Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:482
Testo integrale del provvedimento
62023TJ0232_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 luglio 2024 –
LW/Commissione
(causa T-232/23) (
1
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo 2020 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Responsabilità»
1.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata – Limiti – Conferma pura e semplice da parte del valutatore d'appello delle valutazioni del primo valutatore – Ammissibilità
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, lett. c); Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, e 43]
(v. punti 23-29)
2.
Ricorsi dei funzionari – Atto impugnato – Sindacato di legittimità – Criteri
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punto 50)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dalla Commissione – Colloquio con il valutatore d’appello – Necessità di una durata minima – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punto 72)
4.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Valutazione insoddisfacente – Messa in discussione della proporzionalità del rapporto da parte della persona valutata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punto 87)
5.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dalla Commissione – Valutazione delle prestazioni della persona valutata – Obbligo di tenere conto delle valutazioni contenute in rapporti precedenti – Esclusione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punto 91)
6.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dalla Commissione – Valutazione delle prestazioni della persona valutata – Esame dell'intero anno di lavoro nonostante le assenze giustificate della persona valutata – Ammissibilità – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 105, 106)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
LW si farà carico delle proprie spese e di quelle della Commissione europea.
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GU C 261 del 24.7.2023
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