputata e trascurando di indicare quali, tra gli elementi posti a fondamento della misura cautelare, siano riferibili a condotte della ricorrente. Anche con riguardo alla condotta endoprocessuale, la Corte ha stigmatizzato il fatto che la ricorrente si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. La Corte ha rivisitato il processo nutrendo dubbi sull'innocenza della Crescimone e negando la riparazione per tale ragione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, impropriamente, la Corte territoriale ha valorizzato la vita anteatta dell'istante quale elemento corroborante la gravità indiziaria e, dunque, l'errore dell'autorità giudiziaria, laddove il giudizio richiesto attiene a specifiche condotte esclusivamente correlate al fatto sul quale si è espresso il giudizio di gravità indiziaria che ha dato origine alla privazione della libertà personale. 3. L'ordinanza indica, poi, i tratti salienti della vicenda processuale conclusasi con l'assoluzione ritenendo che la condotta ostativa consista nella vita anteatta della ricorrente e nell'inverosimiglianza delle prove articolate dalla difesa nel giudizio di cognizione. E il ricorso inerisce, per diversi profili, al medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione. 4. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura cautelare a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere, secondo quanto espressamente indicato nel provvedimento, lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria. 5. Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio, laddove nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione è stata ritenuta non provata dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione. Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza probatoria nel giudizio di assoluzione. 6. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Co
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